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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14971/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta non ha convalidato l'arresto, altresì rigettando la richiesta di applicazione di misura cautelare, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso il predetto provvedimento di mancata convalida il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, descritto il fatto a fondamento dell'arresto (fuga dell'indagato all'avvicinarsi di personale della Guardia di Finanza peraltro qualificatosi; lancio di un involucro in un tombino; successiva negativa perquisizione personale; rinvenimento, in sede di perquisizione domiciliare, di dieci grammi di sostanza del tipo hashish, un bilancino, tre coltelli con punte annerite e tracce di stupefacente) e riepilogate le ragioni della mancata convalida del disposto arresto (non chiara ricostruzione dei fatti, non giustificato mancato rinvenimento della sostanza gettata, in tesi, nel non specificato tombino, non esclusione di un uso personale dello stupefacente), il ricorrente ha lamentato l'ampiezza del sindacato svolto dal Giudice per le indagini preliminari, che - al contrario di quanto concretamente avvenuto nel provvedimento censurato - non avrebbe dovuto avere ad oggetto né gravità indiziaria, esigenze cautelari o giudizio di responsabilità, bensì solamente un controllo di ragionevolezza sull'attività della polizia giudiziaria.

In proposito, la fuga del solo Aliotta (unico a farlo nonostante la presenza di altre persone in compagnia dello stesso giovane), le plausibili ragioni del mancato rintraccio di tombino ed involucro e gli esiti positivi della perquisizione domiciliare davano conto della legittimità dell'operato di p.g., anche in ragione della negativa personalità dell'Aliotta e delle richiamate circostanze del fatto.

Oltre a ciò, dovevano ritenersi infondate le questioni processuali sollevate dalla difesa e già disattese dal Giudice per le indagini preliminari (in relazione alla notifica del verbale di arresto; alla comunicazione della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; al trattenimento dell'arrestato presso l'abitazione; alla mancata consegna della comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento.

4. La difesa ha prodotto memoria difensiva altresì producendo ordinanza del Giudice del riesame delle misure cautelari personali, con la quale è stato rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso il diniego della richiesta di applicazione di misura cautelare nei riguardi dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

5.1. E' principio ribadito che la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444).

Infatti il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)(Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

5.2. Ciò richiamato, in specie l'ordinanza impugnata ha dato espressamente atto che l'attività procedimentale svolta fino all'udienza di convalida non aveva determinato alcuna lesione del diritto di difesa, in ragione della piena conoscenza degli atti da parte del difensore fiduciario.

In proposito le doglianze dell'indagato, contenute nella memoria prodotta in questa sede, non si sono specificamente confrontate con simili rilievi del provvedimento censurato.

5.2.1. In ogni caso, peraltro, l'ordinanza impugnata ha invero osservato che, alla stregua degli elementi fattuali portati al suo esame (v. supra, quanto al punto 2.1.), non poteva escludersi la destinazione dello stupefacente ad uso personale.

In tal modo, peraltro, il provvedimento parimenti non ha escluso, nell'oggettiva dubbiezza della situazione, l'astratta possibilità della destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto nell'abitazione dell'odierno indagato.

Al riguardo, sia pure negando il raggiungimento della soglia della gravità indiziaria, lo stesso Tribunale del riesame (il cui provvedimento è stato appunto prodotto dalla difesa dell'indagato) ha dato conto che gli argomenti arrecati dall'appellante Pubblico ministero (quanto alle non esplicate ragioni della fuga dell'Aliotta al cospetto di agenti di polizia giudiziaria così qualificatisi; al previo possesso di un oggetto infine lanciato o fatto cadere in un tombino, sì da rendere negativi gli esiti della perquisizione personale; al rintraccio di sostanza stupefacente e di strumentazione varia, quali bilancino e coltelli, nel corso della perquisizione domiciliare) arrecavano comunque elementi di sicura pregnanza.

Il che, in altri termini, attribuisce il canone della ragionevolezza alla condotta della polizia giudiziaria, che detti elementi "di sicura pregnanza" si era trovata a :3 valutare, al fine di ipotizzare ex ante, a carico dell'indagato, la destinazione non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta.

6. Alla stregua dei rilievi che precedono, a nulla rilevando i successivi sviluppi processuali quanto alla fase cautelare, e ciò proprio in ragione degli illustrati principi e dell'autonomia del procedimento di convalida, deve ritenersi la fondatezza del ricorso, col conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

In proposito, infatti, come è stato correttamente ricordato dal Procuratore generale, l'annullamento, su ricorso del Pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (ad es.

Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta non ha convalidato l'arresto, altresì rigettando la richiesta di applicazione di misura cautelare, eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso il predetto provvedimento di mancata convalida il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, descritto il fatto a fondamento dell'arresto (fuga dell'indagato all'avvicinarsi di personale della Guardia di Finanza peraltro qualificatosi; lancio di un involucro in un tombino; successiva negativa perquisizione personale; rinvenimento, in sede di perquisizione domiciliare, di dieci grammi di sostanza del tipo hashish, un bilancino, tre coltelli con punte annerite e tracce di stupefacente) e riepilogate le ragioni della mancata convalida del disposto arresto (non chiara ricostruzione dei fatti, non giustificato mancato rinvenimento della sostanza gettata, in tesi, nel non specificato tombino, non esclusione di un uso personale dello stupefacente), il ricorrente ha lamentato l'ampiezza del sindacato svolto dal Giudice per le indagini preliminari, che - al contrario di quanto concretamente avvenuto nel provvedimento censurato - non avrebbe dovuto avere ad oggetto né gravità indiziaria, esigenze cautelari o giudizio di responsabilità, bensì solamente un controllo di ragionevolezza sull'attività della polizia giudiziaria. In proposito, la fuga del solo Aliotta (unico a farlo nonostante la presenza di altre persone in compagnia dello stesso giovane), le plausibili ragioni del mancato rintraccio di tombino ed involucro e gli esiti positivi della perquisizione domiciliare davano conto della legittimità dell'operato di p.g., anche in ragione della negativa personalità dell'Aliotta e delle richiamate circostanze del fatto. Oltre a ciò, dovevano ritenersi infondate le questioni processuali sollevate dalla difesa e già disattese dal Giudice per le indagini preliminari (in relazione alla notifica del verbale di arresto; alla comunicazione della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; al trattenimento dell'arrestato presso l'abitazione; alla mancata consegna della comunicazione di cui all'art. 386, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento. 4. La difesa ha prodotto memoria difensiva altresì producendo ordinanza del Giudice del riesame delle misure cautelari personali, con la quale è stato rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso il diniego della richiesta di applicazione di misura cautelare nei riguardi dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 5.1. E' principio ribadito che la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444). Infatti il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)(Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 5.2. Ciò richiamato, in specie l'ordinanza impugnata ha dato espressamente atto che l'attività procedimentale svolta fino all'udienza di convalida non aveva determinato alcuna lesione del diritto di difesa, in ragione della piena conoscenza degli atti da parte del difensore fiduciario. In proposito le doglianze dell'indagato, contenute nella memoria prodotta in questa sede, non si sono specificamente confrontate con simili rilievi del provvedimento censurato. 5.2.1. In ogni caso, peraltro, l'ordinanza impugnata ha invero osservato che, alla stregua degli elementi fattuali portati al suo esame (v. supra, quanto al punto 2.1.), non poteva escludersi la destinazione dello stupefacente ad uso personale. In tal modo, peraltro, il provvedimento parimenti non ha escluso, nell'oggettiva dubbiezza della situazione, l'astratta possibilità della destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto nell'abitazione dell'odierno indagato. Al riguardo, sia pure negando il raggiungimento della soglia della gravità indiziaria, lo stesso Tribunale del riesame (il cui provvedimento è stato appunto prodotto dalla difesa dell'indagato) ha dato conto che gli argomenti arrecati dall'appellante Pubblico ministero (quanto alle non esplicate ragioni della fuga dell'Aliotta al cospetto di agenti di polizia giudiziaria così qualificatisi; al previo possesso di un oggetto infine lanciato o fatto cadere in un tombino, sì da rendere negativi gli esiti della perquisizione personale; al rintraccio di sostanza stupefacente e di strumentazione varia, quali bilancino e coltelli, nel corso della perquisizione domiciliare) arrecavano comunque elementi di sicura pregnanza. Il che, in altri termini, attribuisce il canone della ragionevolezza alla condotta della polizia giudiziaria, che detti elementi "di sicura pregnanza" si era trovata a :3 valutare, al fine di ipotizzare ex ante, a carico dell'indagato, la destinazione non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, a nulla rilevando i successivi sviluppi processuali quanto alla fase cautelare, e ciò proprio in ragione degli illustrati principi e dell'autonomia del procedimento di convalida, deve ritenersi la fondatezza del ricorso, col conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In proposito, infatti, come è stato correttamente ricordato dal Procuratore generale, l'annullamento, su ricorso del Pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (ad es. Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legitti
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