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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 46016/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con alcune sentenze divenute irrevocabili.

In particolare, veniva richiesto che i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di L'Aquila il 31 maggio 2017 e il 17 luglio 2017 venissero ritenuti collegati dalla continuazione ai reati per i quali era stata già riconosciuta la continuazione in forza di ordinanza in data 27 gennaio 2020 emessa dal Tribunale di Chieti.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 18 novembre 2020.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui, dopo aver ricordato di aver richiesto l'estensione a ulteriori reati del riconoscimento del vincolo della continuazione già ritenuto dal Tribunale di Chieti con la citata ordinanza del 27 gennaio 2020, sostiene che la Corte di appello di L'Aquila, nell'emettere l'ordinanza del 18 novembre 2020, ora impugnata, abbia errato sia nell'indicare la stessa Corte come autorità che aveva emesso la prima ordinanza; sia nel non considerare che con essa il vincolo era stato riconosciuto anche per reati di truffa - ai quali la richiesta di estensione era riferibile - non solo per reati di violazione di prescrizioni inerenti a misura di prevenzione; sia nel non valutare elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, come la tipologia del bene aggredito, l'arco temporale circoscritto e le finalità predatorie comuni a tutti i reati cui l'istanza era riferita. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. L'esame della motivazione del provvedimento impugnato rende evidente, in primo luogo, che non ha alcun peso, nell'economia della decisione, l'errore materiale nel quale è incorso il giudice dell'esecuzione, nell'indicare la Corte di appello di L'Aquila, anziché il Tribunale di Chieti, come autorità giudiziaria che emise l'ordinanza in data 27 gennaio 2020, di riconoscimento della continuazione fra alcuni reati.

1.2. In secondo luogo, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che il giudice dell'esecuzione ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, sia i reati per i quali la continuazione è stata riconosciuta con l'ordinanza del 27 gennaio 2020, sia gli altri reati indicati nell'istanza.

In proposito, è assorbente rilevare che, a fronte delle congrue osservazioni rese dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza qui impugnata, secondo le quali i reati cui l'istanza è riferita vennero commessi a distanze di tempo notevoli e in località diverse, né sono emersi elementi idonei a far ritenere una programmazione unitaria, il ricorrente si è limitato a doglianze aspecifiche, che si risolvono in una generica confutazione degli aspetti illustrati nel provvedimento suddetto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata in ragione delle questioni dedotte, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 giugno 2021.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con alcune sentenze divenute irrevocabili. In particolare, veniva richiesto che i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di L'Aquila il 31 maggio 2017 e il 17 luglio 2017 venissero ritenuti collegati dalla continuazione ai reati per i quali era stata già riconosciuta la continuazione in forza di ordinanza in data 27 gennaio 2020 emessa dal Tribunale di Chieti. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 18 novembre 2020. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui, dopo aver ricordato di aver richiesto l'estensione a ulteriori reati del riconoscimento del vincolo della continuazione già ritenuto dal Tribunale di Chieti con la citata ordinanza del 27 gennaio 2020, sostiene che la Corte di appello di L'Aquila, nell'emettere l'ordinanza del 18 novembre 2020, ora impugnata, abbia errato sia nell'indicare la stessa Corte come autorità che aveva emesso la prima ordinanza; sia nel non considerare che con essa il vincolo era stato riconosciuto anche per reati di truffa - ai quali la richiesta di estensione era riferibile - non solo per reati di violazione di prescrizioni inerenti a misura di prevenzione; sia nel non valutare elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, come la tipologia del bene aggredito, l'arco temporale circoscritto e le finalità predatorie comuni a tutti i reati cui l'istanza era riferita. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'esame della motivazione del provvedimento impugnato rende evidente, in primo luogo, che non ha alcun peso, nell'economia della decisione, l'errore materiale nel quale è incorso il giudice dell'esecuzione, nell'indicare la Corte di appello di L'Aquila, anziché il Tribunale di Chieti, come autorità giudiziaria che emise l'ordinanza in data 27 gennaio 2020, di riconoscimento della continuazione fra alcuni reati. 1.2. In secondo luogo, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che il giudice dell'esecuzione ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, sia i reati per i quali la continuazione è stata riconosciuta con l'ordinanza del 27 gennaio 2020, sia gli altri reati indicati nell'istanza. In proposito, è assorbente rilevare che, a fronte delle congrue osservazioni rese dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza qui impugnata, secondo le quali i reati cui l'istanza è riferita vennero commessi a distanze di tempo notevoli e in località diverse, né sono emersi elementi idonei a far ritenere una programmazione unitaria, il ricorrente si è limitato a doglianze aspecifiche, che si risolvono in una generica confutazione degli aspetti illustrati nel provvedimento suddetto. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata in ragione delle questioni dedotte, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno 2021. Il Consigliere e
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