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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18153/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; _/^ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico (nella misura complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione).

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio eli motivazione.

Osserva il ricorrente che l'entità della pena, rideterminata ai sensi dell'art.81 cpv. cod. pen., è compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, già peraltro accordato in una delle sentenze interessate dalla continuazione.

Il giudice a quo avrebbe dovuto, dunque, pronunciarsi sull'estensione (o meno) del beneficio all'intera pena cumulata.

Di tale omissione il ricorrente si duole, con argomentazioni ribadite in successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di applicazione in executivis della disciplina della continuazione, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del cumulo giuridico delle pene, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge o le ragioni giustificative (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493-01; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tomrnasi, Rv. 269419- 01; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819-01).

Il giudice a quo non ha assolto tale compito.

2. Segue l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con rinvio per la conseguente valutazione al G.i.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; _/^ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico (nella misura complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione). 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio eli motivazione. Osserva il ricorrente che l'entità della pena, rideterminata ai sensi dell'art.81 cpv. cod. pen., è compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, già peraltro accordato in una delle sentenze interessate dalla continuazione. Il giudice a quo avrebbe dovuto, dunque, pronunciarsi sull'estensione (o meno) del beneficio all'intera pena cumulata. Di tale omissione il ricorrente si duole, con argomentazioni ribadite in successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di applicazione in executivis della disciplina della continuazione, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del cumulo giuridico delle pene, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge o le ragioni giustificative (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493-01; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tomrnasi, Rv. 269419- 01; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819-01). Il giudice a quo non ha assolto tale compito. 2. Segue l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con rinvio per la conseguente valutazione al G.i.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
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