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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43053/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) affermazione di responsabilità; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

Si tratta di motivi del tutto generici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto in disamina.

Il primo ed il terzo, inoltre, sono puramente reiterativi di quelli d'appello; mentre il secondo non risulta essere stato proposto in appello, neppure in sede di conclusioni finali.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) affermazione di responsabilità; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Si tratta di motivi del tutto generici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto in disamina. Il primo ed il terzo, inoltre, sono puramente reiterativi di quelli d'appello; mentre il secondo non risulta essere stato proposto in appello, neppure in sede di conclusioni finali. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43053/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris