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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 47696/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Catania.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con cui Pavone era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per tre episodi di evasione, essendosi ripetutamente allontanato dalla propria abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari.

La Corte ribadiva l'apprezzamento di congruità della pena, per i profili dello scostamento della pena base, fissata in anni 1 e mesi 6 di reclusione rispetto al minimo edittale di 1 anno, del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in considerazione della gravità e reiterazione del delitto (in un caso l'allontanamento arbitrario dal luogo di esecuzione della misura coercitiva aveva avuto la durata di un mese) e della personalità negativa dell'imputato evincibile dal certificato penale.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione del diritto di difesa per essere stato trattato il processo di appello in udienza pubblica con il ministero di un difensore di ufficio, malgrado l'assenza di una richiesta di trattazione orale; sotto diverso profilo lamenta l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

Successivamente, in data 7 novembre 2022, il difensore ha depositato "memorie conclusive" con cui sottolinea che l'udienza proveniva da una precedente udienza cartolare del luglio 2021 e, per il principio dell'immanenza del rito, rimaneva tale.

Inoltre, le conclusioni del Procuratore generale della Corte di cassazione erano state inoltrate al difensore soltanto il 31 ottobre 2022 e dunque in violazione dei 15 giorni liberi previsti dalla legge.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso si palesa affatto generico e inconsistente, attesa la mancanza di ogni base documentale a supporto della meramente enunciata violazione del diritto di difesa nell'udienza dibattimentale di appello.

L'udienza pubblica si è svolta il 20 gennaio 2022, ricadendo quindi nella disciplina transitoria prevista dall'art. 16, comma 2, d.l. 31 dicembre 2021, n. 228 con riferimento alle udienze la cui trattazione era fissata tra il 10 e il 31 gennaio 2022. 2 Ye

2. Del tutto generico e privo di pregio appare anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla lamentata eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale puntualmente e logicamente rimarcato che il motivo di gravame - così come quello dell'odierno ricorso - fosse carente di alcuna utile indicazione di validi parametri a sostegno di un più mite trattamento sanzionatorio, a fronte della gravità e reiterazione della condotta illecita e della personalità del prevenuto, attinto da plurimi precedenti.

Trattasi di giudizio discrezionale, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno della relativa statuizione che ha tenuto debito conto dell'effettivo disvalore della vicenda criminosa e della personalità dell'imputato, non è sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con cui Pavone era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per tre episodi di evasione, essendosi ripetutamente allontanato dalla propria abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari. La Corte ribadiva l'apprezzamento di congruità della pena, per i profili dello scostamento della pena base, fissata in anni 1 e mesi 6 di reclusione rispetto al minimo edittale di 1 anno, del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in considerazione della gravità e reiterazione del delitto (in un caso l'allontanamento arbitrario dal luogo di esecuzione della misura coercitiva aveva avuto la durata di un mese) e della personalità negativa dell'imputato evincibile dal certificato penale. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione del diritto di difesa per essere stato trattato il processo di appello in udienza pubblica con il ministero di un difensore di ufficio, malgrado l'assenza di una richiesta di trattazione orale; sotto diverso profilo lamenta l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Successivamente, in data 7 novembre 2022, il difensore ha depositato "memorie conclusive" con cui sottolinea che l'udienza proveniva da una precedente udienza cartolare del luglio 2021 e, per il principio dell'immanenza del rito, rimaneva tale. Inoltre, le conclusioni del Procuratore generale della Corte di cassazione erano state inoltrate al difensore soltanto il 31 ottobre 2022 e dunque in violazione dei 15 giorni liberi previsti dalla legge. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso si palesa affatto generico e inconsistente, attesa la mancanza di ogni base documentale a supporto della meramente enunciata violazione del diritto di difesa nell'udienza dibattimentale di appello. L'udienza pubblica si è svolta il 20 gennaio 2022, ricadendo quindi nella disciplina transitoria prevista dall'art. 16, comma 2, d.l. 31 dicembre 2021, n. 228 con riferimento alle udienze la cui trattazione era fissata tra il 10 e il 31 gennaio 2022. 2 Ye 2. Del tutto generico e privo di pregio appare anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla lamentata eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale puntualmente e logicamente rimarcato che il motivo di gravame - così come quello dell'odierno ricorso - fosse carente di alcuna utile indicazione di validi parametri a sostegno di un più mite trattamento sanzionatorio, a fronte della gravità e reiterazione della condotta illecita e della personalità del prevenuto, attinto da plurimi precedenti. Trattasi di giudizio discrezionale, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno della relativa statuizione che ha tenuto debito conto dell'effettivo disvalore della vicenda criminosa e della personalità dell'imputato, non è sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore
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