CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 11610/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9923R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M ohammad , rappresentat o e difes o dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 6127/2021 del 4 marzo 2021del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 9923 /2021 camera di consiglio16.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo di aver impugnato il provvedimento emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] con il quale è stato disposto il suo trasferimento in Austria; ha rilevato che il Tribunale di Roma ha respinto il proprio ricorso. 2. ― Il ricorso per cassazione consta di due motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono rubr i cati come segue . Primo motivo: violazione o falsa applicazione dagli artt. 4 e 5 del reg. UE 604/2013 e correlata violazione degli obblighi informativi previsti dalle citate norme e violazione di ulteriori oneri formali. Secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che èstatooggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle contestazioni delricorrente circa l'omessa comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di protezione formalizzata in Austria e l'omessa consegna dicopia della decisione medesima e della documentazione relativa alprocedimento amministrativo, con co nseguente violazione o falsaapplicazione dell'articolo 11 della dir. 2013/32/UE, attuata in Italia con d.lgs. n. 142/2015 , dell'ar t. 17 regolamento UE 604/2013, con riferimento all'art. 3 della C onvenzione europea dei diritti dell'uomo, nonchéagli articoli 1, 2 e 4 della stessa ; omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra leparti, con riferimento all’attualesituazione di pericolo e di conflitto nelle aree da cui proviene il ricorrente e, comunque, violazione o falsa applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dell'articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 5, comma 6, d.lgs. nr. 286 del 1998, nella formulazione vigente ratione temporisalla data di presentazione della domanda, dell'articolo 2, lett. e) e lett. g), d.lgs. n. 251/2007, dell'articolo 14 d.lgs. n. 251/2007 ; violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in tema di ripartizione Sez. I–RG 9923 /2021 camera di consiglio16.2.2023 dell'onere dellaprova; violazione o falsa applicazione dell'art . 8 del d.lgs n. 25 del 2008 che pone a carico del giudicante il potere - dovere di cooperazione istruttoria. 2. ― Il ricorso è i mprocedibile . Non risulta depositata copia autentica del provvedimento impugnato, come è prescritto dall’art. 369, n. 2, c.p.c..Va qui osservato che in tema di giudizio di cassazione, qualora, come nella fattispecie,il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità(Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389 ; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567). Il vizio riveste, dunque, portata assorbente rispetto a quello che pur si ravvisa con riferimento alla procura(la quale è stata redatta nel mancato rispetto dell’art. 3, comma 3 septies,d.lgs. n. 25 del 2008, secondo cui il difensore deve certificarela data di rilascio in suo favore della procura medesima: Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177; Cass. Cass. 4 agosto 2022, n. 24265). 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso ; co ndanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, sedovuto. Così deciso in Roma, nella camera d