CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.3.2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di truffa a lei ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i due episodi contestai e le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva sospeso la pena e condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; 2. la Corte di Appello di Genova, nel confermare la sentenza di primo grado nel resto, ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena come quello della non menzione della condanna rilevando la presenza di precedenti ostativi; 3. ricorre per cassazione il difensore della Porzio lamentando: 3.1 violazione di legge per erronea qualificazione dei fatti: rileva come la ricostruzione della vicenda avrebbe imposto di escludere l'esistenza di artifizi e raggiri tali da aver determinato la decisione delle persone offese dovendosi perciò escludere gli estremi del delitto di truffa e, semmai, ritenere la sola ipotesi di cui all'art. 641 cod. pen.; 3.2 manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza di secondo grado si limita a recepire le argomentazioni già sviluppate dal Tribunale omettendo di fornire una risposta adeguata ai rilievi difensivi. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Quanto al primo motivo è appena il caso di ribadire che si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Per altro verso, il motivo denunzia violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato in termini di contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso viene in rilievo, infatti, il profilo di violazione di legge laddove la deduzione difensiva abbia ad oggetto la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. Ebbene, è noto che nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna). Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono riguardare la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Cass. Pen., 6, 6.4.2011 n. 16.465, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione). Nel caso di specie, i giudici di merito e, in particolare, la Corte di Appello, hanno tratto questa convinzione dalla ricostruzione della vicenda in cui l'imputata, in entrambi gli episodi, aveva consegnato alle persone offese assegni privi di copertura al contempo, tuttavia, fornendo assicurazioni sulla propria affidabilità e solvibilità in tal modo se non altro rafforzando la decisione delle controparti di perfezionare il contratto accettando le forme di pagamento proposte dalla ricorrente. Ed è proprio questa falsa rappresentazione della propria solvibilità che, secondo la Corte di Appello, con argomentazione coerente con gli elementi acquisiti ed immune da vizi logici, aveva indotto le vittime a determinarsi a perfezionare l'affare; non già, come preteso dalla difesa, la dissimulazione dello stato di insolvenza del reo che, come è noto, connota piuttosto il delitto di insolvenza fraudolenta ma che, nel contempo, deve essere reale (cfr., sul punto, Cass. Pen., 7, 13.1.2015 n. 16.723, Caroli; Cass. Pen., 2, 11.11.2009 n. 45.096, PC in proc. Perfili). 4.2 Quanto al secondo motivo, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]