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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32007/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nell'istanza di misura alternativa non era stato indicato il domicilio del condannato, e tale indicazione non era intervenuta fino all'udienza camerale, alla quale non avevano partecipato né l'interessato né il difensore.

Pertanto, a prescindere da ogni valutazione riguardante il merito, le misure alternative risultano allo stato ineseguibili mancando l'indicazione del domicilio attuale dell'interessato.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 47 ter O.P.

Ammessa la dimenticanza dell'indicazione di domicilio, ma rilevandosi che Iavazzo vive da anni al medesimo indirizzo di Roma, si afferma che tale omissione non può determinare il rigetto della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, che invece deve essere accolta.

Il ricorso è inammissibile perché si fonda su assunti generici e privi delle ragioni di diritto che sorreggono l'affermazione della pretesa violazione di legge.

È noto che, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., l'istanza di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

Nella specie tale condizione non è stata osservata, così giustificandosi l'ordinanza reiettiva qui impugnata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nell'istanza di misura alternativa non era stato indicato il domicilio del condannato, e tale indicazione non era intervenuta fino all'udienza camerale, alla quale non avevano partecipato né l'interessato né il difensore. Pertanto, a prescindere da ogni valutazione riguardante il merito, le misure alternative risultano allo stato ineseguibili mancando l'indicazione del domicilio attuale dell'interessato. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 47 ter O.P. Ammessa la dimenticanza dell'indicazione di domicilio, ma rilevandosi che Iavazzo vive da anni al medesimo indirizzo di Roma, si afferma che tale omissione non può determinare il rigetto della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, che invece deve essere accolta. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su assunti generici e privi delle ragioni di diritto che sorreggono l'affermazione della pretesa violazione di legge. È noto che, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., l'istanza di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Nella specie tale condizione non è stata osservata, così giustificandosi l'ordinanza reiettiva qui impugnata. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 32007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris