CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 1432/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello dell'Aszquila ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Avezzano dell'8 Marzo 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli, artt. 81 cpv cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 deducendo l'inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione ex art. 606, commi 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen., in ordine alla responsabilità dell'imputato per le ipotesi di reato contestate. In particolare, si censura la decisione della Corte territoriale per avere erroneamente valutato le sommarie informazioni delle persone sentite, che non hanno univocamente riconosciuto l'imputato quale autore dei fatti, nonché per avere affermato la responsabilità in relazione a tutti i capi d'imputazione nonostante un quadro probatorio contraddittorio e insufficiente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. La doglianza sopra richiamata, del tutto generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandita da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti if ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'esito negativo dell'individuazione fotografica da parte di uno dei soggetti sentiti a sommarie informazioni non sia idonea a ridurre la valenza probatoria delle numerose ulteriori individuazioni di segno positivo, le quali, per quantità e coerenza, conservano piena efficacia dimostrativa. La difesa, invero, non articola alcuna censura concreta e puntuale, omettendo di indicare specifici profili di criticità, quali, ad esempio, la risalenza temporale 2N. 1432/2026 R.G. dell'immagine in cui l'imputato è stato riconosciuto ; ovvero eventuali difformità o incongruenze delle fotografie comparative utilizzate. L'attendibilità complessiva delle individuazioni trova, del resto, ulteriore conferma, come rileva la sentenza impugnata, nella loro rilevante consistenza numerica e nella convergenza delle dichiarazioni rese da una pluralità di soggetti, tutti accomunati da una comprovata dimestichezza con l'imputato. Tale dimestichezza risulta, a sua volta, rafforzata dalla frequenza dei contatti telefonici intercorsi tra gli stessi e l'odierno ricorrente, rimasti privi di plausibile spiegazione alternativa da parte di quest'ultimo, e logicamente correlati ad incontri personali finalizzati alla cessione della sostanza. In tale contesto, deve altresì richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sono inammissibili le censure che si limitino a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, atteso che il sindacato della Corte di cassazione resta circoscritto al controllo di legittimità (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510- 01). Ed ancora,. costituisce ius receptum essere inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., qualora la censura si risolva in una generica contestazione della valutazione probatoria, in assenza di specifiche doglianze riconducibili al vizio di motivazione (Sez.3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, R. 264174 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta puntualmente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, ma si limita a contestare in via assertiva l'attendibilità degli elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale, senza evidenziare vizi logici specifici o manifeste illogicità del ragionamento decisorio. Né il ricorrente prospetta una concreta e plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, limitandosi ad evocare astrattamente il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", il quale, necessita di una certezza processuale fondata su un percorso argomentativo logico, coerente e immune da ‘fizi, quale quello sviluppato nella decisione impugnata. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., posto che il giudice di merito non ha fondato l'affermazione di responsabilità su una mera maggiore probabilità, ma su una serie di elementi probatoriamente indizianti quali: una pluralità di fonti dichiarative, riscontri oggettivi rappresentati dai reiterati contatti telefonici e da una accertata familiarità tra l'imputato e gli acquirenti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del 3N. 1432/2026 R.G. ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M