CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 06010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo gradL e condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.R.R. 309/1990 alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,243, in data 04/07/2018. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 344 bis cod. proc. pen., come novellato dalla I. 134/2021, essendo decorsi inutilmente decorsi oltre due anni tra la sentenza del Tribunale di Roma del 05/02/2020 e la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 26/03/2025. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Si precisa che l'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, ha stabilito che l'art. 344 bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. Nel caso in disamina, il procedimento di impugnazione ha ad oggetto fatti commessi in data 04/07/2018. Pertanto, la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei temini di durata massima del giudizio di impugnazione, non essendo definito il giudicio di appello entro il termine di due anni, non è applicabile. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il