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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 20728/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 gennaio 2025, con la quale Il Tribunale di Campobasso, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale già concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento (il primo e il secondo motivo) a statuizioni assunte dalla Corte di appello di Bari con riguardo ad un'istanza di rinvio e ad una decisione di rigetto, di cui non vi è traccia in atti, e con riguardo ad una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione che non risulta avanzata in questo procedimento; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de9iso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]"gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente G6vttt Ti1 Vihenzo ;ani r DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 gennaio 2025, con la quale Il Tribunale di Campobasso, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale già concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento (il primo e il secondo motivo) a statuizioni assunte dalla Corte di appello di Bari con riguardo ad un'istanza di rinvio e ad una decisione di rigetto, di cui non vi è traccia in atti, e con riguardo ad una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione che non risulta avanzata in questo procedimento; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de9iso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]"gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente G6vttt Ti1 Vihenzo ;ani r DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 20728/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris