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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27520/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano il giudizio sulla ostatività della reiterazione delle condotte alla concessione del beneficio, quelle svolte nel terzo motivo sono inidonee ad incardinare il rapporto processuale in sede di legittimità non essendo stato indicato in base a quale percorso logico le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano il giudizio sulla ostatività della reiterazione delle condotte alla concessione del beneficio, quelle svolte nel terzo motivo sono inidonee ad incardinare il rapporto processuale in sede di legittimità non essendo stato indicato in base a quale percorso logico le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 27520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris