Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22646/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5920/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Av v.

Giuseppe M.F.

Rapisarda, elettivamente domiciliata presso l’indizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:giudice ordinario –giudizio tributario –ne bis in idem –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ.; –resistente – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; –intimata – avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale del Lazio n. 5391/22/2015,depositata il 19 . 10 .20 15 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5391/22/2015, depositata il 19.10.2015 veniva rigettat o l’ appell o proposto da ll’ agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 3606 / 37 /20 14 che aveva ad oggetto il fermo amministrativo impugnato, tra l’altro, per asseritamancata notifica delle sette cartelle di pagamento sottostanti, nonchéper presunta prescrizione delle imposte dirette e IVA di cui alle cartellesuddette. 2.Il giudice d’appello confermava la decisione resa dal giudice di prime cureritenendo che nel processo fosse stato violato il principio del ne bisin idem , poiché il giudice ordinario, Tribunale di Enna con sentenza n.210/2014 non impugnata né sospesa e notificata all’agente della riscossione anteriormente alla proposizione dell’appello, aveva già annullatoil fermo amministrativo oggetto anche del presente giudizio inmateria tributaria .

3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo due motiv i , mentre il contribuente e la Regione Lazio sono rimast i intimat i .

L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussioneex art.370, comma 1, cod. proc. civ..

Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., l’ error in procedendo commesso dal giudice « là ove la sentenza impugnata fonda il proprio convincimentoesclusivamente su di una sentenza, quella del Tribunale diEnna n.210/14, in Funzione di Giudice del Lavoro, che per motivi di giurisdizione,nonché di competenza, poteva decidere solo sulle carte lle relative a crediti previdenziali, e non certamente relativamente a sanzioniamministrative sottese al preavviso di fermo impugnato, e in ogni caso nulla potendo statuire in merito alle cartelle in materia tributaria e, di conseguenza, in merito al ferm o amministrativo in quantotale» (cfr. p. 13 ricorso).

1.1. La ricorrente si lamenta de l fatto che la CTR, pronunciandosi sull’eccezionedi improcedibilità dell’appello per violazione del principio delne bis in idem , ha ritenuto che il giudice ordinario, Tribunale di Enna sentenza n. 210/2014 , avesse definito la controversia in ordine al preavvisodi fermo amministrativo .

Secondo la ricorrente, al contrario, la sentenza del g iudice del l avoro avrebbe riguardato esclusivamente le cartelle relative a sanzioni amministrative, la cui giurisdizione è attribuita a l g iudice o rdinario, il quale « per il riparto di giurisdizione, potevadecidere solo sulle cartelle relative alle sanzioni amministrative, mentreal g iudice t ributario era demandata la decisione di verificare la validitàdelle cartelle esattoriali per tributi sottese al preavviso di fermo impugnato»(cfr. p. 16 ricorso). 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.Il giudice di seconde cure, esaminata la produzione documentale versata dal contribuente, ha compiuto un preciso accert amento, nel sensoche il Tribunale di Enna « ha annullato il fermo amministrativo n. 097812030000949400,ossia lo stesso che forma oggetto del presente giudizio.

Detta sentenza non è stata né impugnata né sospesa dall’Autorità giudiziaria, benché munita di formula esecutiva e ritualmente notificata a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima della proposizione del presente ricorso in appello avvenuta in data 31.10.2014.

In altri termini l’appellat o aveva formale e sostanziale conoscenza del giudicato che aveva annullato l’impugnato fermo amministrativo e, conseguentemente, va accolta l’eccezione di improcedibilitàe improponibilità sollevata dall’appellato » (cfr. p p . 3 - 4 sentenza). 2.2.Tale accertamento fattuale del giudice e chiaro, ed è nel senso che l’AGO ha annullato interamente il fermo con una sentenza passat a in giudicato ex art.2909 cod. civ. .

La ricorrente con il mezzo di impugnazionein disamina impinge in tale accertamento, asserendo che lasentenza del g iudice del l avoro, posta dal giudice di seconde cure a fondamento de l rigetto dell’appello, si riferi rebbe soltanto a quell a parte d ell e cartelle di pagamento sottese al fermo amministrativo afferentea contributi rientranti nella giurisidizione del g iudice ordinario confunzioni di giudice del lavoro e non anche a quelle relative a debiti tributari del contribuente .

Tuttavia , non solo non allega al ricorso per cassazionela sentenza in questione , ma neppure ne trascrive le parti rilevanti dalle quali si possa evincere la fondatezza della proposta censura, impedendo così a questa Corte di verificare se la prospettazionedi parte sia corretta o meno, ossia se il g iudice o rdinario nelsuddetto titolo giudiziale definitivo si sia pronunciato entro o oltre ilperimetro della sua giurisdizione . 2.3.A fronte dell’ accertamento circostanziato contenuto nella sentenza impugnata,il ricorso per cassazione è aspecifico e non tiene conto del fattoche le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilitàa quanto pronunciato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura la « violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 c od . c iv . in relazione all’art. 360 1° comma n.3 c od . p roc . c iv .

Omessa o comunque insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia » , per avere il giudice di seconde curedichiarato la prescrizione dei crediti tributari sottesi al preavviso di fermo amministrativo impugnato, « viziando la decisione con un evidentedifetto di motivazione, non specificando, nel dettaglio, quali fossero,eventualmente, i tributi prescritti, con ciò incorrendo nel vizio di omessa o carente motivazione su di un punto decisivo della controversia»(cfr. p p . 16 - 18 ricorso). 4.Il motivo è inammissibile.

4.1. La censura è anzitutto inammissibile quanto alla tecnica di formulazionenella parte in cui fa riferimento all’omessa o insufficiente motivazione.L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applicanei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012 .

La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 19 ottobre 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionaledeve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giud izio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio» come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilitàd el motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutatoquadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19881del 2014).

4.2. La doglianza e, altresì, inammissibile anche nella parte in cui si riferiscealla dedotta violazione di legge, per avere la CTR dichiarato la prescrizionenonostante l ’asserita presenza di atti interruttivi intermedi trale cartelle sottese al fermo e quest’ultimo .

La parte di censura in disaminain primo luogo si concentra non su una ratio decidendi bensì suun mero obiter dictum , dal momento che la antecedente statuizione sulne bis in idem ha già spogliato il giudice del potere di decidere nel meritosulla controversia .

Inoltre, secondo una tecnica redazionale comune al primo motivo, anche la presente censura è affetta da difetto di specificità e localizzazione,perché la ricorrente non riproduce né allega le notifiche ditali singoli atti intermedi, limitandosi genericamente ad indicare in calce al ricorso di aver allega to il fascicolo del precedente grado di giudizio e lasciando alla Corte il compito di ricercare l’eventuale presenza di atti interruttivi effettivamente notificati , adempimento precluso anche perché risulta confusa la stessa corrispondenza tra le cartelledi pagamento e le relative notifiche.

5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzionedegli intimati e di effettivo svolgimento di attività difensiva daparte dell’ unica resistente costituita, l’ Agenzia delle entrate.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso .

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5920/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Av v. Giuseppe M.F. Rapisarda, elettivamente domiciliata presso l’indizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:giudice ordinario –giudizio tributario –ne bis in idem –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ.; –resistente – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; –intimata – avversola sentenza della Co mmissione tributaria regionale del Lazio n. 5391/22/2015,depositata il 19 . 10 .20 15 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5391/22/2015, depositata il 19.10.2015 veniva rigettat o l’ appell o proposto da ll’ agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 3606 / 37 /20 14 che aveva ad oggetto il fermo amministrativo impugnato, tra l’altro, per asseritamancata notifica delle sette cartelle di pagamento sottostanti, nonchéper presunta prescrizione delle imposte dirette e IVA di cui alle cartellesuddette. 2.Il giudice d’appello confermava la decisione resa dal giudice di prime cureritenendo che nel processo fosse stato violato il principio del ne bisin idem , poiché il giudice ordinario, Tribunale di Enna con sentenza n.210/2014 non impugnata né sospesa e notificata all’agente della riscossione anteriormente alla proposizione dell’appello, aveva già annullatoil fermo amministrativo oggetto anche del presente giudizio inmateria tributaria . 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo due motiv i , mentre il contribuente e la Regione Lazio sono rimast i intimat i . L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussioneex art.370, comma 1, cod. proc. civ.. Consideratoche: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., l’ error in procedendo commesso dal giudice « là ove la sentenza impugnata fonda il proprio convincimentoesclusivamente su di una sentenza, quella del Tribunale diEnna n.210/14, in Funzione di Giudice del Lavoro, che per motivi di giurisdizione,nonché di competenza, poteva decidere solo sulle carte lle relative a crediti previdenziali, e non certamente relativamente a sanzioniamministrative sottese al preavviso di fermo impugnato, e in ogni caso nulla potendo statuire in merito alle cartelle in materia tributaria e, di conseguenza, in merito al ferm o amministrativo in quantotale» (cfr. p. 13 ricorso). 1.1. La ricorrente si lamenta de l fatto che la CTR, pronunciandosi sull’eccezionedi improcedibilità dell’appello per violazione del principio delne bis in idem , ha ritenuto che il giudice ordinario, Tribunale di Enna sentenza n. 210/2014 , avesse definito la controversia in ordine al preavvisodi fermo amministrativo . Secondo la ricorrente, al contrario, la sentenza del g iudice del l avoro avrebbe riguardato esclusivamente le cartelle relative a sanzioni amministrative, la cui giurisdizione è attribuita a l g iudice o rdinario, il quale « per il riparto di giurisdizione, potevadecidere solo sulle cartelle relative alle sanzioni amministrative, mentreal g iudice t ributario era demandata la decisione di verificare la validitàdelle cartelle esattoriali per tributi sottese al preavviso di fermo impugnato»(cfr. p. 16 ricorso). 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.Il giudice di seconde cure, esaminata la produzione documentale versata dal contribuente, ha compiuto un preciso accert amento, nel sensoche il Tribunale di Enna « ha annullato il fermo amministrativo n. 097812030000949400,ossia lo stesso che forma oggetto del presente giudizio. Detta sentenza non è stata né impugnata né sospesa dall’Autorità giudiziaria, benché munita di formula esecutiva e ritualmente notificata a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima della proposizione del presente ricorso in appello avvenuta in data 31.10.2014. In altri termini l’appellat o aveva formale e sostanziale conoscenza del giudicato che aveva annullato l’impugnato fermo amministrativo e, conseguentemente, va accolta l’eccezione di improcedibilitàe improponibilità sollevata dall’appellato » (cfr. p p . 3 - 4 sentenza). 2.2.Tale accertamento fattuale del giudice e chiaro, ed è nel senso che l’AGO ha annullato interamente il fermo con una sentenza passat a in giudicato ex art.2909 cod. civ. . La ricorrente con il mezzo di impugnazionein disamina impinge in tale accertamento, asserendo che lasentenza del g iudice del l avoro, posta dal giudice di seconde cure a fondamento de l rigetto dell’appello, si riferi rebbe soltanto a quell a parte d ell e cartelle di pagamento sottese al fermo amministrativo afferentea contributi rientranti nella giurisidizione del g iudice ordinario confunzioni di giudice del lavoro e non anche a quelle relative a debiti tributari del contribuente . Tuttavia , non solo non allega al ricorso per cassazionela sentenza in questione , ma neppure ne trascrive le parti rilevanti dalle quali si possa evincere la fondatezza della proposta censura, impedendo così a questa Corte di verificare se la prospettazionedi parte sia corretta o meno, ossia se il g iudice o rdinario nelsuddetto titolo giudiziale definitivo si sia pronunciato entro o oltre ilperimetro della sua giurisdizione . 2.3.A fronte dell’ accertamento circostanziato contenuto nella sentenza impugnata,il ricorso per cassazione è aspecifico e non tiene conto del fattoche le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilitàa quanto pronunciato. 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura la « violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 c od . c iv . in relazione all’art. 360 1° comma n.3 c od . p roc . c iv . Omessa o comunque insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia » , per avere il giudice di seconde curedichiarato la prescrizione dei crediti tributari sottesi al preavviso di fermo amministrativo impugnato, « viziando la decisione con un evidentedifetto di motivazione, non specificando, nel dettaglio, quali fossero,eventualmente, i tributi prescritti, con ciò incorrendo nel vizio di omessa o carente motivazione su di un punto decisivo della controversia»(cfr. p p . 16 - 18 ricorso). 4.Il motivo è inammissibile. 4.1. La censura è anzitutto inammissibile quanto alla tecnica di formulazionenella parte in cui fa riferimento all’omessa o insufficiente motivazione.L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applicanei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012 . La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 19 ottobre 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionaledeve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giud izio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo per il giudizio» come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilitàd el motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutatoquadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881del 2014). 4.2. La doglianza e, altresì, inammissibile anche nella parte in cui si riferiscealla dedotta violazione di legge, per avere la CTR dichiarato la prescrizionenonostante l ’asserita presenza di atti interruttivi intermedi trale cartelle sottese al fermo e quest’ultimo . La parte di censura in disaminain primo luogo si concentra non su una ratio decidendi bensì suun mero obiter dictum , dal momento che la antecedente statuizione sulne bis in idem ha già spogliato il giudice del potere di decidere nel meritosulla controversia . Inoltre, secondo una tecnica redazionale comune al primo motivo, anche la presente censura è affetta da difetto di specificità e localizzazione,perché la ricorrente non riproduce né allega le notifiche ditali singoli atti intermedi, limitandosi genericamente ad indicare in calce al ricorso di aver allega to il fascicolo del precedente grado di giudizio e lasciando alla Corte il compito di ricercare l’eventuale presenza di atti interruttivi effettivamente notificati , adempimento precluso anche perché risulta confusa la stessa corrispondenza tra le cartelledi pagamento e le relative notifiche. 5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzionedegli intimati e di effettivo svolgimento di attività difensiva daparte dell’ unica resistente costituita, l’ Agenzia delle entrate. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 d
Sentenza Cassazione n. 22646/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris