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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38899/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, aggravata dall'uso di una pistola, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 sulla attendibilità delle persone offese sul nucleo essenziale della minaccia armata, corroborata dalla effettiva disponibilità di armi, in un contesto di omertà riguardo l'impiego di lavoratori extracomunitari in nero; giudizio che il ricorrente intende contrastare mediante t la mera supposizione della lettura della querela e delle difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte delle vittime, di cui il ricorrente non deduce sia stata richiesta assistenza mediante interprete); Considerato che il terzo motivo si limita a riprodurre le stesse censure in ordine alla mancata nomina di interprete che è, invece, rimessa alla discrezionalità del giudice, e che non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276); Ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine alla deposizione del teste Marazia ed il travisamento della relativa prova, sono manifestamente infondati, in quanto il ricorrente non deduce di aver richiesto l'esame degli operanti intervenuti, testi di riferimento ai quali il Marazia aveva ricondotto la conoscenza diretta dei fatti (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcangi, Rv. 276696), né l'incidenza che la dedotta inutilizzabilità dispiegherebbe sulla complessiva valutazione indiziaria (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); e che l'asserzione relativa alla diretta partecipazione del medesimo Marazia all'accesso svolto, nell'immediatezza dei fatti, non implica una radicale disarticolazione del costrutto giustificativo (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato che il sesto motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla deposizione del teste Fabrizio, richiede a questa Corte una diretta ed inammissibile valutazione della predetta prova; Ritenuto che il settimo motivo, che contesta la sottovalutazione dei testi a discarico Sperandio e Zoppitelli, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, a fronte di una specifica ed incensurabile motivazione resa sul punto dell'inattendibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato - contrariamente a quanto asserito nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di assistenza nel grado, nella misura che sarà determinata dal giudice del merito (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760); P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, aggravata dall'uso di una pistola, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 sulla attendibilità delle persone offese sul nucleo essenziale della minaccia armata, corroborata dalla effettiva disponibilità di armi, in un contesto di omertà riguardo l'impiego di lavoratori extracomunitari in nero; giudizio che il ricorrente intende contrastare mediante t la mera supposizione della lettura della querela e delle difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte delle vittime, di cui il ricorrente non deduce sia stata richiesta assistenza mediante interprete); Considerato che il terzo motivo si limita a riprodurre le stesse censure in ordine alla mancata nomina di interprete che è, invece, rimessa alla discrezionalità del giudice, e che non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276); Ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine alla deposizione del teste Marazia ed il travisamento della relativa prova, sono manifestamente infondati, in quanto il ricorrente non deduce di aver richiesto l'esame degli operanti intervenuti, testi di riferimento ai quali il Marazia aveva ricondotto la conoscenza diretta dei fatti (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcangi, Rv. 276696), né l'incidenza che la dedotta inutilizzabilità dispiegherebbe sulla complessiva valutazione indiziaria (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); e che l'asserzione relativa alla diretta partecipazione del medesimo Marazia all'accesso svolto, nell'immediatezza dei fatti, non implica una radicale disarticolazione del costrutto giustificativo (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato che il sesto motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla deposizione del teste Fabrizio, richiede a questa Corte una diretta ed inammissibile valutazione della predetta prova; Ritenuto che il settimo motivo, che contesta la sottovalutazione dei testi a discarico Sperandio e Zoppitelli, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, a fronte di una specifica ed incensurabile motivazione resa sul punto dell'inattendibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato - contrariamente a quanto asserito nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di assistenza nel grado, nella misura che sarà determinata dal giudice del merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760); P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il C
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