CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8927-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 947/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08927 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate proponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 6 del d.I.193/2016 per avere la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato l'estinzione del giudizio non solo relativamente al debito tributario in contestazione ma anche -erroneamente- in relazione alle sanzioni; 2. si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto -come da documento allegato A del controricorso- il 29.8.2020 e, sul richiamo all'art.8 del d.lgs. 472/97, chiedevano dichiararsi il ricorso inammissibile; considerato che: 1. l'art. 8 del d.lgs. 472 del 1997 stabilisce che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"; 2. i controricorrenti hanno documentato l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] ; 3. posto che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'irrogazione di sanzioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in conseguenza di sopravvenuto difetto di interesse (100 c.p.c.), a sua volta conseguente alla cessazione della materia del contendere nei confronti dei controricorrenti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (v. Cass. n25644 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 5. le spese restano regolate dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. 115/2002 (Cass. Sez. 2 -, ordinanza n.16747 del 24/05/2022: In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell'autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell'art. 7 della I. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie"). 6. non vi è luogo ad applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, essendo detto meccanismo, per un verso, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere e per altro verso inapplicabile a carico di una parte -quale l'Agenzia delle Entrate- ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2022, mediante mo