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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 12824/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 30/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del denaro; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lodi in composizione monocratica applicava su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e 2.000 euro di multa, riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 in quella di cui al comma 5 della medesima disposizione, previa concessione di attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Allo stesso in particolare veniva contestata la detenzione a fini di spaccio di grammi 5,7 di Weroina, grammi 27,5 di 5cocaina e 36, 5 di ithashish, oltre che il possesso di tre bilancini di precisione e cellophane utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

In sentenza, il giudice disponeva altresì la confisca della somma di euro 2.085, rinvenuta in possesso dell'indagato, misura non oggetto di accordo tra le parti.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

Lamenta in particolare, con l'unico motivo presentato, la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 448 cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca della somma in sequestro senza che tale somma costituisca profitto del reato contestato, che era di mera detenzione a fini di spaccio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come reiteratamente chiarito dalla Corte (Sez. 6, n. 8890 del 12/12/2021, dep. 2022, Chieik, non massimata, «in caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis)».

Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis, che richiama l'art. 240-bis c.p., espressamente non applicabile nella fattispecie meno grave in esame.

L'art. 73, comma 7-bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez.

Un. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), ma nel caso di specie, in assenza di specifica motivazione sul punto, non appare possibile asserire che la somma in sequestro fosse provento del reato in contestazione ma, semmai, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo, tuttavia non contestate.Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, (sul punto v., ex plurimis, Sez. 6, n. 171119 del 3/11/2021, dep. 2022, Leo, non massimata) «può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399)».

La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lodi affinché proceda a nuova valutazione sul punto.

2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lodi in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 30/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca del denaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lodi in composizione monocratica applicava su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e 2.000 euro di multa, riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 in quella di cui al comma 5 della medesima disposizione, previa concessione di attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Allo stesso in particolare veniva contestata la detenzione a fini di spaccio di grammi 5,7 di Weroina, grammi 27,5 di 5cocaina e 36, 5 di ithashish, oltre che il possesso di tre bilancini di precisione e cellophane utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. In sentenza, il giudice disponeva altresì la confisca della somma di euro 2.085, rinvenuta in possesso dell'indagato, misura non oggetto di accordo tra le parti. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare, con l'unico motivo presentato, la violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 448 cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca della somma in sequestro senza che tale somma costituisca profitto del reato contestato, che era di mera detenzione a fini di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come reiteratamente chiarito dalla Corte (Sez. 6, n. 8890 del 12/12/2021, dep. 2022, Chieik, non massimata, «in caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis)». Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis, che richiama l'art. 240-bis c.p., espressamente non applicabile nella fattispecie meno grave in esame. L'art. 73, comma 7-bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez. Un. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), ma nel caso di specie, in assenza di specifica motivazione sul punto, non appare possibile asserire che la somma in sequestro fosse provento del reato in contestazione ma, semmai, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo, tuttavia non contestate.Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, (sul punto v., ex plurimis, Sez. 6, n. 171119 del 3/11/2021, dep. 2022, Leo, non massimata) «può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399)». La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lodi affinché proceda a nuova valutazione sul punto. 2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lodi in dive
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