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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49428/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non si evincono nel caso in esame dati di fatto dai quali presumere che nel momento dell'inizio della detenzione di stupefacenti, commessa dal 26 settembre 2018 (data di inizio delle intercettazioni) fino al 19 ottobre 2019, Solito avesse anche previsto di porre in essere la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, dandosi atto nella sentenza relativa a detti reati che Solito aveva dichiarato di non essersi fermato perché privo della patente di guida, dunque per una ragione del tutto avulsa dal pregresso reato di detenzione di sostanza stupefacente e comunque occasionata dalla presenza in loco delle forze dell'ordine, non prevista né prevedibile da Solito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'interdipendenza delle condotte di cui alle sentenze - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non si evincono nel caso in esame dati di fatto dai quali presumere che nel momento dell'inizio della detenzione di stupefacenti, commessa dal 26 settembre 2018 (data di inizio delle intercettazioni) fino al 19 ottobre 2019, Solito avesse anche previsto di porre in essere la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, dandosi atto nella sentenza relativa a detti reati che Solito aveva dichiarato di non essersi fermato perché privo della patente di guida, dunque per una ragione del tutto avulsa dal pregresso reato di detenzione di sostanza stupefacente e comunque occasionata dalla presenza in loco delle forze dell'ordine, non prevista né prevedibile da Solito. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'interdipendenza delle condotte di cui alle sentenze - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 49428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris