CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 13268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/2/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cie ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, invitando la Co te di appello a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione e a trasmettere a questa Corte gli atti necessari per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Bari ha dic h arato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pror uncia emessa il 23 aprile 2022 dal Tribunale di Foggia, con cui l'imputato, all'esi :o del giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in r€ lEzione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cas:zione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per avere 15 Corte territoriale erroneamente ritenuto che la sentenza di assoluzione dal reato ex art. 131-bis cod. pen. fosse una pronuncia non appellabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello ha applicato correttamente l'art. 443, comma cod. proc. pen., trattandosi di una sentenza di proscioglimento, emessa all'esiio del giudizio abbreviato, ed essendo stato abrogato dall'art. 2 della legge n. 416 del 2006 l'inciso che faceva salvo l'appello inteso ad ottenere una diversa formula. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, quindi, non era proponibile l'appello, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale. Va aggiunto che, in difetto di deduzione del ricorrente sul punto, npri può questa Corte porsi il problema della convertibilità, da parte del Giu:11.-:e di secondo grado, dell'atto di appello in ricorso per cassazione. Ciò tanto più in una fattispecie nella quale l'imputato ha espressamente dichiarato di aver Ioluto proporre un atto di appello e non un ricorso per cassazione. 3. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce ,;suali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 201)0 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassi delle ammende. Così deciso il 19 marzo 2025 Il Consigliere estens