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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01943/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) e istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), pronunciata dal Tribunale in data 11/06/2020 dal Tribunale di Spoleto, per aver offerto l'imputata, operatore giudiziario addetto al servizio di iscrizione delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Spoleto, informazioni ad un avvocato di sua conoscenza, inerenti alla pendenza attuale e futura di procedimenti penali a carico di questi, in cambio di denaro.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presenta tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurazione del delitto di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.).

L'art. 326 cod. pen. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come reato di pericolo.

Nel caso di specie, la rivelazione della notizia non ha determinato alcun pericolo per gli interessi della pubblica amministrazione, in quanto Busetti si è limitata a riferire all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico: notizia alla cui conoscenza qualunque cittadino ha facoltà/diritto in virtù dell'art. 335 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 322 cod. pen. e all'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La Corte territoriale propone una lettura della fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) contrastante con il principio costituzionale di offensività, disattendendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità non integra il delitto di istigazione alla corruzione.

D'altronde, l'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) esclude la rilevanza di donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro.

I giudici omettono infatti di considerare che, secondo le risultanze processuali, Busetti avrebbe ricevuto la somma di 100 euro, cifra ben al di sotto della soglia del modico valore, e che la persona offesa, in sede dibattimentale, ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione la proposta corruttiva ma di aver reagito, semmai, in modo contrariato.

Dal che la preclusione anche solo di un inizio di trattativa tra i due, a dimostrazione della inidoneità dell'azione.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al rapporto tra la sollecitazione della dazione di danaro e l'atto contrario ai doveri d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni si fonda l'ipotesi accusatoria, afferma di aver consegnato a Busetti 100 euro, ma precisa di averlo fatto a mero titolo di prestito personale e non già quale corrispettivo dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.Ciò nondimeno, la Corte d'appello ritiene, in modo apodittico e quindi non motivato, che, seppur in maniera non esplicita e diretta, la donna avesse evidentemente chiesto il denaro legandolo alla richiesta di documenti.

Aggiunge inoltre che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver avuto interesse a sfumare le sue affermazioni per evitare di essere coinvolto nella vicenda, ma, per tal via, finisce col considerare il testimone chiave del processo contraddittoriamente, al contempo, attendibile e non attendibile.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe, in definitiva, rispettato lo standard probatorio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta insussistenza della fattispecie di rivelazione del segreto d'ufficio, è infondato.

1.1. Su un piano generale, nonostante nel testo dell'art. 326 cod. pen. non compaia, a differenza che in analoghe fattispecie (prime tra queste, la rivelazione di segreto professionale di cui all'art. 622 cod. pen.), l'elemento costituivo espresso del "pericolo", è vero che, come rilevato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ricostruisce la fattispecie di rivelazione del segreto d'ufficio come reato di pericolo concreto, onerando dunque il giudice di merito di un accertamento in concreto in ordine alla probabilità di lesione dell'interesse protetto (Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271), allo scopo di evitare letture formalistiche della fattispecie in oggetto.

Tuttavia, le stesse Sezioni Unite specificano pure che la valutazione sulla (elevata) possibilità di nocumento può essere anticipata dal legislatore nel momento in cui definisce una notizia "segreta".

Del tutto coerentemente, pertanto, in situazioni assimilabili al caso in oggetto, questa Corte ha ritenuto la sussistenza del reato (limitando la citazione alla giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, Greco, Rv. 271565), precisando che neanche il diretto interessato ha, di per sé, un diritto incondizionato a ricevere notizie riguardanti la pendenza di procedimenti penali.

«Gli artt. 335, cod. proc. pen., e 110- bis, cit., infatti, riservano specificamente all'ufficio del Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e soltanto previa formale richiesta, che, peraltro, quell'ufficio non è tenuto inderogabilmente ad evadere, potendo anche disporre la segretazione di quei dati, seppure per una durata soltanto temporanea, in presenza di determinate esigenze investigative.

Solamente la segreteria della competente Procura della Repubblica può, dunque, fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico dell'interessato richiedente, sempre se la comunicazione dell'informazione sia stata autorizzata dal magistrato del Pubblico ministero: ond'è che, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato» (Sez. 6, n. 2231, del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278126, che richiama Sez. 6, n. 11358 del 12/01/2018, Rana, non massimata).

1.2. Va poi aggiunto che, nel caso concreto, la sussistenza del pericolo non è revocabile in dubbio, essendosi l'imputata spinta ben oltre la mera, generica, comunicazione che un procedimento penale era stato iscritto nel registro a carico del suo interlocutore.

Sin dalla lettura del capo di imputazione riportato nella sentenza impugnata emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Spoleto: in una circostanza, non soltanto ha riferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della pendenza a suo carico di un procedimento penale, ma ha contestualmente indicato la querelante, ha fornito all'avvocato il numero di iscrizione nel registro degli indagati e gli ha altresì comunicato il nominativo del pubblico ministero titolare del fascicolo; in una successiva occasione, ha consegnato al medesimo avvocato addirittura copia della scheda di iscrizione e atto di querela sporta da altra persona, in relazione ad un procedimento non ancora pendente e di cui si è offerta di ritardare l'iscrizione.

Né sembra necessario precisare come tali circostanze rendano palese il rischio di lesione del pubblico interesse legato, in questo caso, al corretto funzionamento della macchina giudiziaria.

2. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, in cui è dedotta la non configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cod. pen.

Premessa l'indiscutibile idoneità offensiva della condotta, peraltro reiterata in distinte occasioni dall'imputata, e precisato altresì che il testo dell'articolo non richiede alcun inizio di trattativa, fuorviante appare il richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), là dove esso esclude la rilevanza di donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro.

La regola può infatti valere ai fini della prova delle ipotesi riconducibili alla corruzione per un atto d'ufficio (prima del 2012, definita "corruzione impropria"), fenomenologia alla quale guardava il Regolamento in oggetto.

È invece inconferente nel caso di specie, ove la ricorrente si era, al contrario, offerta di compiere un atto che contravveniva ai suoi doveri d'ufficio.

3. Nemmeno si ravvisa il dedotto vizio di motivazione di cui al terzo motivo di ricorso.

Come già precisato, la fattispecie di istigazione alla corruzione non richiede l'adesione alla trattativa da parte del privato.

Di conseguenza, il fatto che in sentenza si riferisce che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato il denaro a Busetti precisando, tuttavia, di intendere la dazione come un prestito personale perché conosceva la donna e sapeva dei suoi problemi familiari, nulla toglie alla coerenza della motivazione né alla valutazione espressa dai giudici di merito - e da questi chiaramente argomentata, anche alla luce di tali circostanze - in ordine alla serietà della richiesta avanzata, seppur implicitamente, da Busetti.

Così come non potrebbe questa Corte, che è giudice di sola legittimità, sostituirsi alla valutazione espressa dai giudici di merito sulla credibilità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], peraltro non revocabile in dubbio, avendo il teste anche registrato la seconda conversazione con Busetti, e riversato la prova nel processo.

Né - è appena il caso di aggiungere - la motivazione del provvedimento impugnato diviene incoerente perché accenna al possibile interesse dell'avvocato a sminuire la responsabilità dell'imputata per evitare un proprio coinvolgimento.

4. Peraltro, risultando i fatti commessi nel novembre del 2014 e prescrivendosi entrambi i delitti nel termine massimo di sette anni e mezzo (l'istigazione è stata realizzata prima dell'incremento del massimo edittale, da otto a dieci anni, disposto, per la corrispondente ipotesi di corruzione propria, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69), i reati devono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché il suddetto termine è già decorso.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) e istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), pronunciata dal Tribunale in data 11/06/2020 dal Tribunale di Spoleto, per aver offerto l'imputata, operatore giudiziario addetto al servizio di iscrizione delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Spoleto, informazioni ad un avvocato di sua conoscenza, inerenti alla pendenza attuale e futura di procedimenti penali a carico di questi, in cambio di denaro. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presenta tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurazione del delitto di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.). L'art. 326 cod. pen. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come reato di pericolo. Nel caso di specie, la rivelazione della notizia non ha determinato alcun pericolo per gli interessi della pubblica amministrazione, in quanto Busetti si è limitata a riferire all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico: notizia alla cui conoscenza qualunque cittadino ha facoltà/diritto in virtù dell'art. 335 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 322 cod. pen. e all'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. La Corte territoriale propone una lettura della fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) contrastante con il principio costituzionale di offensività, disattendendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità non integra il delitto di istigazione alla corruzione. D'altronde, l'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) esclude la rilevanza di donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. I giudici omettono infatti di considerare che, secondo le risultanze processuali, Busetti avrebbe ricevuto la somma di 100 euro, cifra ben al di sotto della soglia del modico valore, e che la persona offesa, in sede dibattimentale, ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione la proposta corruttiva ma di aver reagito, semmai, in modo contrariato. Dal che la preclusione anche solo di un inizio di trattativa tra i due, a dimostrazione della inidoneità dell'azione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al rapporto tra la sollecitazione della dazione di danaro e l'atto contrario ai doveri d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni si fonda l'ipotesi accusatoria, afferma di aver consegnato a Busetti 100 euro, ma precisa di averlo fatto a mero titolo di prestito personale e non già quale corrispettivo dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.Ciò nondimeno, la Corte d'appello ritiene, in modo apodittico e quindi non motivato, che, seppur in maniera non esplicita e diretta, la donna avesse evidentemente chiesto il denaro legandolo alla richiesta di documenti. Aggiunge inoltre che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver avuto interesse a sfumare le sue affermazioni per evitare di essere coinvolto nella vicenda, ma, per tal via, finisce col considerare il testimone chiave del processo contraddittoriamente, al contempo, attendibile e non attendibile. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe, in definitiva, rispettato lo standard probatorio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta insussistenza della fattispecie di rivelazione del segreto d'ufficio, è infondato. 1.1. Su un piano generale, nonostante nel testo dell'art. 326 cod. pen. non compaia, a differenza che in analoghe fattispecie (prime tra queste, la rivelazione di segreto professionale di cui all'art. 622 cod. pen.), l'elemento costituivo espresso del "pericolo", è vero che, come rilevato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ricostruisce la fattispecie di rivelazione del segreto d'ufficio come reato di pericolo concreto, onerando dunque il giudice di merito di un accertamento in concreto in ordine alla probabilità di lesione dell'interesse protetto (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271), allo scopo di evitare letture formalistiche della fattispecie in oggetto. Tuttavia, le stesse Sezioni Unite specificano pure che la valutazione sulla (elevata) possibilità di nocumento può essere anticipata dal legislatore nel momento in cui definisce una notizia "segreta". Del tutto coerentemente, pertanto, in situazioni assimilabili al caso in oggetto, questa Corte ha ritenuto la sussistenza del reato (limitando la citazione alla giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, Greco, Rv. 271565), precisando che neanche il diretto interessato ha, di per sé, un diritto incondizionato a ricevere notizie riguardanti la pendenza di procedimenti penali. «Gli artt. 335, cod. proc. pen., e 110- bis, cit., infatti, riservano specificamente all'ufficio del Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e soltanto previa formale richiesta, che, peraltro, quell'ufficio non è tenuto inderogabilmente ad evadere, potendo anche disporre la segretazione di quei dati, seppure per una durata soltanto temporanea, in presenza di determinate esigenze investigative. Solamente la segreteria della competente Procura della Repubblica può, dunque, fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico dell'interessato richiedente, sempre se la comunicazione dell'informazione sia stata autorizzata dal magistrato del Pubblico ministero: ond'è che, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato» (Sez. 6, n. 2231, del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278126, che richiama Sez. 6, n. 11358 del 12/01/2018, Rana, non massimata). 1.2. Va poi aggiunto che, nel caso concreto, la sussistenza del pericolo non è revocabile in dubbio, essendosi l'imputata spinta ben oltre la mera, generica, comunicazione che un procedimento penale era stato iscritto nel registro a carico del suo interlocutore. Sin dalla lettura del capo di imputazione riportato nella sentenza impugnata emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Spoleto: in una circostanza, non soltanto ha riferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della pendenza a suo carico di un procedimento penale, ma ha contestualmente indicato la querelante, ha fornito all'avvocato il numero di iscrizione nel registro degli indagati e gli ha altresì comunicato il nominativo del pubblico ministero titolare del fascicolo; in una successiva occasione, ha consegnato al medesimo avvocato addirittura copia della scheda di iscrizione e atto di querela sporta da altra persona, in relazione ad un procedimento non ancora pendente e di cui si è offerta di ritardare l'iscrizione. Né sembra necessario precisare come tali circostanze rendano palese il rischio di lesione del pubblico interesse legato, in questo caso, al corretto funzionamento della macchina giudiziaria. 2. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, in cui è dedotta la non configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cod. pen. Premessa l'indiscutibile idoneità offensiva della condotta, peraltro reiterata in distinte occasioni dall'imputata, e precisato altresì che il testo dell'articolo non richiede alcun inizio di trattativa, fuorviante appare il richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), là dove esso esclude la rilevanza di donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. La regola può infatti valere ai fini della prova delle ipotesi riconducibili alla corruzione per un atto d'ufficio (prima del 2012, definita "corruzione impropria"), fenomenologia alla quale guardava il Regolamento in oggetto. È invece inconferente nel caso di specie, ove la ricorrente si era, al contrario, offerta di compiere un atto che contravveniva ai suoi doveri d'ufficio. 3. Nemmeno si ravvisa il dedotto vizio di motivazione di cui al terzo motivo di ricorso. Come già precisato, la fattispecie di istigazione alla corruzione non richiede l'adesione alla trattativa da parte del privato. Di conseguenza, il fatto che in sentenza si riferisce che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato il denaro a Busetti precisando, tuttavia, di intendere la dazione come un prestito personale perché conosceva la donna e sapeva dei suoi problemi familiari, nulla toglie alla coerenza della motivazione né alla valutazione espressa dai giudici di merito - e da questi chiaramente argomentata, anche alla luce di tali circostanze - in ordine alla serietà della richiesta avanzata, seppur implicitamente, da Busetti. Così come non potrebbe questa Corte, che è giudice di sola legittimità, sostituirsi alla valutazione espressa dai giudici di merito sulla credibilità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], peraltro non revocabile in dubbio, avendo il teste anche registrato la seconda conversazione con Busetti, e riversato la prova nel processo. Né - è appena il caso di aggiungere - la motivazione del provvedimento impugnato diviene incoerente perché accenna al possibile interesse dell'avvocato a sminuire la responsabilità dell'imputata per evitare un proprio coinvolgimento. 4. Peraltro, risultando i fatti commessi nel novembre del 2014 e prescrivendosi entrambi i delitti nel termine massimo di sette anni e mezzo (l'istigazione è stata realizzata prima dell'incremento del massimo edittale, da otto a dieci anni, disposto, per la corrispondente ipotesi di corruzione propria, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69), i reati devono essere dichiarati estinti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché il suddetto termine è già decorso. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza
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