CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 13 dicembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] di Riva il 23 febbraio 2017. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Aliberti, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formalmente amministrata dalla ex moglie [OSCURATO:PERSONA], ha occultato, rispetto agli anni di imposta 2012 e 2013, le scritture contabili dell'impresa, in modo da non consentirne la ricostruzione del volume di affari, essendo stato in particolare sottolineato che a conforto della tesi accusatoria circa l'effettiva ed esclusiva gestione della società da parte di Aliberti rilevano non solo gli accertamenti condotti durante la verifica fiscale, ma anche le univoche e convergenti dichiarazioni dei titolari delle imprese che si sono relazionate con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oltre che dell'ex moglie del ricorrente e soprattutto del commercialista designato alla tenuta delle scritture contabili della società, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere sempre avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'eccessività della pena e l'inapplicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 12 d. Igs. 74 del 2000, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente stigmatizzato, quanto alla pena, peraltro fissata in misura non eccessiva dal primo giudice, l'oggettivo disvalore dei fatti, mentre, in ordine alle pene accessorie, risulta pertinente il richiamo della pronuncia impugnata al principio formulato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3892 del 22/06/2016, dep. 2017, Rv. 269066), secondo cui, in tema di reati tributari, le pene accessorie previste dall'art. 12 del d. Igs. n. 74 dei 2000 si applicano nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti nel decreto medesimo, stante la necessità di una lettura funzionale del predetto art. 12, laddove prevede l'irrogazione delle pene accessorie ne; caso di condanna per "taluno" dei delitti previsti nel decreto, posto che una interpretazione solo letterale ne comporterebbe, in assenza di un elenco limitativo dei delitti ai quali applicare le pene accessorie, la sostanziale inapplicabilità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma