CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità del delitto; - alla valutazione della prova dichiarativa; - all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; con successiva memoria il difensore insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese avesse trovato adeguato riscontro nella deposizione di un teste oculare e come lo stesso imputato avesse frapposto un ostacolo fisico alla continuazione delle loro attività così configurandosi il contestato delitto; Considerato che era stata adeguatamente motivata in fatto la non ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. anche in riferimento alla non occasionalità della condotta; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S