CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen. (entrambi), 636 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge n. 497/94 (il solo [OSCURATO:PERSONA]); Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.610 cod. pen., è articolato con censure versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuta anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione alla mancata derubricazione del reato di violenza privata in quello previsto dall'art. 392 cod. pen., giacché il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art.392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il dirittc di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene (Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014, Rv. 260584); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 5 della sentenza);Considerato che, inoltre, il giudizio sulla pena per entrambi i ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.