CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11939/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VALERIOPURI;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato–avverso la sentenza n. 775/2022 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata indata 24.11.2022, N.R.G. 86/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12390/2023Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 11939/2026Data pubblicazione 30/04/20261.Il Tribunale di Pisa, in accoglimento delle domande proposte da JacopoMascagni ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinatointercorsi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2018, ne hadisposto la conversione ed ha disposto la reintegra del lavoratore licenziatoverbalmente, disattendendo l’eccezione datoriale riguardante la detrazionedell’aliunde perceptum.2. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di tale sentenza,confermata nel resto, ha dichiarato che dal risarcimento spettante al Mascagnidoveva essere detratta la somma di € 10.002,33 lordi percepita durante ilperiodo di estromissione dal rapporto di lavoro.3. Ha ritenuto l’illegittimità del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto si erasvolto al di fuori delle ipotesi previste dal CCNL operai agricoli e florovivaisti, edin quanto riguardo all’ultima parte del rapporto l’assunzione non era avvenutain forma scritta, ha considerato dimostrato il licenziamento verbale ed ha accoltoil gravame limitatamente alla detrazione dal risarcimento spettante al Mascagnidella somma di € 10.002,33 lordi a titolo di aliunde perceptum.4. Ha invece escluso dalla detrazione le somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA] atitolo di indennità di disoccupazione e di CIGS Covid.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 14, 21, 22 e 23 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dell’art.29 d. lgs. n. 81/2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’invalidità dei contrattia tempo determinato intercorsi tra le parti e per avere erroneamente confermatoNumero registro generale 12390/2023Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 11939/2026Data pubblicazione 30/04/2026la conversione del rapporto, sulla base della normativa di cui aveva escluso lavalidità.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 23 del CCNL e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato ladecadenza in cui era incorso il [OSCURATO:PERSONA], che non aveva effettuato lacomunicazione prevista dall’art. 23 del CCNL ai fini della conversione delrapporto.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto dimostrato il licenziamento verbale del [OSCURATO:PERSONA], incontrasto con le risultanze della prova testimoniale.4. La società ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia alricorso.5. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale(art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensoremunito di procura speciale.6. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ., atteso che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.8. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12390/2023Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 11939/2026Data pubblicazione 30/04/2026