Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05472/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione, con particolare riguardo alla riqualificazione dell'originario fatto di cui al capo C).

Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (pp. 3-6 sent. impugnata), rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione, con particolare riguardo alla riqualificazione dell'originario fatto di cui al capo C). Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (pp. 3-6 sent. impugnata), rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ..
Sentenza Cassazione n. 05472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris