CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vina-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2027/2023depositata il 16/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9735/2024Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 11075/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulato unpreliminare di compravendita di immobile da costruire con [OSCURATO:PERSONA] eLuisa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a restituire le somme già versate in base a quelpreliminare, e, in relazione a tale obbligazione, ha rilasciato assegni, peròrisultati privi di provvista. Nel frattempo, è deceduto il padre del debitoreBarchi, lasciando unica erede la moglie, e così ha violato la legittima dicostui, che però ha prestato acquiescenza.Ma questa scelta del Barchi ha indotto i suoi creditori, prima indicati, aconvenire in giudizio sia costui che la madre (istituita come unica erede) eciò al fine congiunto di far valere nei confronti del primo l'adempimentodell'obbligo da costui assunto- di cui si è detto prima- di restituire agli attorile somme versate in adempimento del preliminare- nonché quello diottenere una revocatoria della rinuncia all'azione di riduzione, oltre che perfare valere domanda ex art. 524 c.c.Il Tribunale di Ravenna ha accolto la domanda di restituzione delle sommee rigettato le altre due, con decisione confermata dalla Corte di Appello diBologna.Nel frattempo, è deceduta una delle attrici, [OSCURATO:PERSONA], lasciando comeerede [OSCURATO:PERSONA], che qui ricorre unitamente agli altri originari attori, conun motivo di ricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.La Corte di Appello ha ritenuto assorbente il difetto dei presuppostidell’azione surrogatoria. I creditori del Barchi, come si è detto,pretendevano di sostituirsi a costui nell’azione di riduzione, che il Barchiaveva rinunciato a proporre a seguito della lesione della sua quota dilegittima.Numero registro generale 9735/2024Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 11075/2026Data pubblicazione 24/04/2026I giudici di appello hanno osservato come l’azione surrogatoria presuppongainerzia del debitore, e non sia esperibile quando invece costui hamanifestato una qualche volontà di disporre di una sua situazione giuridica,come nel caso presente, in cui ha espressamente rinunciato all’azione diriduzione.2.- Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 524 e 2901 codice civile.Osservano i ricorrenti di avere proposto innanzitutto un’azione revocatoriadell’atto di rinuncia alla azione di riduzione, ossia osservano di avereritenuto che la rinuncia del debitore a tutelare la propria legittima, dunquead ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie, nonincrementando il patrimonio del debitore, lede il loro diritto di credito elegittima dunque una revocatoria di tale atto di rinuncia. E non osta il fattoche l’atto non comporti diminuzione del patrimonio, ma solo mancatoincremento di esso: la mancata produzione di alcun diretto effettoincrementativo nel patrimonio del delato, non impedisce di riconoscere atale atto rinunziativo la natura di atto di disposizione patrimoniale ai sensidell’art. 2901 c.c. (p. 10).Dunque, osservano i ricorrenti, che la decisione impugnata non ha tenutoconto del fatto che, per potersi surrogare nei diritti successori, era primanecessario far revocare la rinuncia a quei diritti.La tesi dei ricorrenti è che se le due azioni, revocatoria e surrogatoria,singolarmente considerate, non sono esperibili davanti alla volontà deldebitore di non agire per la tutela della sua quota di legittima, quindi dirinunciare all’azione, tuttavia diventano esperibili considerato il combinatoeffetto che essere producono: la revocatoria, infatti, se non è esperibileavverso un atto che non comporta diminuzione patrimoniale (ma semmaimancato incremento), lo diventa se è strumentale alla surrogatoria che miraa quell’incremento.Né è di ostacolo la natura personale dell’azione di riduzione.Numero registro generale 9735/2024Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 11075/2026Data pubblicazione 24/04/20261.1.- Osserva il collegio che la questione qui posta, e riassunta nelladescrizione del motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 23 del 2025, e che dunque appare necessariorinviare a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]