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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 21101/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22169/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Milano, via Brioschi n. 33, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura per atto pubblico del 16 aprile 2013, rep. n. 371.273, racc. n. 23.659, elettivamente domiciliata inRoma, via Sardegna n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 326/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018; R.G.N. 22169/18 C.C.15/06/2023 Vendita –Bene di consumo – Regresso verso produttore – Incompetenza territoriale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine di sentire accertare l’obbligo – e, di conseguenza, condannare – della convenuta a manlevare, rimborsare o comunque tenere indenne l’attrice di ogni somma che questa fosse stata tenuta a versare in favore di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di causa.

Al riguardo, esponeva che la citazione in giudizio della convenuta si era resa necessaria per il fatto che lo stesso Tribunale adito –in altro pregresso contenzioso vertente tra il Lito e la Castelli, avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di vendita di autoveicolo e di susseguente restituzione del prezzo di acquisto o, in via gradata, di riduzione del prezzo del bene acquistato presso la concessionaria, oltre al risarcimento del danno – non aveva autorizzato la c hiamata in causa del produttore della vettura, ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formula vigente ratione temporis.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale – in via preliminare – eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza dell’asserita competenza, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., del Tribunale di Torino, e – in via principale – chiedeva che tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero rigettate.

Con sentenza n. 721/2015, depositata il 13 agosto 2015, il Tribunale adito dichiarava la sua competenza territoriale e, in accoglimento della domanda spiegata, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rimborsare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., medio temporedivenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la somma da quest’ultima corrisposta a [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’ulteriore sentenza dello stesso Tribunale che aveva accolto la domanda di restituzione del prezzo della vendita, di cui era pronunciata la risoluzione. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2016, proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale lamentava: l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale; la mancata declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti della sentenza resa tra il Lito e la [OSCURATO:PERSONA]; la contraddittorietà della pronuncia; l’omessa motivazione dei presupposti su cui era fondata la condanna al rimborso; la mancata declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti della consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del procedimento di ATP svolto ante causam, al quale non aveva partecipato.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale contestava ogni avversa argomentazione, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Torino.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’azione di manleva proposta traeva fondamento non già dal rapporto contrattuale di compravendita concluso in Pavia, ma dall’obbligazione del produttore fatta valere dal rivenditore, a titolo di responsabilità extracontrattuale, come prevista dalla normativa sulla tutela del consumatore; b) che era inammissibile la domanda nuova proposta solo con la memoria integrativa, con cui era stata fatta valere la responsabilità contrattuale della produttrice; c) che il luogo della fabbricazione del veicolo e la sede legale della società produttrice erano in Torino. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 4.–La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si dà atto che, all’esito della disposta sospensione del difensore della ricorrente, la parte interessata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata invitata, su impulso della cancelleria di questa Corte e a mezzo della Polizia municipale di Melegnano, con comunicazione ricevuta il 12 aprile 2023, a nominare un nuovo difensore, facoltà di cui non si è avvalsa. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis) e 20 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la responsabilità del produttore nei confronti del rivenditore dovesse essere inquadrata in termini di responsabilità aquiliana, mentre la natura dell’azione di regresso discendente dalla disciplina del codice del consumo sarebbe stata contrattuale, sia per il fatto che sarebbe stato necessario valutare il complessivo rapporto intercorrente tra le parti, onde qualificare la natura di tale responsabilità, sia per il fatto incontestato che la Castelli, fin dall’inizio del giudizio, avrebbe agito quale concessionaria di FCA, con la conseguente integrazione della competenza del foro di Pavia. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis), 2043 c.c. e 20 c.p.c., per avere la Corte del gravame reputato integrata la competenza territoriale del Tribunale di Torino, benché – pur qualificando la responsabilità per la manleva quale responsabilità a titolo extracontrattuale – la competenza sarebbe stata incardinata ugualmente dinanzi al foro di Pavia, posto che in Pavia si sarebbe prodotto il danno a carico della [OSCURATO:PERSONA] e quivi sarebbe stato il luogo di primaria incidenza causale del danno nella sfera dell’attore, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente, a fronte peraltro di un’eccezione di incompetenza incompleta. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 130 e 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis), 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di tenere conto del fatto che l’azione di regresso svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile, giacché consistente nel rimborso di quanto si sarebbe dovuto versare al Lito in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita di auto e di restituzione del prezzo, con la correlata applicazione della norma sulle obbligazioni portables e con la conseguente individuazione del foro competente in quello ove aveva la sede il creditore, cioè Pavia. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., della violazione dell’art.32 c.p.c., per avere la Corte distrettuale tralasciato ogni rilievo sulla circostanza che, trattandosi di causa di garanzia, alla luce della ininfluenza sul piano processuale della distinzione sulla natura propria o impropria di detta garanzia, la competenza sarebbe stata determinabile per attrazione dinanzi al Tribunale presso cui pendeva la causa principale, senza che la mancata autorizzazione alla chiamata in causa o alla riunione potesse pregiudicarla, cosicché comunque la causa dipendente sarebbe rimasta ancorata, quanto al foro, a quello chiamato a conoscere della causa principale. 6.– Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.

Infatti, essendosi di fronte ad una pronuncia sulla sola competenza territoriale emessa in grado di appello (ed essendo l’ulteriore capo della pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite meramente accessorio), avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, secondo comma, c.p.c.

Ed invero, le pronunce sulla sola competenza (fatte salve quelle emesse dal Giudice di Pace ex art. 46 c.p.c.), pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito (come nella fattispecie), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12979 del 26/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12156 del 07/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3044 del 09/02/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017).

Nella specie, invece, la ricorrente ha proposto ricorso ordinario per cassazione.

Peraltro, questo non ̀ convertibile in regolamento di competenza, essendo stato proposto soltanto il 19 luglio 2018e, quindi, tardivamente, una volta trascorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via telematica della sentenza, depositata il 22 gennaio 2018 (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 11/03/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010; Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 12/04/2002), come dedotto dalla controricorrente e non smentito dalla ricorrente.

In merito, si rileva che, a fronte della specifica contestazione della controricorrente – che ha indicato la data di comunicazione telematica, in corrispondenza del giorno di deposito della pronuncia – , sarebbe stato preciso onere della ricorrente contestare detta circostanza e provare la tempestività del ricorso allo scopo della conversione, in ragione della diversa data di comunicazione ovvero della mancata comunicazione ai fini del decorso del termine lungo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41261 del 22/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 805 del 16/01/2020; Sez.

L, Ordinanza n. 24099 del 26/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30610 del 27/11/2018; Sez.

U, Sentenza n. 5418 del 18/03/2016). 7.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22169/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Milano, via Brioschi n. 33, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura per atto pubblico del 16 aprile 2013, rep. n. 371.273, racc. n. 23.659, elettivamente domiciliata inRoma, via Sardegna n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 326/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018; R.G.N. 22169/18 C.C.15/06/2023 Vendita –Bene di consumo – Regresso verso produttore – Incompetenza territoriale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine di sentire accertare l’obbligo – e, di conseguenza, condannare – della convenuta a manlevare, rimborsare o comunque tenere indenne l’attrice di ogni somma che questa fosse stata tenuta a versare in favore di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di causa. Al riguardo, esponeva che la citazione in giudizio della convenuta si era resa necessaria per il fatto che lo stesso Tribunale adito –in altro pregresso contenzioso vertente tra il Lito e la Castelli, avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di vendita di autoveicolo e di susseguente restituzione del prezzo di acquisto o, in via gradata, di riduzione del prezzo del bene acquistato presso la concessionaria, oltre al risarcimento del danno – non aveva autorizzato la c hiamata in causa del produttore della vettura, ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formula vigente ratione temporis. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale – in via preliminare – eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza dell’asserita competenza, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., del Tribunale di Torino, e – in via principale – chiedeva che tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero rigettate. Con sentenza n. 721/2015, depositata il 13 agosto 2015, il Tribunale adito dichiarava la sua competenza territoriale e, in accoglimento della domanda spiegata, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rimborsare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., medio temporedivenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la somma da quest’ultima corrisposta a [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’ulteriore sentenza dello stesso Tribunale che aveva accolto la domanda di restituzione del prezzo della vendita, di cui era pronunciata la risoluzione. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2016, proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale lamentava: l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale; la mancata declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti della sentenza resa tra il Lito e la [OSCURATO:PERSONA]; la contraddittorietà della pronuncia; l’omessa motivazione dei presupposti su cui era fondata la condanna al rimborso; la mancata declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti della consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del procedimento di ATP svolto ante causam, al quale non aveva partecipato. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale contestava ogni avversa argomentazione, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Torino. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’azione di manleva proposta traeva fondamento non già dal rapporto contrattuale di compravendita concluso in Pavia, ma dall’obbligazione del produttore fatta valere dal rivenditore, a titolo di responsabilità extracontrattuale, come prevista dalla normativa sulla tutela del consumatore; b) che era inammissibile la domanda nuova proposta solo con la memoria integrativa, con cui era stata fatta valere la responsabilità contrattuale della produttrice; c) che il luogo della fabbricazione del veicolo e la sede legale della società produttrice erano in Torino. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 4.–La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si dà atto che, all’esito della disposta sospensione del difensore della ricorrente, la parte interessata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata invitata, su impulso della cancelleria di questa Corte e a mezzo della Polizia municipale di Melegnano, con comunicazione ricevuta il 12 aprile 2023, a nominare un nuovo difensore, facoltà di cui non si è avvalsa. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis) e 20 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la responsabilità del produttore nei confronti del rivenditore dovesse essere inquadrata in termini di responsabilità aquiliana, mentre la natura dell’azione di regresso discendente dalla disciplina del codice del consumo sarebbe stata contrattuale, sia per il fatto che sarebbe stato necessario valutare il complessivo rapporto intercorrente tra le parti, onde qualificare la natura di tale responsabilità, sia per il fatto incontestato che la Castelli, fin dall’inizio del giudizio, avrebbe agito quale concessionaria di FCA, con la conseguente integrazione della competenza del foro di Pavia. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis), 2043 c.c. e 20 c.p.c., per avere la Corte del gravame reputato integrata la competenza territoriale del Tribunale di Torino, benché – pur qualificando la responsabilità per la manleva quale responsabilità a titolo extracontrattuale – la competenza sarebbe stata incardinata ugualmente dinanzi al foro di Pavia, posto che in Pavia si sarebbe prodotto il danno a carico della [OSCURATO:PERSONA] e quivi sarebbe stato il luogo di primaria incidenza causale del danno nella sfera dell’attore, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente, a fronte peraltro di un’eccezione di incompetenza incompleta. 4.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione degli artt. 130 e 131 cod. cons. (secondo la formula vigente ratione temporis), 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di tenere conto del fatto che l’azione di regresso svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile, giacché consistente nel rimborso di quanto si sarebbe dovuto versare al Lito in conseguenza della risoluzione del contratto di vendita di auto e di restituzione del prezzo, con la correlata applicazione della norma sulle obbligazioni portables e con la conseguente individuazione del foro competente in quello ove aveva la sede il creditore, cioè Pavia. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., della violazione dell’art.32 c.p.c., per avere la Corte distrettuale tralasciato ogni rilievo sulla circostanza che, trattandosi di causa di garanzia, alla luce della ininfluenza sul piano processuale della distinzione sulla natura propria o impropria di detta garanzia, la competenza sarebbe stata determinabile per attrazione dinanzi al Tribunale presso cui pendeva la causa principale, senza che la mancata autorizzazione alla chiamata in causa o alla riunione potesse pregiudicarla, cosicché comunque la causa dipendente sarebbe rimasta ancorata, quanto al foro, a quello chiamato a conoscere della causa principale. 6.– Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Infatti, essendosi di fronte ad una pronuncia sulla sola competenza territoriale emessa in grado di appello (ed essendo l’ulteriore capo della pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite meramente accessorio), avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, secondo comma, c.p.c. Ed invero, le pronunce sulla sola competenza (fatte salve quelle emesse dal Giudice di Pace ex art. 46 c.p.c.), pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito (come nella fattispecie), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12979 del 26/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12156 del 07/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3044 del 09/02/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017). Nella specie, invece, la ricorrente ha proposto ricorso ordinario per cassazione. Peraltro, questo non ̀ convertibile in regolamento di competenza, essendo stato proposto soltanto il 19 luglio 2018e, quindi, tardivamente, una volta trascorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via telematica della sentenza, depositata il 22 gennaio 2018 (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 11/03/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010; Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 12/04/2002), come dedotto dalla controricorrente e non smentito dalla ricorrente. In merito, si rileva che, a fronte della specifica contestazione della controricorrente – che ha indicato la data di comunicazione telematica, in corrispondenza del giorno di deposito della pronuncia – , sarebbe stato preciso onere della ricorrente contestare detta circostanza e provare la tempestività del ricorso allo scopo della conversione, in ragione della diversa data di comunicazione ovvero della mancata comunicazione ai fini del decorso del termine lungo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41261 del 22/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 805 del 16/01/2020; Sez. L, Ordinanza n. 24099 del 26/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30610 del 27/11/2018; Sez. U, Sentenza n. 5418 del 18/03/2016). 7.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u
Sentenza Cassazione n. 21101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris