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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03902/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 20250-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., PAPINI Roberto, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PULCINI Elide, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Euclide n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 50/01/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente, ritenuta dall'Agenzia delle entrate una società di fatto, e ai suoi due soci Papini e Pulcini furono notificati altrettanti RGN 2 250/2015 Consi .

Federici avvisi d'accertamento, con i quali, relativamente all'anno d'imposta 2006, l'Amministrazione finanziaria rideterminò l'imponibile ai fini Iva e kap (a carico dell'associazione - società di fatto) e il reddito di partecipazione (al Papini e alla Pulcini), chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni.

L'atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui, all'esito dell'esame della documentazione acquisita e di quella mancante, era stata contestata la natura associativa dell'ente, ritenuta invece una società di fatto tra la sua legale rappresentante e il di lei figlio, esercente attività commerciale.

L'Amministrazione finanziaria accertò un maggiòr imponibile ai fini Irap ed Irpef, nonché l'Iva non detraibile.

Ciascuno dei contribuenti, che invece insisteva sulla natura associativa dell'ente, esercente anche operazioni commerciali di vendita di spazi pubblicitari, da reputarsi tuttavia accessori all'attività sportiva dilettantistica, impugnò l'atto impositivo a sé notificato.

La adita Commissione tributaria provinciale di Perugia, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 161/08/2013 li rigettò. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Umbria respinse l'appello con sentenza n. 50/01/2015.

Il giudice regionale, dopo aver analiticamente riportato i riscontri e gli esiti degli avvisi d'accertamento, nonché delle rispettive difese, ha ritenuto che gli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria deponevano nel senso ricostruito dall'ufficio, senza che rilevasse, nel caso di specie, se l'ente avesse o meno fruito della disciplina agevolata ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma se gli appellanti, autoqualificati soci di una associazione sportiva dilettantistica, con dichiarazione dei redditi quale ente non commerciale, avessero svolto esclusivamente un'attività commerciale a mezzo di una società di fatto.

Ha inoltre riconosciuto corretto il • disconoscimento della detraibilità dell'iva operata dall'Agenzia delle entrate.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza, di cui hanno chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che RG N 20250/2015 consigijf rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgv. 4 dicembre 1997, n. 460 (modificativo dell'art. 111 del TUIR, ratione temporis vigente, ora art. 148 del TUIR), dell'art. 90 della

I. 27 dicembre 2002, n. 289 (disciplinante l'attività sportiva dilettantistica) e dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., quanto al riconoscimento di una società di fatto commerciale, schermata dalla presenza di una associazione sportiva dilettantistica.

Hanno criticato la pronuncia perché fondata esclusivamente sul riscontro di dati formali, in sé irrilevanti, laddove era necessario acquisire riscontri della effettiva presenza di elementi costitutivi del vincolo sociale.

Hanno di contro valorizzato la circostanza che la P.C. [OSCURATO:PERSONA] aveva già qualificato come commerciali i costi e i ricavi connessi alla partecipazione a gare sportive automobilistiche e alla cessione di spazi pubblicitari.

Ciò non escludeva tuttavia la natura associativa dell'ente, tanto più che per l'anno d'imposta 2006 l'associazione non aveva usufruito del regime forfettario previsto dalla disciplina agevolativa.

Il motivo è infondato.

Premesso che nei medesimi avvisi d'accertamento l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato che per l'anno 2006 l'opzione a favore del regime fiscale ordinario era stata dettata dalla maggiore convenienza economica rispetto al forfettario, in considerazione dei redditi e dei costi dichiarati, il giudice regionale ha fondato le sue statuizioni sulla complessa allegazione probatoria della Agenzia delle entrai:e.

A tal fine dalla parte espositiva della pronuncia, così come da quella motiva, risulta che la Commissione regionale non ha richiamato solo dati formali, di per sé già tutt'altro che irrilevanti, ma un insieme di elementi, quali il ruolo preponderante del Papini nei rapporti con fornitori e clienti, gli ingenti prelevamenti in contanti, senza alcuna trasparenza delle operazioni, la mancanza dello statuto e dell'atto costitutivo della associazione, non solo non registrati, ma mai neppure esibiti, l'assenza di richiamo all'associazione in ogni rapporto commerciale tenuto dai soci, l'ubicazione della sede legale dell'ente presso unità abitativa locata a terzi, la circostanza che, cessata tale associazione (2007), è risultata costituita altra associazione, anche questa chiusa rapidamente (2009).

Al complesso degli elementi si aggiunge RGN 20250/2015 Consig re).

Federici c`cc- l'accertamento di una maggior reddito, tratto dal rapporto costi/ricavi documentati.

La motivazione è dunque sorretta da un insieme di elementi, del tutto coerenti con le contestazioni elevate dall'ufficio e ben evidenziate nella sentenza impugnata.

Se poi con il motivo ì contribuenti hanno inteso sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti accertati, ciò risulterebbe inammissibile dinanzi al giudice di legittimità.

Il motivo va dunque rigettato.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla preclusione della detrazione dell'Iva.

I ricorrenti hanno affermato che, qualora il contribuente abbia assolto correttamente gli obblighi sostanziali cui è tenuto, precludere la detrazione dell'iva sugli acquisti determinerebbe inevitabilmente una duplicazione d'imposta, non consentita dalla disciplina euro-unitaria.

Sul punto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che le fatture risultavano emesse per la vendita di spazi pubblicitari su striscionì e sul veicolo da competizione guidato nelle manifestazioni sportive dal Papinì.

Il giudice regionale ha tuttavia ritenuto corretto il disconoscimento della detraibilità dell'Iva per la mancata registrazione delle fatture.

Il motivo è fondato.

Al di là dell'erroneo richiamo a disposizioni relative alle imposte dirette e non invece al principio generale di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, il contribuente ha lamentato che, a fronte dell'assolvimento degli obblighi sostanziali in materia di iva, la sua detraibilità non può essere disconosciuta.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture -per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali- sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di adempiere agli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad RGN 20250/2015 Consig .

Federici impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (tra le recenti, cfr. Cass., 5 gennaio 2022, n. 143; 30 luglio 2020, n. 16367.

Nella giurisprudenza euro-unitaria, cfr.

CGUE, sentenza 8 maggio 2008, nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, punto 63; 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; 28 luglio 2016, in C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel sp. z o.o., secondo cui «qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti ... esistono due sole fattispecie nelle quali l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all'esenzione dall'iva», ossia «se tale violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale»).

Il giudice regionale, limitandosi nel caso di specie ad affermare che il mancato rispetto degli obblighi formali giustificava il disconoscimento della detraibilità dell'iva, non si è attenuto ai principi di diritto formulati dalla giurisprudenza euro-unitaria e da quella di legittimità.

Il motivo è pertanto fondato e la sentenza, quanto al secondo motivo, va cassata e rinviata alla Corte di giustizia di Il grado dell'Umbria, che provvederà a riesaminare la questione della detraibilità dell'iva, verificando in particolare se le omissioni formali abbiano o meno impedito di assumere prova certa del soddisfacimento dell'adempimento degli obblighi sostanziali.

P.Q.M..

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia di II grado dell'Umbria, cui deman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 20250-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., PAPINI Roberto, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PULCINI Elide, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Euclide n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 50/01/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente, ritenuta dall'Agenzia delle entrate una società di fatto, e ai suoi due soci Papini e Pulcini furono notificati altrettanti RGN 2 250/2015 Consi . Federici avvisi d'accertamento, con i quali, relativamente all'anno d'imposta 2006, l'Amministrazione finanziaria rideterminò l'imponibile ai fini Iva e kap (a carico dell'associazione - società di fatto) e il reddito di partecipazione (al Papini e alla Pulcini), chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni. L'atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui, all'esito dell'esame della documentazione acquisita e di quella mancante, era stata contestata la natura associativa dell'ente, ritenuta invece una società di fatto tra la sua legale rappresentante e il di lei figlio, esercente attività commerciale. L'Amministrazione finanziaria accertò un maggiòr imponibile ai fini Irap ed Irpef, nonché l'Iva non detraibile. Ciascuno dei contribuenti, che invece insisteva sulla natura associativa dell'ente, esercente anche operazioni commerciali di vendita di spazi pubblicitari, da reputarsi tuttavia accessori all'attività sportiva dilettantistica, impugnò l'atto impositivo a sé notificato. La adita Commissione tributaria provinciale di Perugia, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 161/08/2013 li rigettò. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Umbria respinse l'appello con sentenza n. 50/01/2015. Il giudice regionale, dopo aver analiticamente riportato i riscontri e gli esiti degli avvisi d'accertamento, nonché delle rispettive difese, ha ritenuto che gli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria deponevano nel senso ricostruito dall'ufficio, senza che rilevasse, nel caso di specie, se l'ente avesse o meno fruito della disciplina agevolata ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma se gli appellanti, autoqualificati soci di una associazione sportiva dilettantistica, con dichiarazione dei redditi quale ente non commerciale, avessero svolto esclusivamente un'attività commerciale a mezzo di una società di fatto. Ha inoltre riconosciuto corretto il • disconoscimento della detraibilità dell'iva operata dall'Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno censurato la sentenza, di cui hanno chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che RG N 20250/2015 consigijf rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgv. 4 dicembre 1997, n. 460 (modificativo dell'art. 111 del TUIR, ratione temporis vigente, ora art. 148 del TUIR), dell'art. 90 della I. 27 dicembre 2002, n. 289 (disciplinante l'attività sportiva dilettantistica) e dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., quanto al riconoscimento di una società di fatto commerciale, schermata dalla presenza di una associazione sportiva dilettantistica. Hanno criticato la pronuncia perché fondata esclusivamente sul riscontro di dati formali, in sé irrilevanti, laddove era necessario acquisire riscontri della effettiva presenza di elementi costitutivi del vincolo sociale. Hanno di contro valorizzato la circostanza che la P.C. [OSCURATO:PERSONA] aveva già qualificato come commerciali i costi e i ricavi connessi alla partecipazione a gare sportive automobilistiche e alla cessione di spazi pubblicitari. Ciò non escludeva tuttavia la natura associativa dell'ente, tanto più che per l'anno d'imposta 2006 l'associazione non aveva usufruito del regime forfettario previsto dalla disciplina agevolativa. Il motivo è infondato. Premesso che nei medesimi avvisi d'accertamento l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato che per l'anno 2006 l'opzione a favore del regime fiscale ordinario era stata dettata dalla maggiore convenienza economica rispetto al forfettario, in considerazione dei redditi e dei costi dichiarati, il giudice regionale ha fondato le sue statuizioni sulla complessa allegazione probatoria della Agenzia delle entrai:e. A tal fine dalla parte espositiva della pronuncia, così come da quella motiva, risulta che la Commissione regionale non ha richiamato solo dati formali, di per sé già tutt'altro che irrilevanti, ma un insieme di elementi, quali il ruolo preponderante del Papini nei rapporti con fornitori e clienti, gli ingenti prelevamenti in contanti, senza alcuna trasparenza delle operazioni, la mancanza dello statuto e dell'atto costitutivo della associazione, non solo non registrati, ma mai neppure esibiti, l'assenza di richiamo all'associazione in ogni rapporto commerciale tenuto dai soci, l'ubicazione della sede legale dell'ente presso unità abitativa locata a terzi, la circostanza che, cessata tale associazione (2007), è risultata costituita altra associazione, anche questa chiusa rapidamente (2009). Al complesso degli elementi si aggiunge RGN 20250/2015 Consig re). Federici c`cc- l'accertamento di una maggior reddito, tratto dal rapporto costi/ricavi documentati. La motivazione è dunque sorretta da un insieme di elementi, del tutto coerenti con le contestazioni elevate dall'ufficio e ben evidenziate nella sentenza impugnata. Se poi con il motivo ì contribuenti hanno inteso sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti accertati, ciò risulterebbe inammissibile dinanzi al giudice di legittimità. Il motivo va dunque rigettato. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla preclusione della detrazione dell'Iva. I ricorrenti hanno affermato che, qualora il contribuente abbia assolto correttamente gli obblighi sostanziali cui è tenuto, precludere la detrazione dell'iva sugli acquisti determinerebbe inevitabilmente una duplicazione d'imposta, non consentita dalla disciplina euro-unitaria. Sul punto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che le fatture risultavano emesse per la vendita di spazi pubblicitari su striscionì e sul veicolo da competizione guidato nelle manifestazioni sportive dal Papinì. Il giudice regionale ha tuttavia ritenuto corretto il disconoscimento della detraibilità dell'Iva per la mancata registrazione delle fatture. Il motivo è fondato. Al di là dell'erroneo richiamo a disposizioni relative alle imposte dirette e non invece al principio generale di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, il contribuente ha lamentato che, a fronte dell'assolvimento degli obblighi sostanziali in materia di iva, la sua detraibilità non può essere disconosciuta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture -per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali- sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di adempiere agli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad RGN 20250/2015 Consig . Federici impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (tra le recenti, cfr. Cass., 5 gennaio 2022, n. 143; 30 luglio 2020, n. 16367. Nella giurisprudenza euro-unitaria, cfr. CGUE, sentenza 8 maggio 2008, nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, punto 63; 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; 28 luglio 2016, in C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel sp. z o.o., secondo cui «qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti ... esistono due sole fattispecie nelle quali l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all'esenzione dall'iva», ossia «se tale violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale»). Il giudice regionale, limitandosi nel caso di specie ad affermare che il mancato rispetto degli obblighi formali giustificava il disconoscimento della detraibilità dell'iva, non si è attenuto ai principi di diritto formulati dalla giurisprudenza euro-unitaria e da quella di legittimità. Il motivo è pertanto fondato e la sentenza, quanto al secondo motivo, va cassata e rinviata alla Corte di giustizia di Il grado dell'Umbria, che provvederà a riesaminare la questione della detraibilità dell'iva, verificando in particolare se le omissioni formali abbiano o meno impedito di assumere prova certa del soddisfacimento dell'adempimento degli obblighi sostanziali. P.Q.M.. Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia di II grado dell'Umbria, cui deman
Sentenza Cassazione n. 03902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris