CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20407 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 297; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate - Riscossione, in persona del Direttore pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 870/08/17, depositata in data 10 febbraio 2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 870/08/17, depositata in data 10 febbraio 2017, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 1079/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. 0282009007826246501 emessa, ai sensi degli artt. 36b1s del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 602/73, per l'anno di imposta 2005, ai fini Irap, Iva e altro;-la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che il ricorso originario era inammissibile non avendo la contribuente depositato nei termini di cui 32 del d.lgs. n. 546/92 (applicabile anche in grado di appello stante il richiamo di cui all'art. 61 del medesimo decreto legislativo) entro cui era possibile il deposito di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata (depositata dopo la discussione sebbene nel termine concesso, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per il deposito di memorie) così impedendo di verificare la tempestività del ricorso, decorrendo da tale data il termine perentorio di cui all'art. 21 del medesimo decreto per la proposizione del medesimo; -avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia della CE.BA, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; rimane intimata l'Agenzia delle entrate- riscossione; -la ricorrente ha depositato delibera di ammissione al patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. 115 del 2002; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che -con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della CTR sull'eccezione di avvenuta decadenza in cui era incorso il concessionario, essendo stata la cartella in questione notificata oltre i termini di cui alla legge n. 106/2005;- il motivo è inammissibile in quanto non coglie il decisum avendo la CTR accolto il gravame della società concessionaria sul rilievo assorbente dell'inammissibilità del ricorso originario per mancata prova della tempestività dello stesso, essendo stata la relata di notifica della cartella impugnata prodotta oltre i termini di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/92, applicabile anche per la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58; da qui l'implicito assorbimento della eccezione concernente l'assunta decadenza alla riscossione per violazione della legge e la mancata configurabilità di una omessa pronuncia del giudice di appello sul punto; infatti, come precisato da questa Corte l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza ( da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020); -con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. per errores in procedendo della CTR nel ritenere inammissibile il ricorso originario, essendo stato quest'ultimo notificato ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei termini di legge il 26.7.2013 a fronte della cartella notificata il 6.6.2013; - in primo luogo il motivo si profila inammissibile; invero, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale, qual è quella in esame, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. civ., 29/5/ 2020 n.10267 ; 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22952) potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. civ., nn. 3927/02; Cass. civ., nn 11919/02, 18147/02, 10073/03, 12433/04, 22860/04, 3667/06 e 4191/06); - in ogni caso, il motivo è infondato; -ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546/92:«Unitamente al ricorso e ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ..»; mentre il ricorso e i documenti indicati nel primo comma dell'art. 22, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il deposito in atti della cartella esattoriale, completa di relata di notifica - onde consentire il controllo di tempestività di detto ricorso- è ammissibile fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione ex art. 32 del medesimo decreto, applicabile anche in sede di appello, stante il richiamo previsto dall'art. 61, ai fini della produzione di documenti nuovi ex art. 58 cit.; - nella specie, la CTR ha correttamente applicato le norme di legge, nel ritenere inammissibile il ricorso originario, avendo il contribuente depositato la cartella impugnata, completa della relata di notifica, sebbene nel termine concesso ex art. 101, comma 2, c.p.c., per il deposito di memorie, oltre il termine di cui all'art. 32 cit., applicabile anche in sede di appello, per la produzione di nuovi documenti ex art. 58 cit.; 5 i in -con il terzo motivo si denuncia la nullità della cartella esattoriale ai sensi degli artt. 1306, comma 2, c.c. 3 e 53 Cost. per intervenuto giudicato favorevole al socio coobbligato [OSCURATO:PERSONA] inerente la medesima cartella in forza della sentenza della CTR della Campania n. 7643/49/16 depositata il 1° settembre 2016, passata in giudicato in data 10 marzo 2017, che aveva rigettato il gravame del concessionario avverso la sentenza n. 1079/06/2015 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso del coobbligato medesimo per decadenza dalla iscrizione a ruolo; -il motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente la difformità della decisione della CTR dal giudicato esterno formatosi, in altro giudizio, tra il creditore e un altro condebitore solidale in merito alla medesima cartella, chiedendone l'estensione alla contribuente, è inammissibile; -nella specie, il rigetto del secondo motivo di ricorso, con conseguente conferma della pronuncia della CTR di inammissibilità del ricorso originario (per mancata prova della tempestività dello stesso) preclude l'esame della questione dedotta con il terzo motivo, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo; - in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione, essendo rimasta intimata; -risultando l'ammissione al gratuito patrocinio in via provvisoria e anticipata, sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributo (Cass., sez. un. n. 4315 del 20/2/2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bi