CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 ottobre 1984 avverso la sentenza resa il 22 giugno 2018 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 20 giugno 2016 ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di invasione di suolo pubblico e ha rideterminato la pena inflitta in mesi otto di reclusione. 2.Con atto depositato in cancelleria il 29 Aprile 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello il 22 giugno 2018 e depositata il 23 novembre 2018, giusta ordinanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc.pen. emessa dalla Corte di appello di Messina il 16 Marzo 2022, deducendo: 2.Violazione degli articoli 132 e 133 cod.pen. e carenza assoluta di motivazione poiché la corte di merito nel rideterminare la pena inflitta in ordine al delitto contestato all'imputato, originariamente fissato in due mesi di reclusione come aumento in continuazione sul più grave reato di cui all'art. 9 comma 2 I.n. 1423/1956 si è limitata ad affermare che la pena andava rideterminata in mesi 8 di reclusione, senza fare alcun riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 cod.pen.. Né può ritenersi che tale omessa motivazione sia colmata dalla motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche che valorizza i numerosi e gravi precedenti penali da cui è gravato Turiano. Con memoria trasmessa il 14 febbraio 2023 la difesa ha avanzato istanza di dichiarare il reato prescritto, sul rilievo che il sequestro del manufatto abusivo realizzato è stato disposto in data 30/1/2012 e a quella data deve ritenersi interrotta l'attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che il codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto tempestivo ricorso avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello, in data 11/1/2019, e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza del 3/12/2019. Ciononostante l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della corte di appello del 16/3/2022, quale giudice dell'esecuzione, è stato rimesso in termini per proporre impugnazione, in quanto avrebbe avuto diritto a ricevere notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, risultando dagli atti che l'imputato lo aveva nominato nel corso del giudizio, revocando il precedente codifensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deve tuttavia osservarsi che il diritto di impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che - in ossequio al principio di unicità dell'impugnazione - al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati (Sez. 1, Sentenza n. 11600 del 09/01/2019 Cc. (dep. 15/03/2019) Rv. 274922 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19109 del 28/04/2011 Cc. (dep. 16/05/2011) Rv. 250265 - 01). In effetti, nel caso di specie, un primo difensore di fiducia ha già proposto ricorso per cassazione che è già stato deciso da questa Corte: ne consegue che il codifensore non può nuovamente esercitare l'autonomo potere di impugnazione. Il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione fa sì che, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte dell'altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell'indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore (Sez. 2, Sentenza n. 19835 del 19/04/2006 Cc. (dep. 09/06/2006 ) Rv. 234655 - 01), a nulla rilevando in contrario l'eventuale invalidità della notifica dell'estratto contumaciale. (Sez. 6, Sentenza n. 1173 del 17/11/1998 Ud. (dep. 28/01/1999 ) Rv. 213441 - 01) Nel caso in esame, non potendo sostenersi né che il ricorso per cassazione proposto dal precedente difensore fosse di per sé inefficace per mancanza di procura (in effetti, l'ordinanza n. 51714/2019 della Settima Sezione penale di questa Corte lo dichiarò inammissibile per motivi di merito e non per la mancanza di legittimazione del difensore), né che il termine per impugnare la sentenza di appello non fosse decorso per l'imputato - si deve prendere atto dell'esaurimento del diritto autonomo di impugnazione del difensore, prodottosi a seguito della decisione sul merito del ricorso formulato da altro difensore di fiducia. Non va, peraltro, trascurato che dall'esame degli atti emerge che, nelle more del deposito della sentenza di appello, l'imputato aveva nominato un terzo difensore, il quale aveva proposto istanza di restituzione, respinta dalla Corte di Appello con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnato dinanzi a questa Corte, e che il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 16/7/2021 per motivi analoghi a quelli ora esposti. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 2 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA] rsellino