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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 31929/2026

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ia del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26.9.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma haprovvedutosulla revoca del differimento della pena facoltativa nelle forme delladetenzione domiciliare per motivi di salute, concesso a XXXXXXXXXXXXXXXX(che è in espiazione di pena irrogata con condanne per due reati di rapina e perdue reati di cessione di sostanza stupefacente) con un'ordinanza del 4.10.2024.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di sorveglianza avevasospeso la misura, dando atto che il 7.9.2025 i Carabinieri si erano portati pressoil domicilio del condannato, dove era stata segnalata una lite tra lui e una donna– armata di coltello – con cui intratteneva una relazione sentimentale.

IlMagistrato di sorveglianza dava atto anche che il 22 agosto precedenteXXXXXXXX era stato già diffidato dall’ospitare in casa propria persone nonautorizzate, essendo già stata protagonista la stessa donna di una precedentelite con il condannato, e giudicava non rilevante che nell’ultima occasionel’intento della donna fosse solo quello di riprendere i propri effetti personali,incontri tra i due e che il condannato non aveva chiesto alcuna autorizzazione.Di conseguenza, secondo il provvedimento di sospensione la condotta delcondannato era da considerarsi incompatibile con la prosecuzione delladetenzione domiciliare, anche perché – ha aggiunto il Tribunale di sorveglianzanel provvedimento impugnato – XXXXXXXX non ha mai saputo adattarsi alleprescrizioni della misura, tanto è vero che un provvedimento di sospensione eragià intervenuto in 14.11.2024 e il collegio non aveva revocato la misura proprioper consentire all'uomo di curarsi.

Tuttavia, sino alla nuova sospensionedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] XXXXXXXX è stato fatto oggetto di ulteriori tre diffide e dellarevoca di tutte le autorizzazioni connesse alla misura.

La complessiva condotta,quindi, costituisce, secondo i giudici, sicuro indice di inaffidabilità delcondannato.Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, il collegio ha dato atto chefosse disponibile un aggiornamento della relazione sanitaria al 25.9.2025, in cuisinteticamente sono elencate le patologie di XXXXXXXX, tra le quali spicca lacardiopatia ischemica cronica con ptca e stent nel luglio 2024, che è curatafarmacologicamente.

Il medico redigente ha concluso per la mediocrità dellecondizioni di salute attuali, suscettibili di peggioramento imprevedibile, e hariferito della necessità di costanti contatti del detenuto con le strutture territorialidel servizio sanitario nazionale, di guisa che le condizioni non sono compatibilicon il regime carcerario.A questo proposito, il Tribunale di sorveglianza, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui non rileva ai fini di un differimento della pena lacronicità della patologia, ha osservato che nella relazione non viene esplicitatauna prognosi infausta, né sono indicati trattamenti non eseguibili in regimedetentivo.

Ha evidenziato, altresì, che la patologia è curata con farmaci e che laindicata classe [OSCURATO:PERSONA] consente al paziente un'attività fisica di entità inferioreal normale senza che tuttavia sussista affaticamento.

Non rileva nemmeno che ilsanitario abbia ritenuto le condizioni suscettibili di peggioramento improvviso edimprevedibile, il quale è connaturale a qualsiasi patologia cardiaca e nonpotrebbe essere curato più tempestivamente in caso di detenzione domiciliare.In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento dellapena, al contempo sensibilizzando il DAP circa l'opportunità di reperire un istitutoidoneo per le condizioni di salute del detenuto.2.

Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanzaed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., 47-ter ord. pen., nonché viziodi motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di salute del condannatoe al loro bilanciamento con la pericolosità.Il ricorso evidenzia che, in sede di revoca della misura alternativa, èrichiesta una valutazione del complessivo comportamento del soggetto, tale daritenerlo incompatibile con la prosecuzione della misura stessa.In sede di udienza era stato chiesto non solo di espletare una perizia medicolegale, ma anche di valutare il ripristino della misura con la previsione di unridimensionamento delle prescrizioni.La revoca è sempre condizionata all'accertamento della persistenza dellepregresse condizioni di salute, per verificare, nell'ambito di una valutazionecomparativa con le esigenze della collettività, se sono compatibili con il ripristinodella detenzione carceraria.

Il Tribunale di sorveglianza era tenuto a verificaretale compatibilità con l'ausilio di un medico legale, a maggior ragione perchélamentava il carattere sintetico della relazione sanitaria trasmessa, checomunque attesta una situazione di mediocrità delle condizioni di salute,suscettibili di peggioramento e di trattamento nelle strutture sanitarie territorialiesterne.Sotto questo profilo, la Corte di cassazione ha sempre ricordato che il rinviofacoltativo può essere concesso anche nel solo caso in cui la malattia delcondannato sia tale da esigere un trattamento non attuabile nello stato didetenzione.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto la motivazione, incensurabile per la parte inerente al comportamentodeviante del detenuto domiciliare, non risulta tuttavia completa in relazione aimotivi di salute, non essendo stato svolto il necessario approfondimentosanitario, conseguente al quadro patologico del detenuto, né un bilanciamentotra lo stato di salute e la natura delle trasgressioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.1.

Come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale, lamotivazione del Tribunale di sorveglianza si diffonde in ordine alla pericolositàdel condannato, tenuto conto che l’ordinanza, non smentita sul punto dal ricorso,segnala almeno tre o quattro violazioni della misura alternativa nel giro di menodi un anno.Ma il problema è, piuttosto, quello della valutazione delle condizioni di salutedi XXXXXXXX e del loro raffronto con gli eventuali profili di pericolosità delcondannato, giacché, nel caso di elementi sopravvenuti alla concessione delladetenzione domiciliare c.d. umanitaria, la revoca della misura richiede che siarinnovata la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principiodi umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità checonsegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo allacompatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attualicondizioni di salute (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, F., Rv. 286904 - 01;Sez. 1, n. 55049 del 7/6/2017, Levi, Rv. 271891 - 01).Sotto questo profilo, sono ravvisabili nel provvedimento impugnato dueprofili critici.2.

Il primo profilo critico riguarda la valutazione da parte del Tribunale disorveglianza di quanto attestato nella relazione sanitaria (richiesta dallo stessoTribunale) circa la severità della patologia da cui è affetto il condannato el’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.I giudici disattendono il contenuto della relazione sulla base di conoscenzeautonome e personali, che utilizzano per smentire la sia pur sintetica diagnosi deimedici.Da questo punto di vista, non è infondata la censura articolata nel ricorsosecondo cui sarebbe stato necessario, allora, un approfondimento peritale di tipomedico-legale.L’ordinanza, infatti, non si conforma a quanto già affermato da questa Cortecirca il fatto che il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinicacarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/5/2019, Dimarco, Rv. 276948 –01; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200 – 01).Peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di essersi affidato a “fontiaperte” per trarne elementi idonei a consentire il superamento della valutazionefinale di incompatibilità della relazione sanitaria.In questo modo, tuttavia, l’ordinanza ha attribuito valenza probatoria adinformazioni assunte in assenza di contraddittorio, secondo un metodo giàcensurato da questa Corte, la quale ha affermato che non sono utilizzabili ai finidella deliberazione le "fonti aperte" indefinite, ossia le notizie prive di alcunriferimento alla loro provenienza (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025,elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse daquelle legittimamente acquisite nel contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 1, n.24117 del 19/4/2024, Pg c/Sciortino, Rv. 286673 – 01).3.

Il secondo profilo critico riguarda il bilanciamento tra le condizioni disalute e la pericolosità del condannato, valutata – quest’ultima – alla luce dellanatura delle trasgressioni registrate nella vigenza della detenzione domiciliare.Nel suo percorso argomentativo, il Tribunale ha inizialmente riportato inmodo testuale il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza,che richiamava il contenuto della comunicazione redatta dai Carabinieri inoccasione dell’ultima violazione, e ha poi sinteticamente fatto riferimento aprecedenti diffide impartite al condannato.Tuttavia, nulla si precisa nell’ordinanza impugnata in ordine a tali pregresseviolazioni, mentre nel caso più recente la trasgressione alle prescrizioni dellamisura riguardava il divieto di incontrare la ex compagna (la quale, pare dicomprendere dal tenore del provvedimento, prima viveva nella stessa casa), cheperò si era recata lei stessa al domicilio di XXXXXXXX per recuperare effettipersonali ed era lei stessa – non il condannato – armata di coltello.Si tratterebbe – certo – di plurime violazioni, la cui consistenza e gravità,però, non sono state esplicitate e, quindi, non sono suscettibili di verifica, amaggior ragione se si considera che l’ultimo episodio che ha dato causa allarevoca appare riconducibile in misura non trascurabile anche alla iniziativa e allaresponsabilità di un terzo piuttosto che di XXXXXXXX.Ciò nondimeno, il Tribunale perviene alla affermazione secondo cui icomportamenti in questione siano da considerarsi indice di inaffidabilità delcondannato e, pertanto, siano incompatibili con la prosecuzione del regime deldifferimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare.Ma nell’apprezzamento della complessiva vicenda, soprattutto quando sipassi a prendere in considerazione le concorrenti condizioni di salute concrete delcondannato, la decisione è mancante della disamina dei comportamenti tenuti,che non sono stati nemmeno descritti nella loro consistenza ontologica e nellaloro collocazione temporale.Di conseguenza, il bilanciamento tra esigenze di salute e condotte serbatedal condannato è carente, nel senso che non si individuano specificamente leragioni della ritenuta preponderanza delle esigenze di tutela della collettivitàsulle attuali condizioni di salute di XXXXXXXX, di guisa che l’affermazione dellanon fronteggiabilità della pericolosità del ricorrente con una situazione detentivadomiciliare risulta, in definitiva, generica.4.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma,per un nuovo giudizio che si svolga conformemente ai principi sopra indicati.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26.9.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma haprovvedutosulla revoca del differimento della pena facoltativa nelle forme delladetenzione domiciliare per motivi di salute, concesso a XXXXXXXXXXXXXXXX(che è in espiazione di pena irrogata con condanne per due reati di rapina e perdue reati di cessione di sostanza stupefacente) con un'ordinanza del 4.10.2024.Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di sorveglianza avevasospeso la misura, dando atto che il 7.9.2025 i Carabinieri si erano portati pressoil domicilio del condannato, dove era stata segnalata una lite tra lui e una donna– armata di coltello – con cui intratteneva una relazione sentimentale. IlMagistrato di sorveglianza dava atto anche che il 22 agosto precedenteXXXXXXXX era stato già diffidato dall’ospitare in casa propria persone nonautorizzate, essendo già stata protagonista la stessa donna di una precedentelite con il condannato, e giudicava non rilevante che nell’ultima occasionel’intento della donna fosse solo quello di riprendere i propri effetti personali,incontri tra i due e che il condannato non aveva chiesto alcuna autorizzazione.Di conseguenza, secondo il provvedimento di sospensione la condotta delcondannato era da considerarsi incompatibile con la prosecuzione delladetenzione domiciliare, anche perché – ha aggiunto il Tribunale di sorveglianzanel provvedimento impugnato – XXXXXXXX non ha mai saputo adattarsi alleprescrizioni della misura, tanto è vero che un provvedimento di sospensione eragià intervenuto in 14.11.2024 e il collegio non aveva revocato la misura proprioper consentire all'uomo di curarsi. Tuttavia, sino alla nuova sospensionedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] XXXXXXXX è stato fatto oggetto di ulteriori tre diffide e dellarevoca di tutte le autorizzazioni connesse alla misura. La complessiva condotta,quindi, costituisce, secondo i giudici, sicuro indice di inaffidabilità delcondannato.Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, il collegio ha dato atto chefosse disponibile un aggiornamento della relazione sanitaria al 25.9.2025, in cuisinteticamente sono elencate le patologie di XXXXXXXX, tra le quali spicca lacardiopatia ischemica cronica con ptca e stent nel luglio 2024, che è curatafarmacologicamente. Il medico redigente ha concluso per la mediocrità dellecondizioni di salute attuali, suscettibili di peggioramento imprevedibile, e hariferito della necessità di costanti contatti del detenuto con le strutture territorialidel servizio sanitario nazionale, di guisa che le condizioni non sono compatibilicon il regime carcerario.A questo proposito, il Tribunale di sorveglianza, richiamando l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui non rileva ai fini di un differimento della pena lacronicità della patologia, ha osservato che nella relazione non viene esplicitatauna prognosi infausta, né sono indicati trattamenti non eseguibili in regimedetentivo. Ha evidenziato, altresì, che la patologia è curata con farmaci e che laindicata classe [OSCURATO:PERSONA] consente al paziente un'attività fisica di entità inferioreal normale senza che tuttavia sussista affaticamento. Non rileva nemmeno che ilsanitario abbia ritenuto le condizioni suscettibili di peggioramento improvviso edimprevedibile, il quale è connaturale a qualsiasi patologia cardiaca e nonpotrebbe essere curato più tempestivamente in caso di detenzione domiciliare.In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento dellapena, al contempo sensibilizzando il DAP circa l'opportunità di reperire un istitutoidoneo per le condizioni di salute del detenuto.2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanzaed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., 47-ter ord. pen., nonché viziodi motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di salute del condannatoe al loro bilanciamento con la pericolosità.Il ricorso evidenzia che, in sede di revoca della misura alternativa, èrichiesta una valutazione del complessivo comportamento del soggetto, tale daritenerlo incompatibile con la prosecuzione della misura stessa.In sede di udienza era stato chiesto non solo di espletare una perizia medicolegale, ma anche di valutare il ripristino della misura con la previsione di unridimensionamento delle prescrizioni.La revoca è sempre condizionata all'accertamento della persistenza dellepregresse condizioni di salute, per verificare, nell'ambito di una valutazionecomparativa con le esigenze della collettività, se sono compatibili con il ripristinodella detenzione carceraria. Il Tribunale di sorveglianza era tenuto a verificaretale compatibilità con l'ausilio di un medico legale, a maggior ragione perchélamentava il carattere sintetico della relazione sanitaria trasmessa, checomunque attesta una situazione di mediocrità delle condizioni di salute,suscettibili di peggioramento e di trattamento nelle strutture sanitarie territorialiesterne.Sotto questo profilo, la Corte di cassazione ha sempre ricordato che il rinviofacoltativo può essere concesso anche nel solo caso in cui la malattia delcondannato sia tale da esigere un trattamento non attuabile nello stato didetenzione.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, inquanto la motivazione, incensurabile per la parte inerente al comportamentodeviante del detenuto domiciliare, non risulta tuttavia completa in relazione aimotivi di salute, non essendo stato svolto il necessario approfondimentosanitario, conseguente al quadro patologico del detenuto, né un bilanciamentotra lo stato di salute e la natura delle trasgressioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.1. Come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale, lamotivazione del Tribunale di sorveglianza si diffonde in ordine alla pericolositàdel condannato, tenuto conto che l’ordinanza, non smentita sul punto dal ricorso,segnala almeno tre o quattro violazioni della misura alternativa nel giro di menodi un anno.Ma il problema è, piuttosto, quello della valutazione delle condizioni di salutedi XXXXXXXX e del loro raffronto con gli eventuali profili di pericolosità delcondannato, giacché, nel caso di elementi sopravvenuti alla concessione delladetenzione domiciliare c.d. umanitaria, la revoca della misura richiede che siarinnovata la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principiodi umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità checonsegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo allacompatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attualicondizioni di salute (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, F., Rv. 286904 - 01;Sez. 1, n. 55049 del 7/6/2017, Levi, Rv. 271891 - 01).Sotto questo profilo, sono ravvisabili nel provvedimento impugnato dueprofili critici.2. Il primo profilo critico riguarda la valutazione da parte del Tribunale disorveglianza di quanto attestato nella relazione sanitaria (richiesta dallo stessoTribunale) circa la severità della patologia da cui è affetto il condannato el’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario.I giudici disattendono il contenuto della relazione sulla base di conoscenzeautonome e personali, che utilizzano per smentire la sia pur sintetica diagnosi deimedici.Da questo punto di vista, non è infondata la censura articolata nel ricorsosecondo cui sarebbe stato necessario, allora, un approfondimento peritale di tipomedico-legale.L’ordinanza, infatti, non si conforma a quanto già affermato da questa Cortecirca il fatto che il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinicacarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecniciconcreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/5/2019, Dimarco, Rv. 276948 –01; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200 – 01).Peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di essersi affidato a “fontiaperte” per trarne elementi idonei a consentire il superamento della valutazionefinale di incompatibilità della relazione sanitaria.In questo modo, tuttavia, l’ordinanza ha attribuito valenza probatoria adinformazioni assunte in assenza di contraddittorio, secondo un metodo giàcensurato da questa Corte, la quale ha affermato che non sono utilizzabili ai finidella deliberazione le "fonti aperte" indefinite, ossia le notizie prive di alcunriferimento alla loro provenienza (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025,elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse daquelle legittimamente acquisite nel contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 1, n.24117 del 19/4/2024, Pg c/Sciortino, Rv. 286673 – 01).3. Il secondo profilo critico riguarda il bilanciamento tra le condizioni disalute e la pericolosità del condannato, valutata – quest’ultima – alla luce dellanatura delle trasgressioni registrate nella vigenza della detenzione domiciliare.Nel suo percorso argomentativo, il Tribunale ha inizialmente riportato inmodo testuale il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza,che richiamava il contenuto della comunicazione redatta dai Carabinieri inoccasione dell’ultima violazione, e ha poi sinteticamente fatto riferimento aprecedenti diffide impartite al condannato.Tuttavia, nulla si precisa nell’ordinanza impugnata in ordine a tali pregresseviolazioni, mentre nel caso più recente la trasgressione alle prescrizioni dellamisura riguardava il divieto di incontrare la ex compagna (la quale, pare dicomprendere dal tenore del provvedimento, prima viveva nella stessa casa), cheperò si era recata lei stessa al domicilio di XXXXXXXX per recuperare effettipersonali ed era lei stessa – non il condannato – armata di coltello.Si tratterebbe – certo – di plurime violazioni, la cui consistenza e gravità,però, non sono state esplicitate e, quindi, non sono suscettibili di verifica, amaggior ragione se si considera che l’ultimo episodio che ha dato causa allarevoca appare riconducibile in misura non trascurabile anche alla iniziativa e allaresponsabilità di un terzo piuttosto che di XXXXXXXX.Ciò nondimeno, il Tribunale perviene alla affermazione secondo cui icomportamenti in questione siano da considerarsi indice di inaffidabilità delcondannato e, pertanto, siano incompatibili con la prosecuzione del regime deldifferimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare.Ma nell’apprezzamento della complessiva vicenda, soprattutto quando sipassi a prendere in considerazione le concorrenti condizioni di salute concrete delcondannato, la decisione è mancante della disamina dei comportamenti tenuti,che non sono stati nemmeno descritti nella loro consistenza ontologica e nellaloro collocazione temporale.Di conseguenza, il bilanciamento tra esigenze di salute e condotte serbatedal condannato è carente, nel senso che non si individuano specificamente leragioni della ritenuta preponderanza delle esigenze di tutela della collettivitàsulle attuali condizioni di salute di XXXXXXXX, di guisa che l’affermazione dellanon fronteggiabilità della pericolosità del ricorrente con una situazione detentivadomiciliare risulta, in definitiva, generica.4. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma,per un nuovo giudizio che si svolga conformemente ai principi sopra indicati.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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