CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 27282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23116/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Prato n. 1083/2022 depositato il 02/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di avente causa, mortis causa, della deceduta [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] 36/A concesso in locazione, con contratto del 1.4.2010 (registrato a Prato il 19.4.2010) alla società fallita, propose domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl dei seguenti crediti: € 13.612, a titolo di canoni di locazione dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., con il privilegio mobiliare speciale di cui all'art. 2764 c.c.; € 32.742, a titolo di indennità di occupazione dalla data del deposito ex art. 161, comma 6, l.fall., fino alla data del rilascio, in prededuzione ai sensi dell'art. 111 e/o 161 l.fall. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] così statuì “: …..escluso € 13.612,00 in quanto crediti per contratto di locazione prescritti per decorso del termine in assenza di atti di interruzione. Ammesso per € 15.600,00 a titolo di indennità di occupazione categoria prededuzioni con rango chirografo, in quanto essendo il contratto stato risolto dalla proprietà non si può far riferimento al canone di locazione ivi contenuto, ma occorre determinarlo secondo equità in € 400/mese, il quale viene riconosciuto per i mesi occupati dal marzo 2014 al maggio 2017 (39 mesi). In assenza di espressa richiesta di privilegio il credito è riconosciuto con il rango chirografo nella categoria prededuzioni“. 2.Sull’impugnazione del Fratini il Tribunale di Prato, in parziale accoglimento dell’opposizione, disponeva l’ammissione al passivo del fallimento Cirri s.r.l. del credito per l’ulteriore importo di € 17.362,80,ma in via chirografaria. 2.1 A sostegno di tale decisione i giudici toscani svolgevano le seguenti argomentazioni: i) il credito riguardava il pagamento dell’indennità di occupazione maturata dalla data del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. ad opera della società fallita (febbraio 2014) fino alla restituzione dell’immobile avvenuta in data 9 maggio 2017 che il G.D. aveva determinato in via equitativa in € 400 mensili anziché in € 845,20, pari al canone mensile aggiornato come richiesto dall’opponente; ii) l’indennità di occupazione spettante al Fratini, contrariamente a quanto disposto dal G.D., andava parametrata al canone di locazione pattuito non avendo la curatela fornito la prova di un minor godimento o di mutate condizioni di mercato o altre circostanze che portassero a non ritenere corretto il riferimento a quanto originariamente previsto dalle parti; iii) la prededuzione andava tuttavia riconosciuta soltanto limitatamente al periodo di durata del procedimento di concordato preventivo, e cioè dal 27 febbraio 2014, data della iscrizione della domanda al Registro delle Imprese, al 3 giugno 2015, giorno in cui era intervenuto il decreto di omologa che aveva posto fine al procedura, mentre per il periodo successivo, che aveva visto la risoluzione del concordato e la contestuale dichiarazione del fallimento, sino alla restituzione del bene, il credito era da considerarsi chirografario; iv) l’importo in prededuzione dal periodo marzo 2014-maggio 2015 (14 mesi) ammontava ad € 11.832, mentre quello in chirografo giugno 2015- maggio 2017 (24 mesi) era pari ad € 20.284,8; considerato che il G.D. aveva ammesso il credito per indennità in un importo pari a € 15.600 in prededuzione, riconoscendo quest’ultima in un importo superiore a quello indicato supra, decisione non revisionabile, dal momento che nessuna impugnazione del provvedimento del giudice di prime cure era stata proposta dalla curatela, l’importo residuo relativo all’indennità di occupazione, pari a € 17.362,8 (risultante dalla differenza tra € 845,20per 39 mensilità, pari a € 32.962.9 da cui detrarre l’importo già ammesso di € 15.600) andava ammesso in chirografo. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 u.c. l.fall., 112 c.p.c., 111 l.fall., 98 e 99 l.fall. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e/o nullità dell’impugnato decreto per aver pronunciato ultra/extrapetita in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Prato abbia erroneamente negato la prededuzione dell’ulteriore credito fatto valere (oltre a quello di € 15.600,00 già ammesso dal G.D.) per avere omesso di considerare che sul riconoscimento della prededuzione dell'intero credito del ricorrente si era ormai formato il giudicato endofallimentare, dato che: a) il G.D. ha ammesso al passivo del fallimento in questione il credito di € 15.600,00 del ricorrente, riconoscendone un quantum ridotto rispetto all'insinuazione, ma in prededuzione; b) il ricorrente ha proposto l'opposizione al relativo stato passivo ex artt.98 e 99 l.fall. per far valere la restante parte del quantum del suo credito pari a € 17.362,80; c) la Curatela, dal canto suo, non l'ha però anch'essa impugnato per sentir negare la prededuzione che al credito era stata inizialmente riconosciuta dal G.D., limitandosi nella comparsa di costituzione a contestare l'opposizione proposta dal ricorrente. 2 Il motivo è fondato. 2.1 Èaccertato che, in sede di verifica dello stato passivo , era stata riconosciuta la collocazione in prededuzione del credito per l’intero periodo, che andava dal deposito della domanda di concordato preventivo al rilascio dell’immobile (febbraio 2014-maggio 2017) sia pur per un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto dal locatore. 2.2.Risulta inoltre documentato, dalla riproduzione nel corpo del ricorso degli estratti dell’opposizione e della memoria di costituzione e risposta, che l’opponente si è doluta dell’ammissione del credito in prededuzione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e il curatore non abbia proposto alcuna impugnazione del decreto di ammissione in punto di riconoscimento della prededuzione sicché l'unica questione controversa del giudizio di opposizione allo stato passivo era solo il “quantum” del credito del ricorrente, mentre sulla prededuzione, in relazione all’intero periodo di occupazione dell’immobile, si era ormai formato il giudicato endofallimentare. 2.3 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio di verificazione dello stato passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare l.fall., ex art. 96, sicché, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, ex officio , prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato (Cass. 6524/2017,6524/2017, 25640/2017 , e 19960/2015). 2.4 Pertanto, ove il giudice delegato in sede di verifica abbia ammesso - sia pure in parziale accoglimento della domanda di insinuazione presentata - taluni crediti vantati dal ricorrente in sede privilegiata, è onere del curatore, ove intenda contestare questo accertamento sotto il profilo dell'ammissione e/o della collocazione, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire la formazione, sul punto, del giudicato endofallimentare. Erano, quindi , preclus i al Tribunale ogni indagine e accertamento sulla collocazione e graduazione del credito. 4 In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato; la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sul quantum, posto che l’ammontare della complessiva pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] è stato, con accertamento del Tribunale non oggetto di impugnazione da parte della curatela, determinato in € 32.962,80 (€ 845,20 x 39 mensilità), può essere decisa nel merito, con l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl del credito del ricorrente per la complessiva somma di € 32.962,80 (e quindi per l’ulteriore somma di € 17.362,80 rispetto all’importo di € 15.600 già ammesso in sede di accertamento dello stato passivo) in via di prededuzione chirografaria. 5 Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per la complessiva somma di € 32.962,80 in prededuzione chirografaria, inclusiva delle somme già ammesse. Condanna il [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 3.700, di cui 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15% e di quelle relative al giudizio di opposizione allo stato pa