CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ippo D'Aquino.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Risulta dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha proposto – per quanto qui rileva - domanda di ammissione allo statopassivo in prededuzione del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di €296.809,69, sia a titolo di retrocessione di frutti civili, sia a titolo diindennità di utilizzo e sfruttamento di due impianti fotovoltaici, uno sito inCivitanova Marche e altro sito in [OSCURATO:PERSONA] («Impianto SMN»). Ilcreditore ha dedotto che il Fallimento, subentrando ex art. 72 l.fall. nelleConvenzioni con [OSCURATO:SOCIETA]. per la corresponsione delle TariffeIncentivanti e del [OSCURATO:PERSONA] di energia, ha percepito gli importiindicati da [OSCURATO:SOCIETA]. al netto dei costi; ha dedotto che tali importi gliavrebbero dovuto essere retrocessi, in quanto proprietario degli impiantifotovoltaici, insistenti su immobili già oggetto di leasing, oggetto dirivendica parzialmente accolta e, in quanto tali, detenuti sine titulo dalfallimento.2. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso i crediti – come risulta dallatrascrizione del decreto contenuta nel ricorso – ritenendo che il principiodell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ. si estende dagli immobili agliimpianti fotovoltaici, ma non alle Convenzioni con [OSCURATO:SOCIETA].(Convenzioni di secondo conto energia numero J01F29008407 e numeroJ01F29781307 e Convenzioni di ritiro dedicato RID025379 e RID025396),in cui il Fallimento è subentrato quale [OSCURATO:PERSONA] degliimpianti a termini dell’art. 2, comma 1, lett. h) d.m. 19 febbraio 2007.3. Il Tribunale di Ancona, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, ritenendo che gli importi richiesti dal creditore sono dipertinenza del Fallimento per effetto del subentro del curatore ex art. 72l.fall. nelle Convenzioni con [OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, il Fallimento èdivenuto [OSCURATO:PERSONA] degli impianti e, per l’effetto, titolaredegli importi erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. sino al trasferimento a terzi dellarelativa convenzione, rispetto alla quale l’opponente è estraneo.n. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/20264. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste con controricorso il Fallimento. La ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione e, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto perviolazione dell’art. 111, sesto comma Cost. e dell’art. 132, secondocomma, n. 4) cod. proc. civ., nonché degli artt. art. 112 cod. proc. civ. edell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio di motivazionecaratterizzato da contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabiliincomprensibili, per avere il decreto impugnato affermato che la ricorrentenon può subentrare nelle convenzioni ma ha diritto al trasferimento in suofavore delle stesse. Contraddittorietà vi sarebbe nell’avere ritenuto che laricorrente non potrebbe «rientrare» in titolarità della convenzione.2. Il primo motivo è infondato, essendo la motivazione dal decretoimpugnato comprensibile e compiuta (Cass., Sez. U., n. 8053/2014),fondata sulla titolarità dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulpresupposto della titolarità del Fallimento delle relative convenzioni inqualità di [OSCURATO:PERSONA] degli impianti e sulla estraneità alleconvenzioni dell’opponente.3. Con il secondo motivo si deduce in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., nullità del decreto per violazione dell’art. 111, sesto comma Cost.,112 cod. proc. civ., art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., art.118 disp. att. cod. proc. civ. nella parte in cui il tribunale di Ancona ha«omesso di motivare il rigetto della richiesta di indennitàd’uso/utilizzo/sfruttamento economico riguardo agli impianti fotovoltaici».4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, degli art.n. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/20262043, 2056, 1223 cod. civ., dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 111 l.fall. e dell’art. 1173 cod. civ., nella parte in cui il Tribunale di Ancona harigettato la «richiesta di indennità d’uso/utilizzo/sfruttamento economicodegli impianti fotovoltaici e con essa anche il riconoscimento del suocarattere di prededuzione». Osserva parte ricorrente che i beni immobilierano oggetto di contratti di leasing risolti, la cui ritardata restituzione e ladetenzione sine titulo comporta la corresponsione di una indennità dioccupazione a titolo risarcitorio, di cui i proventi trattenuti dal Fallimentocostituirebbero il lucro cessante, di natura prededucibile.5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli820, 1148 cod. civ., dell’art. 12 prel., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.,nella parte in cui «il Tribunale di Ancona [ha] escluso il diritto dellaricorrente alla restituzione dei frutti civili ed al riconoscimentodell’indennità d’uso/utilizzo/sfruttamento economico». Deduce partericorrente che gli importi corrisposti al Fallimento sono proporzionaliall’energia prodotta dagli impianti, corrisposta da GSE al SoggettoResponsabile dell’impianto e definiti dai dd.mm. 28 luglio 2005, 6 febbraio2006 e 19 febbraio 2007. Tali importi, denominati anche «[OSCURATO:PERSONA]»,hanno la funzione di sostenere la produzione di energia quale contributo afondo perduto in favore del [OSCURATO:PERSONA], privo di corrispettivitàper il soggetto erogatore, al fine di ristorare il titolare dell’impianto atermini dell’art. 7 d. lgs. n. 387/2003 pro tempore, successivamenteabrogato. Quanto, poi, al [OSCURATO:PERSONA], si tratta di una venditasemplificata di vendita di energia a [OSCURATO:SOCIETA]. Gli importi corrisposti alimpianti fotovoltaici e derivanti dal loro sfruttamento, non diversamentedalla percezione di canoni di locazione di un bene immobile.6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolin. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/202626 l. fall., 2909 cod. civ., art. 12 prel., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., artt.96, 98, 99 e 87-bis l. fall., nella parte in cui il Tribunale di Ancona ha«ritenuto che le pretese avanzate da REV sarebbero state definite in sededi reclamo ex art. 26 L.F.». La censura viene articolata anche in termini divizio di motivazione omessa o comunque carente in relazione all’art. 360,primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, sesto commaCost., art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che il reclamo ha investitoprovvedimenti interinali, privi di natura decisoria e, in ogni caso, sarebbeprivo di incidenza sul diritto della ricorrente di apprendere i frutti civili inoggetto.7. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delquarto motivo, essendo lo stesso compiutamente esposto nelle premessee nelle conclusioni. Il quarto motivo va affrontato preliminarmente alsecondo e al terzo motivo ed è fondato, con assorbimento degli ulteriorimotivi. Nel caso di specie – convenzioni stipulate tra il 10 gennaio 2011 eil 16 dicembre 2011 - opera la disciplina di cui al d. lgs. n. 387/2003 inlgs. n. 28/2011 in attuazione della Direttiva 2009/28/CE.8. [OSCURATO:PERSONA] incentivanti sono disciplinate dall’art. 7, comma 2, lett. d)d. lgs. n. 387/2003 pro tempore vigente, che prevede che tali tariffecostituiscono «equa remunerazione dei costi di investimento e diesercizio» degli impianti fotovoltaici. Tali tariffe vengono erogate comecontributo a fondo perduto dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) alSoggetto Responsabile, come definito a termini dei dd.mm. attuativi 28luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007. Questo contributo non ècollegato a una effettiva controprestazione resa al GSE (con le relativeconseguenze ai fini IVA). Va osservato, sotto questo proposito, che ladisciplina sopravvenuta di cui al d. lgs. n. 28/2011, che ha abrogato l’art.7 d. lgs. n. 387/2003, ha previsto all’art. 24, comma 2, lett. a) una norman. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/2026analoga per le tariffe incentivanti («l'incentivo ha lo scopo di assicurareuna equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio»). Il RitiroDedicato è, invece, una cessione indiretta (a GSE) dell’energia prodottadall’impianto a prezzo amministrato (art. 13, commi 3 e 4 d. lgs. n.387/2003 e art. 1, comma 41, l. n. 239/2004), in alternativaall’autoconsumo, ovvero anche alla cessione diretta dell’energia sulla rete.9. Nel caso di specie, non è in discussione la spettanza del diritto alcontributo a titolo di [OSCURATO:PERSONA] e del corrispettivo del DirittoDedicato al [OSCURATO:PERSONA] (SR), titolare della Convenzione. Taliimporti spettano al [OSCURATO:PERSONA] in base a contratti di dirittopubblico facenti seguito a un atto amministrativo, laddove i rapportistipulati in base alla normativa sopravvenuta (non applicabile al caso dispecie) sono contratti di diritto privato, benché senza diritti quesiti deiconcessionari (CGUE, 1° marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C-306/19, punto 49;CGUE, 15 aprile 2021, Anie, C-798/18 e C-799/18, punti 49, 50; CGUE,11 luglio 2019, C-180/18, Agrenergy, punto 14). La questione riguarda laspettanza di tali importi al proprietario degli impianti in un caso comequello di specie, del tutto particolare, in cui tali importi siano percepiti daun soggetto che, benché sia titolare della concessione, non sia proprietariodegli impianti fotovoltaici.10. Non pare dubbio, alla luce dell’art. 7 d. lgs. n. 387/2003 (comeanche per la disciplina sopravvenuta), che il contributo per TariffeIncentivanti sia correlato ai costi di installazione e messa in eserciziofunzione dell’impianto fotovoltaico («equa remunerazione dei costi diinvestimento ed esercizio») e costituisca un contributo ai costi diinstallazione e di esercizio dell’impianto fotovoltaico attribuito alle impreseche hanno realizzato impianti fotovoltaici, o ultima analisi, al proprietariodegli impianti (implicitamente Cass., n. 28332/2025; Cass., n.32065/2025). Spetta, pertanto, al proprietario degli impianti percepire ilcontributo per [OSCURATO:PERSONA] a titolo di diritto allo sfruttamenton. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/2026dell’impianto, quale «equa remunerazione dei costi di investimento edesercizio», ovvero a titolo di corrispettivo (per il [OSCURATO:PERSONA]) per lacessione indiretta di energia elettrica prodotta dall’impianto. Impiantofotovoltaico che non può che costituire beni immobile (come già ritenutoda questa Corte ai fini delle imposte di registro e ipocatastali: Cass., n.6480/2024) per connessione strutturale e funzionale tra il terreno el’impianto medesimo tanto da essere inscindibili, a nulla rilevandol'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo (per uncaso analogo Cass., n. 29332/2025).11. Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui all’art. 1148 cod.civ., secondo cui il possessore della cosa risponde anche dei frutti civili(quale corrispettivo del godimento altrui ex art. 820 cod. civ. degliimpianti fotovoltaici di proprietà del ricorrente), non diversamente che peri frutti naturali, nei confronti del proprietario rivendicante dopo ladomanda giudiziale, indipendentemente dalla buona fede del possessore,quale debito di valuta (Cass., n. 848/2020; Cass., n. 1783/1993). IlSoggetto Responsabile è, pertanto, possessore dei frutti, ma è tenuto allaloro restituzione al proprietario che li rivendichi.12. Il motivo è, pertanto, fondato nei termini suindicati, spettando alricorrente la ripetizione degli importi acquisiti dal Fallimentocontroricorrente quale [OSCURATO:PERSONA] a titolo di TariffeIncentivanti e di [OSCURATO:PERSONA], tenuto quest’ultimo a restituirli nondiversamente dal possessore dei frutti civili rivendicati dal proprietario. Ilmotivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la mala fede delpossessore per difetto di specificità. I frutti spettano, pertanto, dalladomanda di rivendica, in prededuzione in quanto maturati dopo l’aperturadel fallimento.13. Deve, pertanto, enunciarsi il principio di diritto:«Spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico gli importi corrispostidal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] a titolo din. 19445/2022 R.G.Numero registro generale 19445/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 11085/2026Data pubblicazione 25/04/2026Tariffa Incentivante e di [OSCURATO:PERSONA], costituendo la prima una equaremunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto e ilsecondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell’energia generatadall’impianto. Laddove il proprietario dell’impianto sia diverso dal SoggettoResponsabile titolare del rapporto concessorio con il Gestore, il SoggettoResponsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietariodell’impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ. dal giorno delladomanda quale possessore di buona fede».14. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione delsuddetto principio e, in accoglimento del quarto motivo con assorbimentodegli ulteriori motivi, va cassato con rinvio per nuovo esame. Al giudicedel rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gliulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale diAncona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la decisionedelle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 19445/2022 R.G.