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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09094/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perchè manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; 3.1.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perchè manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; 3.1.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 g
Sentenza Cassazione n. 09094/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris