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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00214/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio in [OSCURATO:PERSONA] 691, Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma via Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5932/2020depositata il 27/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] : Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], per un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi; l’opposizione dell’ingiunto è stata poi rigettata dal medesimo Tribunale.

2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5313 del 4 maggio 2021, ha riformato la sentenza impugnata e, accogliendo l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] appellante, ha revocato il decreto ingiuntivo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi, illustrati anche con memoria.

4. L’Ader - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], subentrata all’agente della riscossione ingiunto nelle posizioni giuridiche per cui è causa,resiste con controricorso.

Considerato che

5. Occorre rilevare che il ricorso involge questioni di legittimità costituzionale della L. 228/2012, per la cui complessa sostanza ritiene il Collegio che la causa debba essere rinviata alla Udienza Pubblica.

P.Q.M. rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio in [OSCURATO:PERSONA] 691, Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma via Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5932/2020depositata il 27/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] : Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], per un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi; l’opposizione dell’ingiunto è stata poi rigettata dal medesimo Tribunale. 2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5313 del 4 maggio 2021, ha riformato la sentenza impugnata e, accogliendo l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] appellante, ha revocato il decreto ingiuntivo. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi, illustrati anche con memoria. 4. L’Ader - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], subentrata all’agente della riscossione ingiunto nelle posizioni giuridiche per cui è causa,resiste con controricorso. Considerato che 5. Occorre rilevare che il ricorso involge questioni di legittimità costituzionale della L. 228/2012, per la cui complessa sostanza ritiene il Collegio che la causa debba essere rinviata alla Udienza Pubblica. P.Q.M. rinvia la causa alla Pubblica Udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
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