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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21993/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata è manifestamente infondato (oltre che del tutto privo di specificità) in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (ex multis Cass.

Rv. 278383); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PAlla ![OSCURATO:PERSONA] 07 G1112 oggi. -----------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata è manifestamente infondato (oltre che del tutto privo di specificità) in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (ex multis Cass. Rv. 278383); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PAlla ![OSCURATO:PERSONA] 07 G1112 oggi. -----------
Sentenza Cassazione n. 21993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris