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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14011/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo gravemente indiziato dei reati - commessi in concorso con altri, oltre che in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, infine, in connessione teleologica tra loro - di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., nonché 10, 12 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni difensive, adottando incongrui criteri valutativi e probatori; il Tribunale del riesame, infatti, ha ricavato la sussistenza dei gravi indizi, attraverso la mera sommatoria di elementi che - laddove singolarmente e puntualmente considerati - non possiedono i requisiti propri della cd. prova indiziaria, non consentendo essi l'adozione di misure cautelari.

Le immagini delle telecamere non hanno immortalato Fagotti, quale uno degli occupanti della Citroen C3 condotta dal malcapitato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, peraltro, ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere i tre soggetti che, saliti prepotentemente a bordo della sua autovettura, avevano poi ingaggiando un vero e proprio conflitto a fuoco con [OSCURATO:PERSONA], persona invece perfettamente visibile nelle immagini acquisite.

La circostanza che Fagotti, in data 30/01/2022, abbia ricevuto una telefonata dall'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] deve reputarsi irrilevante, in quanto non consente di collocare il ricorrente sulla scena del delitto; a tale conclusione si perviene, del resto, anche in considerazione del fatto che l'episodio si inquadra in un più vasto ambito, connotato da profondi contrasti fra gruppi criminali operanti sul territorio.

Ininfluente è poi il colloquio intercorso - all'interno del carcere di Sulmona - fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale si discorre esclusivamente di dicerie, inerenti a una presunta relazione extraconiugale della donna con [OSCURATO:PERSONA]; non viene mai fatto, però, il pur minimo riferimento al fatto criminoso sussunto nell'editto accusatorio.

Sarebbe stato logico, invece, che la Bonfrate facesse ampiamente cenno ad un fatto eclatante quale il conflitto al fuoco, laddove fosse stato veritiero il ritenuto movente di natura personale, asseritamente da porre a base dello stesso.

Impropriamente il Tribunale del riesame afferma che il ricorrente, subito dopo la sparatoria, abbia adoperato il telefono in uso ad [OSCURATO:PERSONA], non emergendo tale fati:o da alcun elemento di carattere oggettivo.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione delle condotte contestate in ipotesi di lesioni personali.

La difesa aveva evidenziato come la mancanza di lesioni, a carico delle persone coinvolte nella sparatoria, rendesse estremamente arduo il compito della individuazione della volontà omicida, in capo ai soggetti agenti.

Illogica è la valorizzazione effettuata, nel provvedimento impugnato, di due dati acquisiti, costituiti dalla potenzialità delle armi adoperate e dalla distanza ravvicinata, dalla quale vennero esplosi i colpi.

Questi elementi, al contrario, denotano proprio la totale assenza dell'animus necandi: se gli occupanti della Citroen avessero davvero voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero avuto difficoltà alcuna a portare a compimento tale intento, essendo essi tre contro uno, nonché trovandosi a distanza ravvicinata, dotati di armi micidiali e, infine, potendo godere della protezione dell'autovettura, mentre il Russo si trovava appiedato e sul margine della strada.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel lasso temporale intercorso, fra la commissione del fatto e l'applicazione della avversata misura restrittiva della libertà personale, non si sono registrati ulteriori episodi, in grado di far ipotizzare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice 3 di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01).

Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesarre effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive.

Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate; c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01).

Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111).

E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di oFfrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoeviclenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01).

3. Con il primo motivo, come già accennato in parte narrativa, si deduce vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, in particolare contestandosi la metodologia interpretativa asseritamente seguita dal Tribunale del riesame, che avrebbe proceduto a una valutazione globale degli indizi, senza averne previamente vagliato la singola valenza evocativa.

Evidenzia la difesa, in particolare, l'insufficienza della telefonata ricevuta da Fagotti e proveniente da [OSCURATO:PERSONA], sottolineando poi anche la natura estremamente significativa del colloquio intercettato in carcere, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] rate e [OSCURATO:PERSONA] -.~dialogo nel quale, rimarca la difesa, non vi è alcun accenno all'episodio).

Sostiene infine il ricorrente non esservi alcun elemento, in grado di dimostrare che, dopo il conflitto a fuoco, Fagotti abbia usato il cellulare di Bisignano.

3.1. Va evidenziato come tali censure si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

3.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame di Taranto, lacIdove è ben chiarito che: - la telefonata indicata dalla difesa, ricevuta in data 30/01/2022 da Fagotti e proveniente da [OSCURATO:PERSONA] (dopo un lungo periodo di tempo, trascorso senza che vi fosse alcuna conversazione telefonica, fra i due) non va considerata come fatto isolato e insignificante, ma deve essere ricollegata all'acclarato movente dell'azione criminosa posta in essere dall'indagato (ossia, l'esistenza di dicerie alimentate anche da [OSCURATO:PERSONA] e concernenti una presunta relazione, intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto al tempo detenuto); - con riferimento alla valenza dimostrativa da riconnettere - in ipotesi difensiva - al colloquio intercettato in carcere, intercorso tra i succitati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata spiega, in maniera dettagliata e coerente, come la Bonfrate, in tal sede, abbia negato l'esistenza della relazione con Fagotti, rimarcando invece la netta contrapposizione tra questi e il Russo, nonché chiarendo la scaturigine e la matrice economica di tale ostilità; - quanto alla circostanza che, immediatamente dopo il conflitto a fuoco, Fagotti si sia servito del cellulare di Bisignano, essa è ampiamente scandagliata dal Tribunale del riesame, che chiarisce come tale convincimento discenda da alcuni elementi - di tenore sia oggettivo, sia inferenziale - tra loro perfettamente combacianti (rinvenimento, sul luogo della sparatoria, della autovettura di proprietà della moglie di Bisignano; telefonate giunte, sull'utenza in uso a Fagotti, da quella adoperata dalla moglie di Bisignano; esistenza - nel cellulare di Fagotti, ritrovato nella [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della moglie di Bisignano - di una alcuni messaggi, intercorsi appunto fra Bisignano e Fagotti, i quali si davano appuntamento).

3.3. Non vi è chi non rilevi, del resto, come la difesa proceda ad una sorta di sezionamento del complessivo materiale di conoscenza e valutazione, posto dal Tribunale del riesame a fondamento dell'impugnata decisione, finendo così per proporre una visione atomistica e parcellizzata del compendio conoscitivo versato nell'incarto processuale, ossia prendendo in esame esclusivamente alcuni elementi indiziari, peraltro di valenza evocativa marginale.

In tal modo, il ricorso evita di confrontarsi con l'insieme complessivo degli elementi, che il Tribunale del riesame mostra, al contrario, di aver letto e interpretato in modo coordinato e onnicomprensivo.

4. La seconda doglianza è incentrata sulla pretesa illogicità della motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta come lesioni personali; la difesa evidenzia, in particolare, la carenza dell'elemento dell'animus necandi, come desumibile dal fatto che gli occupanti della Citroen, laddove davvero avessero inteso uccidere Russo, non avrebbero incontrato serie difficoltà`, nel realizzare tale proposito.

4.1. Risulta però inconcludente tale prospettazione difensiva, che è sostanzialmente incentrata sulla valorizzazione del dato, di tenore empirico, rappresentato dall'utilizzo - da parte del soggetto attivo - solo di una parte dello spettro delle possibilità offensive che aveva a disposizione; un canone valutativo che si rivela includente, laddove raffrontato con un gesto di univoca significazione omicidiaria, quale quello di esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vittima.

In ordine alla specifica tematica, pare utile ricordare il principio di diritto - concordemente e ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità - in forza del quale «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).

La Corte distrettuale, dunque, ha giustamente valorizzato la micidialità del mezzo adoperato (ossia, la pistola), nonché l'uso concreto che - di tale strumento - l'agente ha fatto, nella fase prettamente attuativa del delitto (esplodendo più colpi all'indirizzo del Russo).

L'apparato argomentativo sotteso alla pronunzia impugnata, anche sul punto specifico, appare — oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponibili — senz'altro ossequioso dei canoni ermeneutici che disciplinano la materia.

Il mancato utilizzo, nella loro interezza, delle possibilità eteroaggressive al momento disponibili (id est, il fatto di non aver esploso altri colpi, magari indirizzandoli meglio e da distanza maggiormente ravvicinata) non si riverbera certo sulla sussistenza della volontà omicidiaria e, consequenzialmente, sulla piena configurabilità del paradigma normativo del tentato omicidio (sul punto si potrà vedere, trattandosi di concetti sovrapponibili, sebbene espressi in tema di tentato omicidio posto in essere mediante accoltellamento, il dictum di Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151, la quale ha così statuito: «La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente»).

Il Tribunale del riesame, comunque, correttamente rimarca esser stati esplosi - ad opera dell'indagato - numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Russo e a distanza ravvicinata.

A riprova della sussistenza di una precisa volontà omicida, quantomeno nella declinazione del dolo alternativo.

4.2. La difesa, peraltro, manca di confrontarsi compiutamente con l'ampia motivazione dell'ordinanza avversata, non tenendo nemmeno conto di come anche il Russo fosse armato, dunque in grado di rispondere adeguatamente.

5. Si rivelano di tenore meramente reiterativo e generico, infine, anche le critiche volte a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Tali censure non si confrontano con la natura coerente ed esaustiva, nonché priva di vuoti logici, della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, legata essenzialmente al profilo rappresentato dal pericolo di commissione di condotte illecite di omogenea tipologia.

5.1. Quanto all'aspetto inerente al pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, il Tribunale del riesame conformemente alle conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica - ha fondato il proprio convincimento, essenzialmente, sulle stesse modalità esecutive - estremamente allarmanti - che hanno connotato gli accadimenti in esame.

Nel provvedimento impugnato, dunque, viene sottolineato trattarsi di un fatto dimostrativo di una particolare spregiudicatezza, oltre che sintomo di singolare pervicacia, come emerge dalle stesse modalità esecutive.

La preoccupante pericolosità sociale del soggetto viene desunta, oltre che dalla condotta posta in essere, anche dalla disponibilità di armi e dalla propensione a porre in essere una così grave azione, in base a motivi di grande futilità, in quanto correlati a screzi e pettegolezzi.

Ha infine inciso negativamente, nella valutazione condotta dal Tribunale del riesame, anche la personalità oltremodo negativa del soggetto, che annovera plurimi precedenti, anche relativi a fatti specifici.

5.2. A fronte di una motivazione che, anche quanto al versante cautelare, si appalesa coerente, esaustiva e priva di spunti di contraddittorietà, il ricorso non oltrepassa la soglia della semplice critica confutativa, spendendo esclusivamente l'argomento del periodo di tempo (peraltro estremamente breve) trascorso tra il fatto e l'esecuzione della misura.

Il tutto si risolve, pertanto, nell'assenza di un reale confronto con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, verso la quale la difesa non muove apprezzabili censure.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo gravemente indiziato dei reati - commessi in concorso con altri, oltre che in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, infine, in connessione teleologica tra loro - di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., nonché 10, 12 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni difensive, adottando incongrui criteri valutativi e probatori; il Tribunale del riesame, infatti, ha ricavato la sussistenza dei gravi indizi, attraverso la mera sommatoria di elementi che - laddove singolarmente e puntualmente considerati - non possiedono i requisiti propri della cd. prova indiziaria, non consentendo essi l'adozione di misure cautelari. Le immagini delle telecamere non hanno immortalato Fagotti, quale uno degli occupanti della Citroen C3 condotta dal malcapitato [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, peraltro, ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere i tre soggetti che, saliti prepotentemente a bordo della sua autovettura, avevano poi ingaggiando un vero e proprio conflitto a fuoco con [OSCURATO:PERSONA], persona invece perfettamente visibile nelle immagini acquisite. La circostanza che Fagotti, in data 30/01/2022, abbia ricevuto una telefonata dall'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] deve reputarsi irrilevante, in quanto non consente di collocare il ricorrente sulla scena del delitto; a tale conclusione si perviene, del resto, anche in considerazione del fatto che l'episodio si inquadra in un più vasto ambito, connotato da profondi contrasti fra gruppi criminali operanti sul territorio. Ininfluente è poi il colloquio intercorso - all'interno del carcere di Sulmona - fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale si discorre esclusivamente di dicerie, inerenti a una presunta relazione extraconiugale della donna con [OSCURATO:PERSONA]; non viene mai fatto, però, il pur minimo riferimento al fatto criminoso sussunto nell'editto accusatorio. Sarebbe stato logico, invece, che la Bonfrate facesse ampiamente cenno ad un fatto eclatante quale il conflitto al fuoco, laddove fosse stato veritiero il ritenuto movente di natura personale, asseritamente da porre a base dello stesso. Impropriamente il Tribunale del riesame afferma che il ricorrente, subito dopo la sparatoria, abbia adoperato il telefono in uso ad [OSCURATO:PERSONA], non emergendo tale fati:o da alcun elemento di carattere oggettivo. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione delle condotte contestate in ipotesi di lesioni personali. La difesa aveva evidenziato come la mancanza di lesioni, a carico delle persone coinvolte nella sparatoria, rendesse estremamente arduo il compito della individuazione della volontà omicida, in capo ai soggetti agenti. Illogica è la valorizzazione effettuata, nel provvedimento impugnato, di due dati acquisiti, costituiti dalla potenzialità delle armi adoperate e dalla distanza ravvicinata, dalla quale vennero esplosi i colpi. Questi elementi, al contrario, denotano proprio la totale assenza dell'animus necandi: se gli occupanti della Citroen avessero davvero voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero avuto difficoltà alcuna a portare a compimento tale intento, essendo essi tre contro uno, nonché trovandosi a distanza ravvicinata, dotati di armi micidiali e, infine, potendo godere della protezione dell'autovettura, mentre il Russo si trovava appiedato e sul margine della strada. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel lasso temporale intercorso, fra la commissione del fatto e l'applicazione della avversata misura restrittiva della libertà personale, non si sono registrati ulteriori episodi, in grado di far ipotizzare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice 3 di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesarre effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate; c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di oFfrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoeviclenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01). 3. Con il primo motivo, come già accennato in parte narrativa, si deduce vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, in particolare contestandosi la metodologia interpretativa asseritamente seguita dal Tribunale del riesame, che avrebbe proceduto a una valutazione globale degli indizi, senza averne previamente vagliato la singola valenza evocativa. Evidenzia la difesa, in particolare, l'insufficienza della telefonata ricevuta da Fagotti e proveniente da [OSCURATO:PERSONA], sottolineando poi anche la natura estremamente significativa del colloquio intercettato in carcere, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] rate e [OSCURATO:PERSONA] -.~dialogo nel quale, rimarca la difesa, non vi è alcun accenno all'episodio). Sostiene infine il ricorrente non esservi alcun elemento, in grado di dimostrare che, dopo il conflitto a fuoco, Fagotti abbia usato il cellulare di Bisignano. 3.1. Va evidenziato come tali censure si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame di Taranto, lacIdove è ben chiarito che: - la telefonata indicata dalla difesa, ricevuta in data 30/01/2022 da Fagotti e proveniente da [OSCURATO:PERSONA] (dopo un lungo periodo di tempo, trascorso senza che vi fosse alcuna conversazione telefonica, fra i due) non va considerata come fatto isolato e insignificante, ma deve essere ricollegata all'acclarato movente dell'azione criminosa posta in essere dall'indagato (ossia, l'esistenza di dicerie alimentate anche da [OSCURATO:PERSONA] e concernenti una presunta relazione, intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto al tempo detenuto); - con riferimento alla valenza dimostrativa da riconnettere - in ipotesi difensiva - al colloquio intercettato in carcere, intercorso tra i succitati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata spiega, in maniera dettagliata e coerente, come la Bonfrate, in tal sede, abbia negato l'esistenza della relazione con Fagotti, rimarcando invece la netta contrapposizione tra questi e il Russo, nonché chiarendo la scaturigine e la matrice economica di tale ostilità; - quanto alla circostanza che, immediatamente dopo il conflitto a fuoco, Fagotti si sia servito del cellulare di Bisignano, essa è ampiamente scandagliata dal Tribunale del riesame, che chiarisce come tale convincimento discenda da alcuni elementi - di tenore sia oggettivo, sia inferenziale - tra loro perfettamente combacianti (rinvenimento, sul luogo della sparatoria, della autovettura di proprietà della moglie di Bisignano; telefonate giunte, sull'utenza in uso a Fagotti, da quella adoperata dalla moglie di Bisignano; esistenza - nel cellulare di Fagotti, ritrovato nella [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della moglie di Bisignano - di una alcuni messaggi, intercorsi appunto fra Bisignano e Fagotti, i quali si davano appuntamento). 3.3. Non vi è chi non rilevi, del resto, come la difesa proceda ad una sorta di sezionamento del complessivo materiale di conoscenza e valutazione, posto dal Tribunale del riesame a fondamento dell'impugnata decisione, finendo così per proporre una visione atomistica e parcellizzata del compendio conoscitivo versato nell'incarto processuale, ossia prendendo in esame esclusivamente alcuni elementi indiziari, peraltro di valenza evocativa marginale. In tal modo, il ricorso evita di confrontarsi con l'insieme complessivo degli elementi, che il Tribunale del riesame mostra, al contrario, di aver letto e interpretato in modo coordinato e onnicomprensivo. 4. La seconda doglianza è incentrata sulla pretesa illogicità della motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta come lesioni personali; la difesa evidenzia, in particolare, la carenza dell'elemento dell'animus necandi, come desumibile dal fatto che gli occupanti della Citroen, laddove davvero avessero inteso uccidere Russo, non avrebbero incontrato serie difficoltà`, nel realizzare tale proposito. 4.1. Risulta però inconcludente tale prospettazione difensiva, che è sostanzialmente incentrata sulla valorizzazione del dato, di tenore empirico, rappresentato dall'utilizzo - da parte del soggetto attivo - solo di una parte dello spettro delle possibilità offensive che aveva a disposizione; un canone valutativo che si rivela includente, laddove raffrontato con un gesto di univoca significazione omicidiaria, quale quello di esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vittima. In ordine alla specifica tematica, pare utile ricordare il principio di diritto - concordemente e ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità - in forza del quale «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). La Corte distrettuale, dunque, ha giustamente valorizzato la micidialità del mezzo adoperato (ossia, la pistola), nonché l'uso concreto che - di tale strumento - l'agente ha fatto, nella fase prettamente attuativa del delitto (esplodendo più colpi all'indirizzo del Russo). L'apparato argomentativo sotteso alla pronunzia impugnata, anche sul punto specifico, appare — oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponibili — senz'altro ossequioso dei canoni ermeneutici che disciplinano la materia. Il mancato utilizzo, nella loro interezza, delle possibilità eteroaggressive al momento disponibili (id est, il fatto di non aver esploso altri colpi, magari indirizzandoli meglio e da distanza maggiormente ravvicinata) non si riverbera certo sulla sussistenza della volontà omicidiaria e, consequenzialmente, sulla piena configurabilità del paradigma normativo del tentato omicidio (sul punto si potrà vedere, trattandosi di concetti sovrapponibili, sebbene espressi in tema di tentato omicidio posto in essere mediante accoltellamento, il dictum di Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151, la quale ha così statuito: «La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente»). Il Tribunale del riesame, comunque, correttamente rimarca esser stati esplosi - ad opera dell'indagato - numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Russo e a distanza ravvicinata. A riprova della sussistenza di una precisa volontà omicida, quantomeno nella declinazione del dolo alternativo. 4.2. La difesa, peraltro, manca di confrontarsi compiutamente con l'ampia motivazione dell'ordinanza avversata, non tenendo nemmeno conto di come anche il Russo fosse armato, dunque in grado di rispondere adeguatamente. 5. Si rivelano di tenore meramente reiterativo e generico, infine, anche le critiche volte a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Tali censure non si confrontano con la natura coerente ed esaustiva, nonché priva di vuoti logici, della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, legata essenzialmente al profilo rappresentato dal pericolo di commissione di condotte illecite di omogenea tipologia. 5.1. Quanto all'aspetto inerente al pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, il Tribunale del riesame conformemente alle conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica - ha fondato il proprio convincimento, essenzialmente, sulle stesse modalità esecutive - estremamente allarmanti - che hanno connotato gli accadimenti in esame. Nel provvedimento impugnato, dunque, viene sottolineato trattarsi di un fatto dimostrativo di una particolare spregiudicatezza, oltre che sintomo di singolare pervicacia, come emerge dalle stesse modalità esecutive. La preoccupante pericolosità sociale del soggetto viene desunta, oltre che dalla condotta posta in essere, anche dalla disponibilità di armi e dalla propensione a porre in essere una così grave azione, in base a motivi di grande futilità, in quanto correlati a screzi e pettegolezzi. Ha infine inciso negativamente, nella valutazione condotta dal Tribunale del riesame, anche la personalità oltremodo negativa del soggetto, che annovera plurimi precedenti, anche relativi a fatti specifici. 5.2. A fronte di una motivazione che, anche quanto al versante cautelare, si appalesa coerente, esaustiva e priva di spunti di contraddittorietà, il ricorso non oltrepassa la soglia della semplice critica confutativa, spendendo esclusivamente l'argomento del periodo di tempo (peraltro estremamente breve) trascorso tra il fatto e l'esecuzione della misura. Il tutto si risolve, pertanto, nell'assenza di un reale confronto con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, verso la quale la difesa non muove apprezzabili censure. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
Sentenza Cassazione n. 14011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris