CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03254/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 198 Distante NRG 27739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate; Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 3 ha indicato le ragioni del concorso dell'imputato nel reato (nella specie, facendo leva sull'ammissione da parte di costui in sede di interrogatorio e sul rinvenimento nella sua disponibilità di oggetti destinati a pesatura e confezionamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/