CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione relativamente all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Invero, questa Corte ha più volte affermato che la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede sussiste quando una cosa esposta in luogo pubblico, ovvero in un luogo privato aperto al pubblico, sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). Rispetto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tale aggravante si configura tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità; nella specie, invero, le statue sono state divelte dal luogo ove erano fissate al suolo, attività che il giudice ha correttamente valutato come richiedente l'uso di energia fisica e la necessità di un'attività di ripristino; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Invero, occorre rilevare che pur avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che l'appellante avesse chiesto la concessione delle circostanze attenuanti, effettivamente già concesse in misura equivalente alle aggravanti, ha comunque motivato adeguatamente riguardo all'opportunità di poter concedere in generale, e quindi anche in misura prevalente, le attenuanti generiche, nonché sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio secondo i criteri previsti dall'art. 133, cod. pen., facendo riferimento tanto all'entità oggettiva del fatto, quanto alla negativa personalità dell'imputato (si veda, al riguardo, pag. 4 del provvedimento impugnato); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc, pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle