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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29877/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FRASCATI Antonino - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/01/2026, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale della stessa città; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla insussistenza di un obbligo di dichiarazione a carico del ricorrente, essendo la società fallita in data 13/7/2017, e quindi anteriormente alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016; alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; all'accertamento dell'ammontare delle imposte evase; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il fallito è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai periodi d'imposta ricadenti nella propria fase di gestione, anche nel caso in cui debba adempiere all'obbligo dichiarativo in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento» (così da ultimo Sez. 3, n. 25910 del 29/05/2025, Rella, Rv. 288323 -

01. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351 - 01, secondo la quale «in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento»); rilevato, quanto alle residue censure, che - in base al non contestato riepilogo dei motivi di appello - le stesse non siano state dedotte nel precedente grado, dovendosi quindi dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01);ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FRASCATI Antonino - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/01/2026, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale della stessa città; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla insussistenza di un obbligo di dichiarazione a carico del ricorrente, essendo la società fallita in data 13/7/2017, e quindi anteriormente alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2016; alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; all'accertamento dell'ammontare delle imposte evase; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il fallito è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai periodi d'imposta ricadenti nella propria fase di gestione, anche nel caso in cui debba adempiere all'obbligo dichiarativo in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento» (così da ultimo Sez. 3, n. 25910 del 29/05/2025, Rella, Rv. 288323 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351 - 01, secondo la quale «in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento»); rilevato, quanto alle residue censure, che - in base al non contestato riepilogo dei motivi di appello - le stesse non siano state dedotte nel precedente grado, dovendosi quindi dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01);ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M
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