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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17899/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 in merito alla non configurabilità della scriminante putativa dello stato di necessità, nonché pagina 4 in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto ed al diniego delle invocate circostanze attenuanti); ritenuto, peraltro, che, quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha legittimamente negato l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. dovendosi, al riguardo, ribadire che detta attenuante non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 in merito alla non configurabilità della scriminante putativa dello stato di necessità, nonché pagina 4 in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto ed al diniego delle invocate circostanze attenuanti); ritenuto, peraltro, che, quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha legittimamente negato l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. dovendosi, al riguardo, ribadire che detta attenuante non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 17899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris