CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 33057/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3720-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2646 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 950/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 580/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - n. 24 - Petrillo contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 8.9.15, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva dichiarato ripetibile da somma di euro 2627 erogata dall'[OSCURATO:PERSONA] alla signora Petrillo a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2003. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il disconoscimento del lavoro per il 2003 non era stato impugnato tempestivamente e che il richiamo ad atti istruttori di altro processo era ininfluente sia per l'assenza di impugnazione di tempestiva del disconoscimento sia per assenza di compiuta produzione documentale. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112 -115 -116- 244 codice di procedura e 2697 codice civile nonché vizio di motivazione in ordine al diniego di ammissione dei mezzi istruttori. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 -115 -116 codice di rito e 2697 codice civile, per mancata considerazione dei verbali delle prove testimoniali ritualmente prodotte. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 152 attuazione per codice di procedura civile, per mancata considerazione della nota di iscrizione a ruolo che conteneva dichiarazione reddituale che avrebbe impedito la condanna alle spese. Il ricorso nei primi due motivi è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza, che è basata sulla non tempestiva impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro. Inammissibile anche il motivo relativo alle spese per violazione della autosufficienza, non essendo trascritta la nota di iscrizione a ruolo che conterrebbe la dichiarazione reddituale, dichiarazione in ogni caso non riportata nella sede appropriata prevista dalla legge e peraltro neppure riproposta in questa sede di legittimità. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per Compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]