CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 27090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5852/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimat e - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. st. di Salerno,n. 3692/2020 depositata in data 15 .7.2020 ; N. 5852/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con sentenza n. 3692/2020la C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’impugnato estratto di ruolo, stante l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottostanti; in particolare, nel respingere le doglianze del contribuente [ attinent i a) alla pretesa non conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione; b) alla decadenza - prescrizione quinquennale della pretesa tributaria; c) all’inesistenza giuridica della notificazione; d) alla nullità dell’estratto di ruolo e della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo] il giudice d’appello correlativamente osservò: aa)che il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente stesso era generico ed inidoneo a determinarne gli effetti;bb) [v. infra , sub dd) ]; cc) che nella specie, trattandosi di notifica “diretta”, erano applicabili le disposizioni concernenti il servizio postale universale e non quelle relative alla notificazione di atti giudiziari; dd) che la prova della notifica delle cartelle presupposte rendeva inammissibile l’impugnazione proposta dal contribuente, con preclusione di ogni contestazione al riguardo, nonché della valutazione concernente la prescrizione, essendo quest’ultima proponibilesolo in via di eccezione e non mai di azione; N. 5852/21 R.G. avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motiv i , rispetto ai quali le intimate Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione non hanno svolto difese; consideratoche: 1.1- con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente,in violazione o falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, giacché le affermazioni ivi contenute sono inidonee ad illustrare le ragioni della decisione; 1.2 – la doglianza [ oltre che inammissibile, per riferirsi ad un preteso thema decidendum – che in tesi sarebbe stato eluso dalla C.T.R. ( ossia, pretesa violazione dell’art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973) - del tutto eccentrico , come meglio si dirà nell’esame del quarto e del quinto motivo ] , è manifestamente infondata; infatti, la C.T.R. ha compiutamente esaminato tutti i motivi d’appello proposti dal [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad un chiaro ed esaustivo approdo attraverso un congruente percorso argomentativo, sicché in alcun modo può configurarsi il denunciato vizio, la decisione integrando senz’altro il “minimo motivazionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v. per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); 2.1 –con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., giacché la C.T.R. – pur a fronte del disconoscimento della documentazione in copi a della cartella (con numeri finali 2263) –ha omesso di ordinare all’agente della riscossione di produrre l’originale, da cui avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze (ove detto ordine fosse stato impartito); N. 5852/21 R.G. 2.2 – il mezzo è inammissibile, per non aver colto il contribuente la ratio decidendidella sentenza impugnata; infatti, la C.T.R. ha ritenuto –in linea con consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (ex multis, Cass. n. 4476/2009; Cass. n. 13425/2014; Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 23426/2020)– che il disconoscimento della copia di un documento prodotto in giudizio non può essere generico, ma deve rivestire caratteri di specificità, anche in relazione alprofilo che si intende contestare; più in dettaglio, detto onere di specificità, nella giurisprudenza di legittimità, è condivisibilmente inteso nel senso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della ‘conformità della fotocopia prodotta all'originale’)” (così, Cass. n. 27633/2018; v. anche, ex multis, Cass. n. 29993/2017 e Cass.n. 12730/2016); dunque, è proprio nel solco di tale principio che la C.T.R. ha valutato che il disconoscimento operato dalDi Nicuolo fosse del tutto generico ed in quanto tale inidoneo a determinare l’effetto di cui all’art. 2719 c.c., così conseguentemente ritenendo che le copie tenessero luogo degli originali, come se detto disconoscimento non fosse mai avvenuto; N. 5852/21 R.G. in definitiva, sulladescritta statuizione è sceso il giudicato, la stessa non essendo stata impugnata, donde l’inammissibilità del mezzo in esame; 3.1 –con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione dell’art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973; 3.2 – anche il mezzo in esame è inammissibile, giacché con esso in realtà si lamenta la dedotta omessa pronuncia, da denunciarsi però per viol azione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; infatti, con la censura -per come formalmente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] –vengono in rilievo non già uno o più fatti storici fenomenicamente apprezzabili, bensì “questioni”(v. ex multis Cass. n. 17761/2016) ; 4.1 – con il quarto ed il quinto motivo, si denuncia la vi o lazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 4 della legge n. 890/1982, sotto diversi ma convergenti profili; in particolare, stante la relativa contestazione sul punto, l’agente della riscossione avrebbe dovuto provare l’avvenuta tempestiva notifica della cartella, ciò che non è avvenuto, non avendo questo prodotto la raccomandata informativa(giacché la notifica si è perfezionata a mani di persona diversa da esso destinatario), così restando violate le disposizioni in tema di onere della prova, oltre che le ulteriori rubricate; 4.2 -dette censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate; 4.3 -quanto al primo profilo, anche in tal caso il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, avendo la C.T.R. accertato che la notifica in discorso era stata N. 5852/21 R.G. effettuata con modalità “dirette” (ossia, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973) ed era quindi regolata dalla disciplina del servizio postale universale; nella specie, quindi, non è applicabile la diversa disciplina su cui ancora il ricorrente si soffermaed insiste , ossia quella concernente la notifica degli atti impositivi di cui all’art. 60 d.P.R.n. 600/1973, neppure essendosi in qualunque modo contestata la superiore statuizione, se del caso assumendosene l’erroneità per una ipotetica inapplicabilità del citato art. 26; inoltre, le censure sono del pari inammissibili laddove – senza peraltro adeguatamente specificare in cosa consisterebbe la dedotta violazione – si invoca il disposto dell’art. 115 c.p.c.; infatti, è ampiamente consolidato e ricevuto, nella più recente giurisprudenza di legittimità, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, da cui sono stati tratti due specifici principi: 1) (Rv. 659037-01) “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”; e 2) (Rv. 659037-02) “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in N. 5852/21 R.G. assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” all’evidenza, in alcun modo le censure in esame rispettano i superiori dettami; 4.4 -infine, le doglianze stesse sono comunque infondate, nella parte in cui si deduce la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., giacché la C.T.R. non ha violato la regola sul riparto dell’onere della prova, addossandola alla parte non tenutavi per legge, ma ha invece accertato che l’agente della riscossione –sul quale detto onere grava –l’aveva assolto, mediante la produzione documentale di cui s’è già detto; 5.1 – con l’ultimo mezzo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta infine la violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, anche riguardo al diritto di difesa del contribuente ex artt.101 c.p.c. e 24 Cost., in particolare per aver il giudice d’appello ritenuto ammissibile la produzione documentale operata in primo grado dall’agente solo all’udienza di discussione, benché esso contribuente ne avesse chiesto “l’estromissione” perchétardivamente effettuata; 5.2 –anche tale ultimo mezzo è infondato; N. 5852/21 R.G. al riguardo - a parte l’ìmproprio riferimento operato dal ricorrente al termine sopra riportato tra virgolette- è ben noto che nel processo tributario , a fronte della tardiva produzione della documentazione, l’avversario può, al più, chiedere e beneficiare di un termine a difesa per controdedurre, giacché l’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 non è previsto a pena di decadenza della facoltà di produrre documenti e di contestare i fatti costitutivi dell’altrui pretesa, come è invece avvenuto nella specie(Cass. n. 6734/2015; Cass. n. 2585/2019); 6.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato; nulla va disposto sulle spese, le intimate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont