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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 34291/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte appello di Leccevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota di conclusionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 28/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza inepigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del27/02/2023, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapinaimpropria aggravata dall’utilizzo di arma impropria (“collo di una bottigliaappositamente spaccata”).2.

La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui lamenta l’omessoesame dei motivi aggiunti dell’atto di appello ed in particolare l’omessaapplicazione dell’attenuante della “speciale tenuità del fatto” introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86/2024, da cui dovevano rinvenirsi gli estremialla luce di quanto già evidenziato dal Tribunale che aveva concesso le attenuantigeneriche per “le modalità del fatto, scevre da particolare gravità”.3.

Con nota di conclusioni dell’8 settembre 2026, la difesa del ricorrente hainsistito per l’accoglimento del ricorso.

In particolare, replicando alla requisitoriadella Procura generale secondo cui la motivazione del rigetto della richiesta delladiminuente poteva trarsi dal giudizio negativo espresso a proposito del diniegodell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la difesa ha evidenziato la differenzatra il giudizio inerente al riconoscimento dell’attenuante comune e quello relativoalla diminuente del fatto di lieve entità.4.

Il ricorso è infondato.Osserva il Collegio che, nonostante la Corte leccese non abbia espressamentescrutinato il tema – introdotto dalla difesa con i motivi aggiunti – delriconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n.86/2024 della Corte costituzionale, lo affronta implicitamente e in terminisostanziali, laddove si confronta con i temi sottesi ed evidenziati dalla Cortecostituzionale.

In particolare, la sentenza, nella parte dedicata al diniego dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., esamina specificamente iltema della tenuità del fatto, della gravità della vicenda e dell’adeguatezza dellapena al fatto concretamente posto in essere, pervenendo ad un giudizio di“espressa esclusione della lieve offensività del fatto”, considerando le modalitàdella condotta violenta, aggressiva e minacciosa, realizzata anche per mezzo diuna bottiglia di vetro rotta durante gli accadimenti, unita anche al pregiudizioarrecato alla libertà e all’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.E’ ben vero, per come osserva la difesa nelle conclusioni, che il giudiziorelativo al riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale dispeciale tenuità è differente da quello inerente alla diminuente conseguenteall’intervento additivo della Corte costituzionale, ma è altrettanto vero che, nelcaso in esame, si è al cospetto di un giudizio di valore a contenuto negativo cherisulta coerente anche con gli elementi normativamente ritenuti ostativi alriconoscimento della diminuente in parola (art. 131-bis in relazione all’art. 133,primo comma, cod. pen.) e, dunque, incensurabile in sede di legittimità.

In temadi "particolare tenuità del fatto", va ribadito l’orientamento di legittimità secondocui «la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con laquale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reatoe il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., perstabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primogrado» (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-01; Sez. 4,n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420-01).Infine, nessuna contraddizione vi è tra il diniego della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma1, cod. pen., hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità eparticolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutareai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sonoprevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016,Bianchini, Rv. 268307-01.

Da ultimo, conformi, Sez. 7, ord. n. 28154 del13/05/2026, P., non mass.; Sez. 2, n. 15425 del 21/04/2026, Tagliaferro, nonmass.).5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Motivazione semplificata.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte appello di Leccevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota di conclusionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 28/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per ilrigetto del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza inepigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del27/02/2023, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapinaimpropria aggravata dall’utilizzo di arma impropria (“collo di una bottigliaappositamente spaccata”).2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui lamenta l’omessoesame dei motivi aggiunti dell’atto di appello ed in particolare l’omessaapplicazione dell’attenuante della “speciale tenuità del fatto” introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86/2024, da cui dovevano rinvenirsi gli estremialla luce di quanto già evidenziato dal Tribunale che aveva concesso le attenuantigeneriche per “le modalità del fatto, scevre da particolare gravità”.3. Con nota di conclusioni dell’8 settembre 2026, la difesa del ricorrente hainsistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare, replicando alla requisitoriadella Procura generale secondo cui la motivazione del rigetto della richiesta delladiminuente poteva trarsi dal giudizio negativo espresso a proposito del diniegodell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la difesa ha evidenziato la differenzatra il giudizio inerente al riconoscimento dell’attenuante comune e quello relativoalla diminuente del fatto di lieve entità.4. Il ricorso è infondato.Osserva il Collegio che, nonostante la Corte leccese non abbia espressamentescrutinato il tema – introdotto dalla difesa con i motivi aggiunti – delriconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n.86/2024 della Corte costituzionale, lo affronta implicitamente e in terminisostanziali, laddove si confronta con i temi sottesi ed evidenziati dalla Cortecostituzionale. In particolare, la sentenza, nella parte dedicata al diniego dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., esamina specificamente iltema della tenuità del fatto, della gravità della vicenda e dell’adeguatezza dellapena al fatto concretamente posto in essere, pervenendo ad un giudizio di“espressa esclusione della lieve offensività del fatto”, considerando le modalitàdella condotta violenta, aggressiva e minacciosa, realizzata anche per mezzo diuna bottiglia di vetro rotta durante gli accadimenti, unita anche al pregiudizioarrecato alla libertà e all’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.E’ ben vero, per come osserva la difesa nelle conclusioni, che il giudiziorelativo al riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale dispeciale tenuità è differente da quello inerente alla diminuente conseguenteall’intervento additivo della Corte costituzionale, ma è altrettanto vero che, nelcaso in esame, si è al cospetto di un giudizio di valore a contenuto negativo cherisulta coerente anche con gli elementi normativamente ritenuti ostativi alriconoscimento della diminuente in parola (art. 131-bis in relazione all’art. 133,primo comma, cod. pen.) e, dunque, incensurabile in sede di legittimità. In temadi "particolare tenuità del fatto", va ribadito l’orientamento di legittimità secondocui «la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con laquale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reatoe il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., perstabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primogrado» (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-01; Sez. 4,n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420-01).Infine, nessuna contraddizione vi è tra il diniego della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma1, cod. pen., hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità eparticolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutareai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sonoprevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016,Bianchini, Rv. 268307-01. Da ultimo, conformi, Sez. 7, ord. n. 28154 del13/05/2026, P., non mass.; Sez. 2, n. 15425 del 21/04/2026, Tagliaferro, nonmass.).5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Motivazione semplificata.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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