CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 giugno 2021 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di estorsione e associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 giugno 2016, definitiva il 7 aprile 2017; 2) al reato di estorsione, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 luglio 2017, definitiva il 21 novembre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, in precedenza, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 2 luglio 2018 aveva già rigettato la medesima richiesta, che, quindi, doveva ritenersi inammissibile, non potendo qualificarsi quale elemento nuovo il fatto che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai medesimi reati fosse stata riconosciuta al coimputato con provvedimento del 3 marzo 2020. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sopravvenuta applicazione della disciplina della continuazione a favore di un soggetto coimputato per i medesimi reati per i quali è stato condannato l'interessato (come nel caso di specie) costituiscz elemento di novità idoneo a superare la preclusione disciplinata dal citato art. 666, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel quadro delineato, la Corte di appello ha fatto giusta applicazione del principio di diritto - che si ribadisce - secondo cui la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913). Tale assunto si coniuga in modo coerente con il rilievo annesso alla preclusione processuale, altrimenti definita come giudicato esecutivo, in relazione a cui si è precisato, da parte del più autorevole consesso di legittimità, che essa è rilevabile anche di ufficio, dalla stessa Corte di cassazione, giacché la stessa, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'istanza che sia meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). Nel caso in esame, quindi, per il corrispondente ambito costituito dai reati oggetto delle succitate decisioni, nessun novum determinante appariva essere stato dedotto e illustrato, sicché il rilievo della preclusione processuale da parte del giudice dell'esecuzione si mostra incensurabile. Assodato quanto precede, il ricorrente - avendo basato l'allegazione del novum su dati afferenti ad altro soggetto, inidonei a incidere sull'analisi della sua posizione - si è visto opporre, in modo corretto, l'efficacia preclusiva del precedente provvedimento esecutivo ora richiamato, essendo mancata, in relazione alle reiterative e generiche allegazioni connotanti l'istanza, l'emersione dell'elemento nuovo che avrebbe legittimato la riproposizione della domanda. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]