CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionalein ordine al giudizio di penale responsabilità della prevenuta, è indeducibilepoiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisicritica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, inparticolare, pag. 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori bencompendiati nella motivazione della sentenza a fondamento della responsabilitàpenale per il reato ascrittole);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente