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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04095/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rilevato il venir meno, nelle more della decisione, della sussistenza di un rapporto esecutivo penale in corso di esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 26 febbraio 2022 al 26 agosto 2022.

Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.

A. Rizzuto, deducendo la violazione degli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo avvisato l'interessato ed il difensore della data di fissazione dell'udienza e provveduto dopo aver sentito il Pubblico ministero, così violando il diritto di difesa e dando luogo a nullità assoluta del provvedimento adottato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c) e 179 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo inapplicabile al caso di specie il principio secondo il quale sussiste l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011), non avendo il ricorrente allegato la sussistenza di un periodo di detenzione sul quale poter operare tale riduzione e dovendo il requisito in esame configurarsi in termini di concretezza e attualità (cfr. Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, dep. 2023, Schillaci, n.m.).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, rilevato il venir meno, nelle more della decisione, della sussistenza di un rapporto esecutivo penale in corso di esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo dal 26 febbraio 2022 al 26 agosto 2022. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. A. Rizzuto, deducendo la violazione degli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., non avendo il giudice a quo avvisato l'interessato ed il difensore della data di fissazione dell'udienza e provveduto dopo aver sentito il Pubblico ministero, così violando il diritto di difesa e dando luogo a nullità assoluta del provvedimento adottato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c) e 179 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo inapplicabile al caso di specie il principio secondo il quale sussiste l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Reho, Rv. 244011), non avendo il ricorrente allegato la sussistenza di un periodo di detenzione sul quale poter operare tale riduzione e dovendo il requisito in esame configurarsi in termini di concretezza e attualità (cfr. Sez. 7, n. 16857 del 10/11/2022, dep. 2023, Schillaci, n.m.). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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