CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 35262/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31577-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 2857/2021 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato l'11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bolzano trattenne la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di atti difensivi, ridotti a venti giorni, quanto al deposito delle comparse conclusionali, assumendo che con tale provvedimento il Giudice avesse affermato la propria competenza, laddove essa sarebbe appartenuta a quello di Trento, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., quale giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. Il proposto ricorso è inammissibile essendo diretto avverso provvedimento interlocutorio, che non ha affatto deciso sulla competenza, essendosi limitato a introitare la causa per la decisione, quale che essa potrà essere, senza che abbia pronunciato inequivocabilmente sulla competenza. (cfr., ex multis, Cass. n. 3150/2018). Essendo la controparte rimasta intimata non occorre far luogo a statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile Così deciso nella