CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza in data 9 maggio 2022 del Tribunale di Ravenna conla quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di concorso in insolvenza fraudolenta (artt. 110, 641 cod.pen.), così riqualificata l’originaria contestazione di truffa aggravata, commessoin data 2 novembre 2018.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata assoluzione dell’imputato in relazione al reato allo stessoascritto non essendo sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, il meroriconoscimento fotografico dello stesso, e non essendo provato un concorsomateriale dello stesso nell’azione delittuosa;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. essendo il danno complessivo quantificato in 2.000,00 euro;3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62 n. 4 e 114cod. pen. con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sueprospettazioni;che, il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandol’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il viziocensurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presentaalcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e)cod. proc. pen.;che, altrettanto è a dirsi con riguardo agli altri motivi di ricorso, avendo iGiudici di entrambi i gradi di merito adeguatamente spiegato (v. pagg. 5 e 6sent. di appello) le ragioni per la ritenuta configurabilità della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. (all’evidenza incompatibile conl’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.), nonché inrelazione al pieno concorso dell’imputato nell’azione delittuosa il che ha portatoall’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.considerato poi che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività dellapena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onereargomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruoriferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI