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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 27406/2024

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l.

Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23833/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll ’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti al ricorso incidentale- per la cassazione della sentenza n. 558/2019 del la CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, Sez.

SASSARI, depositata il 17 dicembre 2019; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 luglio2024 dal [OSCURATO:PERSONA] ; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale , ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta; udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pe r delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Nuoro,[OSCURATO:PERSONA], deducendo che: -quale figlio ed erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], era titolare, insieme alla madre [OSCURATO:PERSONA] e al fratello [OSCURATO:PERSONA], di una quota pari a ¼ dell’immobile oggetto di comunione pro indiviso sito in [OSCURATO:PERSONA] di Dorgali , Via del [OSCURATO:PERSONA] n.10, nonché P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell’azienda ivi esercitata, avente ad oggetto l’attività di bar e gelateria, e della relativa licenza; - degli altri ¾ erano titolari i fratelli del suo defunto padre , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ognuno proprietario di ¼; - il 10 aprile 1997, i quattro comunisti pro indiviso (i germani Fancello) avevano stipulato tra loro due negozi giuridici , i quali avrebbero avuto effetto con decorrenza dal 1° maggio 1997; con il primo, denominato “convenzione familiare”, dato atto della comproprietà dell’immobile e dell’azienda, avevano convenuto che la licenza fosse trasferita a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), cheavrebbe gestito l’attività per un periodo di sei anni, il quale, ove non fosse pervenuta, almeno sei mesi prima della scadenza, la dichiarazione di volontà di altro comproprietario di subentrare nella gestione, sarebbe stato prorogato per altri sei anni; con il secondo negozio giuridico, denominato “contratto di locazione commerciale-comodato”, [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] la propria quota dell’immobile (¼) verso un canone annuo di Lire 12.000.000, mentre gli altri comunisti le avevano concesso le restanti quote in comodato gratuito; in relazione alla locazione era stato stabilito che la conduttrice si obbligava a gestirel’attività per il periodo di sei anni e che il locatore (o un suo familiare), ove avesse voluto subentrarein questa gestione, avrebbe dovuto dare disdetta della locazione almeno sei mesi prima dellascadenza del detto peri o do, vincolandosi a sua volta per il periodo di sei anni, mediante la stipulazione di nuovo contratto di locazione, alle medesime condizioni maa parti invertite; P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani -egli, dopo la morte del padre, unitamente alla madre e al fratello, aveva inviato disdetta in data 23 aprile 2008, ma la conduttrice si era rifiutata di rilasciargli l’immobile e l’azienda, continuando a detenerli illecitamente dopo il 1° maggio 2009.

Sulla base di queste deduzioni,[OSCURATO:PERSONA] domandò che, dichiarata l’occupazione sine titulo da parte di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fosse condannata al rilascio dell’immobile e dell’azienda in suo favoree a “ volturare” la licenza commerciale, al fine di consentirgli di subentrare nell’eserciziodell’attività imprenditrice, nonché, infine, al pagamento dell’indennità di occupazione, dalla scadenza del contratto di locazione all’attualità.

Costituitasi la convenuta, acquisita documentazione e intervenuti nel processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Nuoro, con sentenza non definitiva n.19/2014, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione e condannò la convenuta al rilascio dell’immobile e dell’azienda, nonché a “volturare” l’autorizzazione amministrativa in favore dell’attore; in ottemperanza a questa prima sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in data 26 maggio 2014, restituì l’immobile e l’azienda.

Con sentenza definitiva n. 383/2018, il Tribunale,inoltre,condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidando a favore di GianfrancoFancello la somma di Euro 22.370,94, oltre accessori. 2.Avverso entramb e le pronunce , [OSCURATO:PERSONA] propose appello, al quale, nel contraddittorio anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisté [OSCURATO:PERSONA] , proponendo altresì appello incidentale.

La Corte d’appello di Cagliari, Sez.

Sassari, con sentenza 17 dicembre 2019, n. 558, in accoglimento del gravame principale, P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ritenuto inammissibile quello incidentale, ha rigettato le domande proposte da Gianfranco F a n cello, condannandolo , in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese dei d ue gradi di giudizio.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in base alla scrittura privata sottoscritta da tutti i fratelli Fancello in data 10 aprile 1997, mentre il contratto di locazione concluso da [OSCURATO:PERSONA] con il cognato [OSCURATO:PERSONA] aveva una scadenza fissata al 1° maggio 2009 (data della fine del secondo sessennio), invece il contratto di comodato gratuito stipulato dalla stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con gli altri comproprietari dell’immobile e dell’azienda (il marito [OSCURATO:PERSONA] e le cognate Sebastiana e [OSCURATO:PERSONA]) non prevedeva altrettale termine; pertanto, alla scadenza dellalocazione, era bensì venuto meno il titolo di detenzione fondato su questo contratto (peraltro , circoscritt o alla quota ideale di ¼ del bene), ma era rimasto efficace il diverso titolo fondato sul comodato gratuito (avente invece ad oggetto i ¾ del bene medesimo, sulla base di una manifestazione di volontà riferibile alla maggioranza dei comunisti); dunque, la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], fondata su tale diverso titolo, valido ed efficace, non poteva reputarsi illecita; II- oltre alla scrittura privata del 1997, dovevano essere considerate le ulteriori dichiarazioni non contestate a firma dei fratelli Fancello prodotte in giudizio dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con le quali i comodanti avevano manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, dichiarando il loro espresso dissenso al subentro in essa di [OSCURATO:PERSONA] e «negando potere alla iniziativa» di quest’ultimo, il quale, quindi, non P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avrebbepotuto «richiedere il rilascio del locale alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, in quanto da essa legittimamente detenuto ad altro titolo».

3. Per la cassazione della sentenza della Corte sarda ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale tardivo fondato su tre motivi.

Al ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] rispondono, con distinti controricorsi, oltre al ricorrente principale, gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 3 gennaio 2024, n. 137.

Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.

Il ricorrente principale e la controricorrente/ricorrente incidentale, che avevano giàdepositato memorie in vista dell’adunanza camerale, hanno depositato ulteriori memorie per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorso principale v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ. : la violazione degli artt. 1810, 1362e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.; la violazione dell’art.1372 cod. civ.; la violazione dell’art. 1102 cod. civ.; la violazione degli artt.1591 e 820 cod. civ.; la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..

Il motivo si articola in cinque sub-motivi.

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani A.1.a.Con il primo sub-motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1810, 1362 e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] legittimata a continuare nel la detenzione dell’immobile e dell’azienda , pur dopo la scadenza della locazione, inforza del diverso titolo rappresentato dal comodato.

Deduce, da un lato, che il terminedel comodato, pur non essendo stato espressamenteconvenuto, avrebbe dovuto essere individuato, ai sensi dell’art.1810 cod. civ., in considerazionedell’uso a cui l’immobile e l’azienda erano destinati (attività commerciale di bar e gelateria ) e sarebbe stato pertanto coincidente con quello fissato al connesso contratto di locazione, la scadenza del quale, a seguito di rituale disdetta, avrebbe precluso alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nel predetto uso, invista del subentro del locatore.

Sostiene, dall’altro lato, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’«effettiva comune intenzione dei contraenti (i quattro fratelli Fancello e la [OSCURATO:PERSONA]) c o me risultante dal Contratto di locazione commercialee dalla [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo letterale, sistematicoe teleologico, laddove [sarebbero] state disconosciute … le pattuizionisecondo le quali i comproprietari di localie azienda di bar gelateria, per evidenti ragioni di equità, avevano previsto una turnazionedi sei anni, da parte di ciascun ceppo familiare riconducibile ai d ue fratelli maschi, nella gestione dell’ attività commerciale».

Evidenzia, infine , che, in ogni caso, il comodato sarebbe stato circoscrittoal solo locale, nei limiti di ¾ di esso, per modo che, dopo la cessazione della locazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani detenuto abusivamente il restante ¼del locale e tutti i beni costituenti l’azienda, a cui il comodatonon si estendeva.

A.1.a.1.

Il primo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile.

Èinfondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art.1810 cod. civ..

Nel contratto di comodato, il termine finale può, ai sensi dell a norma appena citata, risultare dall’uso a cui la cosa deve essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario (Cass., Sez.

Un., 09/02/2011, n. 3168).

L’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile, lungi dall’avere in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, si presta, al contrario, ad essere considerato oggettivamente come uso avente una durata indeterminata, salva la sussistenza di particolari prescrizionio di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla (Cass. 25/06/2013, n. 15877).

Pertanto, la circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale (nella specie, di bar e gelateria) non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché, se, per un verso, il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività (Cass.18/11/2014, n. 24468; Cass. 15/10/2020, n. 22309), per altro verso il comodatario, in difetto di tale richiesta,può proseguire nella – lecita, benché precaria –detenzione del bene.

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sub-motivo in esame è, invece inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ. e 1362 e ss. cod. civ.

Con riguardoalla censura per violazione dell’art. 12 delle preleggi, è sufficiente osservare che esso costituisce un canone interpretativo delle norme giuridiche e non dei contratti,sicché indebitamente la sua violazione è stata posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione.

La censura per violazionedegli artt. 1362 e ss. cod. civ.– formulata sull’assunto che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la comune intenzione dei contraenti e disconosciuto le pattuizioni intercorse tra le parti in relazione al la durata , al contenuto e al la reciproca connessione e dipendenza dei contratti di locazione e di comodato – om ette invece di considerare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass.22/06/2005, n. 13399).

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può, peraltro, risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto che il contratto di comodato avesse ad oggetto sia l’immobile che l’azienda e che, diversamente dalla locazione, non contenesse la fissazione di un termine di durata, traendone l’implicazione che , al momento della scadenza della locazione, non era venuta meno la legittimazione di MariangelaFronteddu a detenere il locale e i beni aziendali, stante la perdurante validità edefficacia di un titolo che trovava fondamento in un negozio giuridico posto in essere dai ¾ dei partecipanti alla proprietàindivisa degli stessi.

A.1.a.1.a.

Il giudizio di plausibilità dell’interpretazione fornita nella fattispecie dal giudice del merito, diretta a reputare ricompresa nel contratto di comodato (oltre l’immobile, anche) l’azienda, postula la soluzione positiva della questione di diritto se l’azienda possa formare oggetto di tale negozio giuridico.

La questione trova il suo fondamento dogmatico nel rilievo che l’art.1803 cod. civ., nel fissare la nozione del comodato,individua l’oggetto di esso nella «cosa mobile o immobile», ciò che potrebbe indurre a d escludere che possano essere dedotti in comodato beni non rientranti nel genus delle res materiali , nelle due species di cose mobili ed immobili (art. 812 cod. civ.) o non ricondotti ad una di esse per espressa estensione normativa (come nel caso dell’art. 814 cod. civ.), P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani né costituenti (in quanto cose mobili appartenenti ad un'unica persona ed aventi destinazione unitaria: art. 816 cod. civ.) una mera universitas rerum, bensì integranti beni(anche) di natura immateriale o ideale, come appunto l’azienda, la quale, per ormai prevalsaopinione dottrinale, recepita dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. , sent. 13/09/2023, n. 26450), costituisce una universitas iurium , ovverosia un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dall a loro unità funzionale, in quanto organizzati in funzione dell’esercizio dell’attività imprenditrice.

La soluzione estensiva della questione –tra l’altro, talvolta persino data per scontata nella giurisprudenza di questa C orte (cfr., ad es., Cass.19/07/2000, n.9460; Cass. 19/08/1991, n. 8907; Cass.06/06/1987, n.4949) –trova conforto, come analiticamente osservato dal Pubblico Ministero, in due ordini di argomentazioni: da un lato, quella che muove dalla natura dell’azienda quale bene autonomo (universitas), distinto dai singoli elementi che la compongono (cfr., in tal senso, già Cass. n.2673 del 1956), come tale suscettibiledi formare oggetto di diritti e situazioni giuridiche soggettive reali e personali (proprietà, usufrutto, possesso, detenzione), a seguitodi atti dispositivi derivativi (locazione, vendita) o di acquisto a titolo originario (usucapione); dall’altro lato , quella che muove dall’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1803 cod. civ., che risulterebbe altrimenti in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., atteso che l’esclusione della facoltà del proprietariodell’azienda di tra s ferirne temporaneamente a terzi la detenzione qualificata a titolo gratuito (mediante comodato), oltre che lesiva della libertà di iniziativa economica privata e del connesso diritto di autonomia contrattuale, sarebbe altresì irragionevole a fronte del riconoscimento normativo P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani della diversa ma omologa facoltà di realizzare tale temporaneo trasferimento a titolo oneroso(mediante affitto dell’azienda: art. 2562 cod. civ.; artt. 27 e 36 legge n. 392 del 1978).

Entrambi gli ordini di argomentazioni che sorreggono la tesi estensiva, però, non si confrontano con il substrato dogmatico di quella posta a fondamento della contraria tesi restrittiva, perché non discutono (né, quindi, confutano) l’esattezza del rilievo secondo cui l a definizione dell’oggetto del contratto di comodato, effettuata dall’art.1803 cod. civ. mediante riferimento alla « cos a mobil e o immobile», necessariamente riconduce, stante l’inequivocità dell’espressione,alla categoria dei beni ma te riali , secondo la comune accezione deltermine cosa (res), nelle due species in cui tal e genus è classificato dall’art. 812 cod. civ..

L’esattezza di questo rilievo può essere discussa – e il suo fondamento efficacemente confutato – se si consider a che nella tradizione normativa privatistica italiana non si rinviene la tendenzaa costruire, sul piano positivo, la nozione giuridica di “ cosa ” , quanto piuttosto la diversatendenza a costruire la nozione giuridica di “bene ”.

Nell’ambito di questa costruzione, il termine “cosa” assume un ruolo strumentale, concorrendo, quale elemento della fattispecie, a definire la nozione di “bene” sulla base del significato mobile da esso assunto nell’evoluzione dellarealtà socio-economica.

Il termine “cosa” concorre così a definire la nozione di “bene” sia nel codice civile del 1865 che in quello del 1942.

Ma,mentre nel primo (imperniato sulla centralità statica del diritto dominicale),la detta nozione è indissolubilmente legata ai due concetti della materialità e dell’idoneità a formare oggetto di proprietà(art. 406 cod. civ. 1865: “Tuttele cose che possono formare oggetto di proprietà P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani pubblica o privata,sono beni immobili o mobili”), nel secondo (fondato sulla centralità dinamica dell’impresa), pur continuandosi ad agganciareil concetto di bene al termine cosa , viene tuttavia eliminato il riferimento al diritto di proprietà, ampliando il predettoconcetto sino a ricomprendere l’oggetto di tutti i diritti, non solo di quello dominicale (art.810 cod. civ . 1942 : “ S ono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”).

È stato notato in dottrina che,nel passaggio dall’art. 406 co d. civ . 1865 all’art. 810 cod. civ. 1942, il legislatore ha compiuto un passo troppo breve, in quanto, pur avvertendoil limite della nozione di “ bene ” contenuta nella prima disposizione – limite res o manifest o dalla legislazione speciale introdotta nel periodo di transizione tra i vecchi e il nuovo codice (in particolare, dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 edalla legge 22 aprile 1941, n. 633, rispettivamente in tema di invenzioni industriali, protette con il diritto di brevetto, e di opere dell’ingegno, protette con il diritto di autore), la quale poneva in luce l’esistenza di beni immateriali, ossia di utilità che, pur non essendo cose, erano tuttavia in grado di soddisfare bisogni umani, e dunque di porsi come punto di riferimento oggettivo di interessi privati che l’ordinamento poteva reputare meritevoli di tutela –tuttavia non sarebbe riuscito ad allontanarsi dalla tradizionale concezione materialistica, sganciando il concetto di bene dal riferimento allafisicità delle res.

Ne sarebbe derivato il recepimento, all’inizio del Libro III del nuovo codice civile, di una nozione incompleta e contraddittoria di bene giuridico, insufficiente a ricomprendere la più ampia fenomenologia che, già all’epocadell’entrata in vigore della nuova fonte normativa, si riscontrava nel vivo delle relazioni economiche e che sarebbe stata in P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani parte recepita dallo stesso codice nel Libro IV, attraverso la tipizzazione delle più rilevanti fattispecie contrattuali.

Mentre in queste figure negoziali sarebbero state rappresentate relazioni economico-giuridiche in cui il punto di riferimento oggettivo dell’interesse delle parti era costituito (anche) da utilità immateriali o ideali, quali, ad es. un’attività (art. 1703 c od. civ. ) o un risultato (art.1655 cod. civ. ), la nozione formale di bene , pur allargata a ricomprendere l’oggetto di tutti i diritti e non solo di quello di proprietà, avrebbe continuato ad essere circoscritta alle sole cose materiali (art.810 cod.civ.).

La mancanza di una soddisfacente nozione di bene giuridico nel Libro III– è stato ulteriormente notato – avrebbe indotto il legislatore ad omettere, nella parte del Libro IV dedicata ai requisiti costitutivi del contratto (art.1325 ss. cod. civ.), la definizione di quello, tra i predetti requisiti, che avrebbe dovuto indicare il punto di riferimento oggettivo degli interessi perseguiti dalle parti del rapporto negoziale.

In tal modo, la nozione di oggetto del contratto, accolta dal nuovo codice, sarebbe risultata bensì rigorosamente delimitata con riguardo ai suoi necessari attributi (art.1346 cod. civ.) ma non anche definita quanto alla sua essenza, con risultati deprecabili, sul piano dell’unità concettuale complessiva del sistema, desumibili dal mancato raccordo – e spesso persino dalla reciproca contraddittorietà – tra le singole norme.

Così, ad es., nella disciplina della vendita(che, in quanto contratto consensuale ad effetti reali , produce il trasferimento della proprietà della cosa al momento della prestazione del consenso ), l’oggetto, anziché essere individuato nella cosa venduta, vi e ne individuato proprio nel suo trasferimento (art. 1470 cod. civ. : “ L a vendita è il P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani contratto che ha per oggetto il trasferimento … ”) , con evid ente confusione tra l’oggettoe l’effetto del contratto .

Al riguardo, è quasi sconcertante rilevare che, al contrario, nella vendita di cosa futura , il trasferimento (che, quale programma da realizzare in conseguenza degli effetti meramente obbligatori della fattispecie, si presterebbe, con maggior confortodogmatico, ad essere identificato come l’ oggetto del negozio , non essendone l’immediato effetto) lascia invece il posto alla cosa (art. 1472 cod. civ. : “ Nella vendita che ha per oggettoun cosa futura…”), con la conseguenza che, alla stregua della disciplina positiva, mentre non costituisce oggetto della vendita la “cosa presente”, lo è, invece, la “cosa futura”.

Il che, se si vuole, evidenziaun’ulteriore aporia sistematica, ove si si pensiche, invece , nella disciplina generale del contratto, le “ cose future”vengono piuttosto identificate con l’oggetto della prestazione , la quale viene a sua volta identificata con l’oggetto del contratto (art.1348 cod. civ.), mentre, nella disciplina generale dell’obbligazione, la prestazione viene identificata, più generalmente, con l’oggetto dell’obbligazione (art.1174 c od. civ. ), e non del contratto, che dell’obbligazione costituisce una delle possibili fonti (art.1173 cod. civ.).

A.1.a.1.b.

Senza ulteriormente indulgere sulle implicazioni che la dottrina ha desunto dalla nozione di “bene” contenuta nell’art. 810 cod. civ. (con particolare riguardo alla incongruente disciplina positiva dell’oggetto del contratto), è peraltro evidente che la perdurante connessione normativatra il concetto giuridico di “bene” e l’idea socio- economica di “cosa”, se, perun verso, limita la portata del primo, per l’altroamplia la portata del la second a .

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],infatti, nelle stesse figure contrattuali tipizzate – prima ancora che nella legislazione speciale e nel le figure negoziali atipiche che fioriscono nella realtà sociale – sono rappresentate relazioni economico-giuridiche in cui il punto di riferimento oggettivo dell’interesse delle parti è costituito da utilità immateriali, è evidente che la categoria delle “cose”, quali entità idonee a formare oggetto, oltre che del diritto di proprietà (e, più in generale , di situazioni giuridiche soggettive finali ) , anche di altri diritti (e quindi pure di situazioni giuridiche soggettive strumentali ) , va ampliata oltre l’orizzonte tradizionale delle resfisiche e materiali , per ri comprendervi tutte le utilità ideali o immateriali costituenti possibili punti di riferimento di altrettanti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Tra queste utilità possono essere dedotte incomodato tutte quelle idonee a formare oggetto di un a situazione giuridica soggettiva riconducibile alladetenzione a seguito di una vicenda assimilabile alla traditiodi una res infungibile e inconsumabile, le quali devono reputarsi tendenzialmente soggette, in mancanza di diversa previsione , alla disciplina dei beni mobili(arg. ex art. 813, ult. parte, cod. civ.).

Il rilievo secondo cui nella nozione di “cose mobili o immobili” di cui all’art. 1803 cod. civ. rientrano soltanto i beni materiali tradizionalmente ascritti alla categoria fisica delle res è , dunque, dogmaticamente inesatto, confermandos i , pertanto , che l’azienda, quale universitas iurium, comprensiva non solo di res materiali ma anche di beni ideali e rapporti giuridici , unitariamente organizzati in funzionedell’esercizio dell’attività imprenditrice, può formare oggetto del detto contratto reale.

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani A.1.a.1.c.

La positiva soluzione della questione di diritto circa l’idoneità dell’ universitas azi e ndale a formare oggetto del cont r atto di comodato, conferma la plausibilità dell’ interpretazione de i contratti fornita dal giudice del merito nellavicenda in esame.

Tale circostanza esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa.

La doglianza in esame appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte d’appello e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione dei negozi giuridici stipulati tra le parti.

A.1.b.

Con il secondo sub - motivo del primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione dell’art.1372 cod. civ., deducendosi che la Corte di appello avrebbe “ erroneamente disconosciuto” l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], nonché delle cognate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],alle obbligazioni derivanti dai contratti di convenzione familiare e di locazione commerciale.

A.1.c.

Con il terzo sub - motivo del primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.1102 cod. civ., per essergli stato impedito di usare la quota parte di sua proprietà del bene comune; la sentenza d’appello è criticata per essere stata disapplicata la regola secondo cui ciascun proprietario ha diritto di servirsi della cosa comune.

A.1.c.1.

Il secondo e il terzo sub - motivo del primo motivo del ricorso principaledevono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Essi sono inammissibili.

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugnata si fonda, come si è veduto, su una duplice ratio decidendi, l’una concernente la qualificazione della condotta di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] come condotta lecita, l’altra concernentei poteri di [OSCURATO:PERSONA], cui è stata negata la facoltà di ottenere il rilasciodel locale e dei beni aziendali.

La prima ratio decidendi si basa, a s ua volta, sulla ritenuta perdurante efficacia di un titolo di detenzione validamente conferito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dalla maggioranza dei partecipanti alla comproprietàindivisa dei beni, ovverosia il contratto di comodato che, nella plausibile –e pertanto insindacabile – interpretazione del giudice del merito, aveva ad oggetto sia il locale che i beni aziendali e, diversamente dalla locazione, non conteneva la fissazione di un termine.

La seconda ratio decidendi si basa sulla considerazione , oltre che dei negozi giuridici del 1997 (convenzione familiare e locazione commerciale-comodato), anche delle altre scritture non contestate a firma dei fratelli Fancello, prodotte in giudizio daMariangela [OSCURATO:PERSONA], con le quali i comodanti, non solo avevano manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, ma avevano dichiarato il loro espresso dissenso al subentro in essa di [OSCURATO:PERSONA], «negando potere alla iniziativa» di quest’ultimo, e dunque privandolo del potere di richiedere il rilascio del locale e dei beni aziendali alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, stante il principio per cui il singolo comunista non può porre in essere atti, processuali o sostanziali, inerenti alla gestione o alla disposizione del bene comune, ove risulti l’ espressa volontà contraria degli altri comproprietari; volontà, tra l’altro, saldatasi, nella fattispecie, in quella della maggioranza qualificata – ¾ – dei P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani partecipantialla comunione (è stata citata, in proposito, la sentenza di questa Corten.9556 del 2017).

Mentrela prima ratio decidendi è stata c ensurata ( peraltro , come si è veduto, con doglianze in parte infondate e in parte inammissibil i ) con il primo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale, la secondaratio decidendi non trova alcuna adeguata censura nel detto ricorso.

In particolare, con essa non si confrontano il secondo e il terzo sub- motivodel primo motivo, i quali introducono nel giudizio i temi, del tutto estranei al fondamento della decisone impugnata , dell’ uso della cosa comune e dell’inadempimento de lle obbligazioni nascenti dai contrattidi convenzione familiare e di locazione commerciale.

La censura per violazione dell’art.1102 cod. civ. è inammissibile,in quanto la causa petendi della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] non trovavafondamento nel diritto di uso della cosa comune , bensì nel diverso dirittodi disporre della quota e di cedere il godimento della cosa nei limiti di essa (art.1103 cod. civ.) ; diritto che il dante causa delricorrente principale aveva esercitato mediante la stipula del contrattodi locazione.

Del pariinammissibile è la censura per violazione dell’art.1372 cod. civ. – formulata sull’assunto che la Corte territoriale avrebb e “erroneamente disconosciuto” ( recte : non avrebbe sanzionato) l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], nonché delle cognate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , alle obbligazioni derivanti dai contratti di convenzione familiare e di locazione commerciale–, dal momento che il petitum della domanda proposta dal ricorrente non consisteva né nella risoluzione per i n ademp imento di quei contratti, né tanto meno nella richiesta di una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani contratto di locazione a partiinvertite che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (quale coniuge ed erede di S alvatore Vi n cenz o Fancello) si sarebbe indebitamente rifiu tata di stipulare con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, la domanda formulata da Gianfranco F ancello non trovava fondamento nell’inadempimento d i [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di procedere alla novazione del rapporto con (gli eredi di) [OSCURATO:PERSONA] mediante inversione delle parti della locazione avente ad oggetto la quota ideale di ¼ dei beni comuni (inadempimento che avrebbe potuto essere invocato a presupposto di un’azione risolutiva o di una richiesta di sentenza ex art.2932 cod. civ., avente adoggetto il non concluso contratto di locazione a parti invertite circoscritto alla suddetta quota), ma trovava fondamento, per un verso, nell’accertamentodell’illiceità della condotta di detenzione della conduttrice e, per l’altro , in quello della sussistenza del potere del locatore di domandare il rilasciodel bene oggetto di proprietà indivisa, sicché, mentre debitamente il giudice del merito ha condotto la sua indagine su entrambi tali profili, invece inammissibilmente il ricorrente ha omessodi censurare la ratio decidendi negativa , relativa al secondo di essi.

Ne discende l’inammissibilità delle doglianze in esame, contenute nel secondo e nel terzo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale.

A.1.d.

Con il quarto sub - motivo del primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 1591 e 820 cod. civ, per essere stata dalla Corte di merito erroneamente esclusa la sussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere i danni per ritardatarestituzione e i frutti civili.

P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani A.1.d.1.Il quarto sub-motivo è assorbito dalla pronuncia di rigetto del primo, alquale – come si è sopra veduto – ha resistito la statuizione del giudice d’appello diretta a qualificare come lecita la perdurante detenzione del locale dei beni aziendalida parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur dopo la scadenza del contratto di locazione, in ragionedel diverso titolo costituitodal comodato, sicch é essa non poteva ritenersi tenuta all’esecuzionedi prestazioni aventi carattere risarcitorio.

A.1.e.

Con il quinto sub - motivo del primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] censura, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la statuizionecon cui è stato condannato – in solido con Giuseppa C heri e [OSCURATO:PERSONA] – al la rifusione, in favore di MariangelaFronteddu , delle spese di entrambi i gradi d el giudizio di merito.

Il ricorrente principale sostiene che la Corte d’ appello avrebbe dovuto pronunciarela compensazione delle spese, ex art.92, secondo comma, cod. proc. civ., stante la «soccombenzareciproca parziale » , ovverola compensazione parziale, ponendo la restante parte a carico della convenuta.

Ciò,perché quasi tutte le domande da lui proposte sarebbero stat e accolte in primo grado, mentre in appello sarebbe stata rigettata unicamente quella diretta ad ottenere l’indennità di occupazione illegittima, essendo cessata la materia del contendere sul l a domanda di condanna alla “volturazione” della licenzaed essendo stata «di fatto confermata in appello» la domanda di rilascio.

A.1.e.1.Il motivo è manifestamente infondato , atteso che la Corte d’appello haaccolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] rigettando complessivamente, perché infondate, le domande proposte da P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], di cui ha pure dichiarato inammissibile l’ appello incidentale.

La Corte territoriale, dunque, ha correttamente con d an n ato l’appellatosoccombente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’appellantevittoriosa, avuto riguardo all’esito complessivo della lite (Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 24/01/2017, n. 1775; Cass.13/07/2020, n. 14916).

In definitiva il primo, articolato motivo del ricorso principale deve essere rigettato.

A.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della specifica statuizione della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’ appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt.156, 160e 330 cod. proc. civ..

A.2.1.Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, rilevato che nel ricorsointroduttivo del giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA], pur avendo eletto domicilio fisico presso lo studio di un avvocato diverso dal proprio difensore , aveva invece eletto (distinto) domicilio digitale presso l’ indirizzo PEC di quest’ultimo, ne ha tratto la conseguenza che fosse dunque radicalmente viziata (quale atto inesistente e insuscettibile di sanatoria per raggiungimentodello scopo) la notificazione dell’atto contenente la proposizione dell’appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo PEC del domiciliatario.

Questa statuizione ( stando allo stralcio del ricorso in appello , trascritto in controricorso, ove si localizza tale atto processuale come quello recante il n.19 della documentazione depositata: p.36) è esatta sotto il profilo della ricostruzione del “fatto processuale ”, soggetto al P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sindacato di questa Corte; ed è corretta in iure sotto il profilo delle implicazioniin ordine al vizio dell a notificazione , atteso che la notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per convalidazioneoggettiva (Cass. 22/08/2018, n. 20946).

Il motivo va dunque dichiarato inammissibile non senza aggiungere,ad abundantiam, che, in ogni caso, la doglianza veicolata con l’appello incidentale – avendo ad oggetto la correzione dell’indicazione del termine di scadenza del contratto di locazione e la misura dell’indennità di occupazione, rispettivamente individuatenella sentenza parziale e in quella definitiva emesse in primo grado – era destinata a restare assorbita dalla decisione di accoglimento dell’appello principale e di consequenziale rigetto delle domande proposteda [OSCURATO:PERSONA].

Non può sottacersi, infine – e ciò costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del motivo in esame –, che il motivo è anche carente di interesse, in quanto la sentenza contiene espressa affermazione della scadenza esatta e in quanto l’eventuale limitatissima soccombenza nemmeno avrebbe potuto incidere sulla questione oggetto dell’ultimo sub-motivo del primo motivo.

A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciato , ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere il giudice d’appello considerato che «anche i beni aziendali (macchine, attrezzature, arredi, autorizzazioni ecc.) – e non solo il locale destinato all’ esercizio dell’attività P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani commerciale di bar e gelateria in via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di Dorgali–, costituissero la comunione dei quattro fratelli F ancello » .

A.3.1.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che, tutt’ al contrario, la Corte territoriale, lungi dal non considerare questo fatto, lo ha posto a fondamento della statuizione diretta ed escludere il carattereillecito della perdurante detenzione d i [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del contratto di locazione, interpretando il distint o contratto di comodato quale negozio, non solo privo di scadenza , ma avente ad oggetto l’intero complesso aziendale, e dunque costituente titolo valido ed efficace di attribuzione della detenzionedello stesso, in quanto provenientedalla maggioranza (qualificata: ¾) dei partecipanti allacomunione.

In conclusione, il ricorso principale propostoda [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

B.1.

Con il primo motivo del ricorso in ci dentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazionedell’art.112 cod. proc. civ, per omessa pronuncia della Corte d’appello sulladomanda di restituzione dell’immobile e dell’azienda, da lei proposta unitamente all’impugnazione delle sentenzedel Tribunale, in esecuzione della prima delle quali i beni erano stati rilasciati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

B.2.Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale, «per l’ipotesi in cui dovesse trovare accoglimentoanche uno solo dei motivi proposti dal Fancello», denuncia, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 447-bise 414 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sebbene egli non avesse prodottoalcuna documentazione per P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani comprovare tale affermata qualità e sebbene la stessa fosse stata da leicontestata sin dalla originaria memoria di costituzione in giudizio.

B.3.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], sempre condizionatamente al l’ accoglimento del ricorso principale, denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., omessa pronuncia su specifiche eccezioni concernenti « l’ incidenza nel la fattispecie concreta del carattere r e ale del comodato e del rilievo dell’intuitus personae con riguardo allo stesso tipo negoziale».

B.3.1.

Il ricor s o incidentale è stato notificato (tardivamente) in data 23 ottobre 2020, dunque dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art.327 cod. proc. civ., atteso che la sentenza d’appello, pubblicata in data 17 dicembre 2019 (e non notificata), avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione ( tenendo conto della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 e di quella stabilita dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020, convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 27 e 40 del 2020: c.d. sospensione COVID) entro il 21 settembre 2020.

Rilevata la tardività del ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve nondimeno affermarsene l’ammissibilità ai sensi dell’art.334 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di impugnazione incidentaletardiva di carattere oppositiv o ( ovverosia , di impugnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale), non soggetta ai presuppostidi ammissibilità (recentemente ridisegnati in senso ampliativo da Cass., Sez.

Un. , 28/03/2024, n.8486)fondati sulla necessaria sussistenza di un interesse distinto da quello che sorge dalla mera soccombenza e derivante dall'impugnazione altrui; presupposti cui invece è soggetta P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani l’impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva , e cioè fondata sui medesimi motivi dell’impugnazione principale.

Deve dunquedissentirsi dal precedente di questa s tessa Sezione, secondo cui l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva , anche di carattere oppositivo, sarebbesubordinata alla condizione che l’interesse a proporla sia innescato dall’impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest’ultima (Cass 28/07/2022, n. 23584).

B.3.2.Ciò posto in ordine all’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], quanto al merito di ess o, mentre il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale (in quantocondizionati al suo accoglimento), il primo motivo è invece fondato.

Al riguardo, la stessa sentenza impugnata d à atto, nella trascrizione delle conclusioni delle parti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto e mantenuto la domanda restitutoria , senza però provvedere su diessa.

Sussiste, dunque, con evidenza il denunciato vizio di omessa pronuncia.

C.In definitiva, deve essere rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Fancello e devono dichiararsi assorbiti, per effetto di tale statuizione, i primi due motivi del ricorso incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo di questo ricorso deve essere invece accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari, comunque in diversa composizione, che provvederà sulla domanda di restituzione dell’immob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23833/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll ’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti al ricorso incidentale- per la cassazione della sentenza n. 558/2019 del la CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, Sez. SASSARI, depositata il 17 dicembre 2019; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 luglio2024 dal [OSCURATO:PERSONA] ; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale , ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta; udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pe r delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Nuoro,[OSCURATO:PERSONA], deducendo che: -quale figlio ed erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], era titolare, insieme alla madre [OSCURATO:PERSONA] e al fratello [OSCURATO:PERSONA], di una quota pari a ¼ dell’immobile oggetto di comunione pro indiviso sito in [OSCURATO:PERSONA] di Dorgali , Via del [OSCURATO:PERSONA] n.10, nonché P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’azienda ivi esercitata, avente ad oggetto l’attività di bar e gelateria, e della relativa licenza; - degli altri ¾ erano titolari i fratelli del suo defunto padre , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ognuno proprietario di ¼; - il 10 aprile 1997, i quattro comunisti pro indiviso (i germani Fancello) avevano stipulato tra loro due negozi giuridici , i quali avrebbero avuto effetto con decorrenza dal 1° maggio 1997; con il primo, denominato “convenzione familiare”, dato atto della comproprietà dell’immobile e dell’azienda, avevano convenuto che la licenza fosse trasferita a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), cheavrebbe gestito l’attività per un periodo di sei anni, il quale, ove non fosse pervenuta, almeno sei mesi prima della scadenza, la dichiarazione di volontà di altro comproprietario di subentrare nella gestione, sarebbe stato prorogato per altri sei anni; con il secondo negozio giuridico, denominato “contratto di locazione commerciale-comodato”, [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] la propria quota dell’immobile (¼) verso un canone annuo di Lire 12.000.000, mentre gli altri comunisti le avevano concesso le restanti quote in comodato gratuito; in relazione alla locazione era stato stabilito che la conduttrice si obbligava a gestirel’attività per il periodo di sei anni e che il locatore (o un suo familiare), ove avesse voluto subentrarein questa gestione, avrebbe dovuto dare disdetta della locazione almeno sei mesi prima dellascadenza del detto peri o do, vincolandosi a sua volta per il periodo di sei anni, mediante la stipulazione di nuovo contratto di locazione, alle medesime condizioni maa parti invertite; P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -egli, dopo la morte del padre, unitamente alla madre e al fratello, aveva inviato disdetta in data 23 aprile 2008, ma la conduttrice si era rifiutata di rilasciargli l’immobile e l’azienda, continuando a detenerli illecitamente dopo il 1° maggio 2009. Sulla base di queste deduzioni,[OSCURATO:PERSONA] domandò che, dichiarata l’occupazione sine titulo da parte di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fosse condannata al rilascio dell’immobile e dell’azienda in suo favoree a “ volturare” la licenza commerciale, al fine di consentirgli di subentrare nell’eserciziodell’attività imprenditrice, nonché, infine, al pagamento dell’indennità di occupazione, dalla scadenza del contratto di locazione all’attualità. Costituitasi la convenuta, acquisita documentazione e intervenuti nel processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Nuoro, con sentenza non definitiva n.19/2014, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione e condannò la convenuta al rilascio dell’immobile e dell’azienda, nonché a “volturare” l’autorizzazione amministrativa in favore dell’attore; in ottemperanza a questa prima sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in data 26 maggio 2014, restituì l’immobile e l’azienda. Con sentenza definitiva n. 383/2018, il Tribunale,inoltre,condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidando a favore di GianfrancoFancello la somma di Euro 22.370,94, oltre accessori. 2.Avverso entramb e le pronunce , [OSCURATO:PERSONA] propose appello, al quale, nel contraddittorio anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisté [OSCURATO:PERSONA] , proponendo altresì appello incidentale. La Corte d’appello di Cagliari, Sez. Sassari, con sentenza 17 dicembre 2019, n. 558, in accoglimento del gravame principale, P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ritenuto inammissibile quello incidentale, ha rigettato le domande proposte da Gianfranco F a n cello, condannandolo , in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese dei d ue gradi di giudizio. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in base alla scrittura privata sottoscritta da tutti i fratelli Fancello in data 10 aprile 1997, mentre il contratto di locazione concluso da [OSCURATO:PERSONA] con il cognato [OSCURATO:PERSONA] aveva una scadenza fissata al 1° maggio 2009 (data della fine del secondo sessennio), invece il contratto di comodato gratuito stipulato dalla stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con gli altri comproprietari dell’immobile e dell’azienda (il marito [OSCURATO:PERSONA] e le cognate Sebastiana e [OSCURATO:PERSONA]) non prevedeva altrettale termine; pertanto, alla scadenza dellalocazione, era bensì venuto meno il titolo di detenzione fondato su questo contratto (peraltro , circoscritt o alla quota ideale di ¼ del bene), ma era rimasto efficace il diverso titolo fondato sul comodato gratuito (avente invece ad oggetto i ¾ del bene medesimo, sulla base di una manifestazione di volontà riferibile alla maggioranza dei comunisti); dunque, la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], fondata su tale diverso titolo, valido ed efficace, non poteva reputarsi illecita; II- oltre alla scrittura privata del 1997, dovevano essere considerate le ulteriori dichiarazioni non contestate a firma dei fratelli Fancello prodotte in giudizio dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con le quali i comodanti avevano manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, dichiarando il loro espresso dissenso al subentro in essa di [OSCURATO:PERSONA] e «negando potere alla iniziativa» di quest’ultimo, il quale, quindi, non P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avrebbepotuto «richiedere il rilascio del locale alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, in quanto da essa legittimamente detenuto ad altro titolo». 3. Per la cassazione della sentenza della Corte sarda ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale tardivo fondato su tre motivi. Al ricorso incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] rispondono, con distinti controricorsi, oltre al ricorrente principale, gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 3 gennaio 2024, n. 137. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale. Il ricorrente principale e la controricorrente/ricorrente incidentale, che avevano giàdepositato memorie in vista dell’adunanza camerale, hanno depositato ulteriori memorie per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorso principale v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ. : la violazione degli artt. 1810, 1362e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.; la violazione dell’art.1372 cod. civ.; la violazione dell’art. 1102 cod. civ.; la violazione degli artt.1591 e 820 cod. civ.; la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Il motivo si articola in cinque sub-motivi. P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani A.1.a.Con il primo sub-motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1810, 1362 e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] legittimata a continuare nel la detenzione dell’immobile e dell’azienda , pur dopo la scadenza della locazione, inforza del diverso titolo rappresentato dal comodato. Deduce, da un lato, che il terminedel comodato, pur non essendo stato espressamenteconvenuto, avrebbe dovuto essere individuato, ai sensi dell’art.1810 cod. civ., in considerazionedell’uso a cui l’immobile e l’azienda erano destinati (attività commerciale di bar e gelateria ) e sarebbe stato pertanto coincidente con quello fissato al connesso contratto di locazione, la scadenza del quale, a seguito di rituale disdetta, avrebbe precluso alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nel predetto uso, invista del subentro del locatore. Sostiene, dall’altro lato, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’«effettiva comune intenzione dei contraenti (i quattro fratelli Fancello e la [OSCURATO:PERSONA]) c o me risultante dal Contratto di locazione commercialee dalla [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo letterale, sistematicoe teleologico, laddove [sarebbero] state disconosciute … le pattuizionisecondo le quali i comproprietari di localie azienda di bar gelateria, per evidenti ragioni di equità, avevano previsto una turnazionedi sei anni, da parte di ciascun ceppo familiare riconducibile ai d ue fratelli maschi, nella gestione dell’ attività commerciale». Evidenzia, infine , che, in ogni caso, il comodato sarebbe stato circoscrittoal solo locale, nei limiti di ¾ di esso, per modo che, dopo la cessazione della locazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani detenuto abusivamente il restante ¼del locale e tutti i beni costituenti l’azienda, a cui il comodatonon si estendeva. A.1.a.1. Il primo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile. Èinfondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art.1810 cod. civ.. Nel contratto di comodato, il termine finale può, ai sensi dell a norma appena citata, risultare dall’uso a cui la cosa deve essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario (Cass., Sez. Un., 09/02/2011, n. 3168). L’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile, lungi dall’avere in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, si presta, al contrario, ad essere considerato oggettivamente come uso avente una durata indeterminata, salva la sussistenza di particolari prescrizionio di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla (Cass. 25/06/2013, n. 15877). Pertanto, la circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale (nella specie, di bar e gelateria) non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché, se, per un verso, il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività (Cass.18/11/2014, n. 24468; Cass. 15/10/2020, n. 22309), per altro verso il comodatario, in difetto di tale richiesta,può proseguire nella – lecita, benché precaria –detenzione del bene. P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sub-motivo in esame è, invece inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ. e 1362 e ss. cod. civ. Con riguardoalla censura per violazione dell’art. 12 delle preleggi, è sufficiente osservare che esso costituisce un canone interpretativo delle norme giuridiche e non dei contratti,sicché indebitamente la sua violazione è stata posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione. La censura per violazionedegli artt. 1362 e ss. cod. civ.– formulata sull’assunto che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la comune intenzione dei contraenti e disconosciuto le pattuizioni intercorse tra le parti in relazione al la durata , al contenuto e al la reciproca connessione e dipendenza dei contratti di locazione e di comodato – om ette invece di considerare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass.22/06/2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può, peraltro, risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319). Nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto che il contratto di comodato avesse ad oggetto sia l’immobile che l’azienda e che, diversamente dalla locazione, non contenesse la fissazione di un termine di durata, traendone l’implicazione che , al momento della scadenza della locazione, non era venuta meno la legittimazione di MariangelaFronteddu a detenere il locale e i beni aziendali, stante la perdurante validità edefficacia di un titolo che trovava fondamento in un negozio giuridico posto in essere dai ¾ dei partecipanti alla proprietàindivisa degli stessi. A.1.a.1.a. Il giudizio di plausibilità dell’interpretazione fornita nella fattispecie dal giudice del merito, diretta a reputare ricompresa nel contratto di comodato (oltre l’immobile, anche) l’azienda, postula la soluzione positiva della questione di diritto se l’azienda possa formare oggetto di tale negozio giuridico. La questione trova il suo fondamento dogmatico nel rilievo che l’art.1803 cod. civ., nel fissare la nozione del comodato,individua l’oggetto di esso nella «cosa mobile o immobile», ciò che potrebbe indurre a d escludere che possano essere dedotti in comodato beni non rientranti nel genus delle res materiali , nelle due species di cose mobili ed immobili (art. 812 cod. civ.) o non ricondotti ad una di esse per espressa estensione normativa (come nel caso dell’art. 814 cod. civ.), P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani né costituenti (in quanto cose mobili appartenenti ad un'unica persona ed aventi destinazione unitaria: art. 816 cod. civ.) una mera universitas rerum, bensì integranti beni(anche) di natura immateriale o ideale, come appunto l’azienda, la quale, per ormai prevalsaopinione dottrinale, recepita dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. , sent. 13/09/2023, n. 26450), costituisce una universitas iurium , ovverosia un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dall a loro unità funzionale, in quanto organizzati in funzione dell’esercizio dell’attività imprenditrice. La soluzione estensiva della questione –tra l’altro, talvolta persino data per scontata nella giurisprudenza di questa C orte (cfr., ad es., Cass.19/07/2000, n.9460; Cass. 19/08/1991, n. 8907; Cass.06/06/1987, n.4949) –trova conforto, come analiticamente osservato dal Pubblico Ministero, in due ordini di argomentazioni: da un lato, quella che muove dalla natura dell’azienda quale bene autonomo (universitas), distinto dai singoli elementi che la compongono (cfr., in tal senso, già Cass. n.2673 del 1956), come tale suscettibiledi formare oggetto di diritti e situazioni giuridiche soggettive reali e personali (proprietà, usufrutto, possesso, detenzione), a seguitodi atti dispositivi derivativi (locazione, vendita) o di acquisto a titolo originario (usucapione); dall’altro lato , quella che muove dall’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1803 cod. civ., che risulterebbe altrimenti in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., atteso che l’esclusione della facoltà del proprietariodell’azienda di tra s ferirne temporaneamente a terzi la detenzione qualificata a titolo gratuito (mediante comodato), oltre che lesiva della libertà di iniziativa economica privata e del connesso diritto di autonomia contrattuale, sarebbe altresì irragionevole a fronte del riconoscimento normativo P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della diversa ma omologa facoltà di realizzare tale temporaneo trasferimento a titolo oneroso(mediante affitto dell’azienda: art. 2562 cod. civ.; artt. 27 e 36 legge n. 392 del 1978). Entrambi gli ordini di argomentazioni che sorreggono la tesi estensiva, però, non si confrontano con il substrato dogmatico di quella posta a fondamento della contraria tesi restrittiva, perché non discutono (né, quindi, confutano) l’esattezza del rilievo secondo cui l a definizione dell’oggetto del contratto di comodato, effettuata dall’art.1803 cod. civ. mediante riferimento alla « cos a mobil e o immobile», necessariamente riconduce, stante l’inequivocità dell’espressione,alla categoria dei beni ma te riali , secondo la comune accezione deltermine cosa (res), nelle due species in cui tal e genus è classificato dall’art. 812 cod. civ.. L’esattezza di questo rilievo può essere discussa – e il suo fondamento efficacemente confutato – se si consider a che nella tradizione normativa privatistica italiana non si rinviene la tendenzaa costruire, sul piano positivo, la nozione giuridica di “ cosa ” , quanto piuttosto la diversatendenza a costruire la nozione giuridica di “bene ”. Nell’ambito di questa costruzione, il termine “cosa” assume un ruolo strumentale, concorrendo, quale elemento della fattispecie, a definire la nozione di “bene” sulla base del significato mobile da esso assunto nell’evoluzione dellarealtà socio-economica. Il termine “cosa” concorre così a definire la nozione di “bene” sia nel codice civile del 1865 che in quello del 1942. Ma,mentre nel primo (imperniato sulla centralità statica del diritto dominicale),la detta nozione è indissolubilmente legata ai due concetti della materialità e dell’idoneità a formare oggetto di proprietà(art. 406 cod. civ. 1865: “Tuttele cose che possono formare oggetto di proprietà P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani pubblica o privata,sono beni immobili o mobili”), nel secondo (fondato sulla centralità dinamica dell’impresa), pur continuandosi ad agganciareil concetto di bene al termine cosa , viene tuttavia eliminato il riferimento al diritto di proprietà, ampliando il predettoconcetto sino a ricomprendere l’oggetto di tutti i diritti, non solo di quello dominicale (art.810 cod. civ . 1942 : “ S ono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”). È stato notato in dottrina che,nel passaggio dall’art. 406 co d. civ . 1865 all’art. 810 cod. civ. 1942, il legislatore ha compiuto un passo troppo breve, in quanto, pur avvertendoil limite della nozione di “ bene ” contenuta nella prima disposizione – limite res o manifest o dalla legislazione speciale introdotta nel periodo di transizione tra i vecchi e il nuovo codice (in particolare, dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 edalla legge 22 aprile 1941, n. 633, rispettivamente in tema di invenzioni industriali, protette con il diritto di brevetto, e di opere dell’ingegno, protette con il diritto di autore), la quale poneva in luce l’esistenza di beni immateriali, ossia di utilità che, pur non essendo cose, erano tuttavia in grado di soddisfare bisogni umani, e dunque di porsi come punto di riferimento oggettivo di interessi privati che l’ordinamento poteva reputare meritevoli di tutela –tuttavia non sarebbe riuscito ad allontanarsi dalla tradizionale concezione materialistica, sganciando il concetto di bene dal riferimento allafisicità delle res. Ne sarebbe derivato il recepimento, all’inizio del Libro III del nuovo codice civile, di una nozione incompleta e contraddittoria di bene giuridico, insufficiente a ricomprendere la più ampia fenomenologia che, già all’epocadell’entrata in vigore della nuova fonte normativa, si riscontrava nel vivo delle relazioni economiche e che sarebbe stata in P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani parte recepita dallo stesso codice nel Libro IV, attraverso la tipizzazione delle più rilevanti fattispecie contrattuali. Mentre in queste figure negoziali sarebbero state rappresentate relazioni economico-giuridiche in cui il punto di riferimento oggettivo dell’interesse delle parti era costituito (anche) da utilità immateriali o ideali, quali, ad es. un’attività (art. 1703 c od. civ. ) o un risultato (art.1655 cod. civ. ), la nozione formale di bene , pur allargata a ricomprendere l’oggetto di tutti i diritti e non solo di quello di proprietà, avrebbe continuato ad essere circoscritta alle sole cose materiali (art.810 cod.civ.). La mancanza di una soddisfacente nozione di bene giuridico nel Libro III– è stato ulteriormente notato – avrebbe indotto il legislatore ad omettere, nella parte del Libro IV dedicata ai requisiti costitutivi del contratto (art.1325 ss. cod. civ.), la definizione di quello, tra i predetti requisiti, che avrebbe dovuto indicare il punto di riferimento oggettivo degli interessi perseguiti dalle parti del rapporto negoziale. In tal modo, la nozione di oggetto del contratto, accolta dal nuovo codice, sarebbe risultata bensì rigorosamente delimitata con riguardo ai suoi necessari attributi (art.1346 cod. civ.) ma non anche definita quanto alla sua essenza, con risultati deprecabili, sul piano dell’unità concettuale complessiva del sistema, desumibili dal mancato raccordo – e spesso persino dalla reciproca contraddittorietà – tra le singole norme. Così, ad es., nella disciplina della vendita(che, in quanto contratto consensuale ad effetti reali , produce il trasferimento della proprietà della cosa al momento della prestazione del consenso ), l’oggetto, anziché essere individuato nella cosa venduta, vi e ne individuato proprio nel suo trasferimento (art. 1470 cod. civ. : “ L a vendita è il P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contratto che ha per oggetto il trasferimento … ”) , con evid ente confusione tra l’oggettoe l’effetto del contratto . Al riguardo, è quasi sconcertante rilevare che, al contrario, nella vendita di cosa futura , il trasferimento (che, quale programma da realizzare in conseguenza degli effetti meramente obbligatori della fattispecie, si presterebbe, con maggior confortodogmatico, ad essere identificato come l’ oggetto del negozio , non essendone l’immediato effetto) lascia invece il posto alla cosa (art. 1472 cod. civ. : “ Nella vendita che ha per oggettoun cosa futura…”), con la conseguenza che, alla stregua della disciplina positiva, mentre non costituisce oggetto della vendita la “cosa presente”, lo è, invece, la “cosa futura”. Il che, se si vuole, evidenziaun’ulteriore aporia sistematica, ove si si pensiche, invece , nella disciplina generale del contratto, le “ cose future”vengono piuttosto identificate con l’oggetto della prestazione , la quale viene a sua volta identificata con l’oggetto del contratto (art.1348 cod. civ.), mentre, nella disciplina generale dell’obbligazione, la prestazione viene identificata, più generalmente, con l’oggetto dell’obbligazione (art.1174 c od. civ. ), e non del contratto, che dell’obbligazione costituisce una delle possibili fonti (art.1173 cod. civ.). A.1.a.1.b. Senza ulteriormente indulgere sulle implicazioni che la dottrina ha desunto dalla nozione di “bene” contenuta nell’art. 810 cod. civ. (con particolare riguardo alla incongruente disciplina positiva dell’oggetto del contratto), è peraltro evidente che la perdurante connessione normativatra il concetto giuridico di “bene” e l’idea socio- economica di “cosa”, se, perun verso, limita la portata del primo, per l’altroamplia la portata del la second a . P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],infatti, nelle stesse figure contrattuali tipizzate – prima ancora che nella legislazione speciale e nel le figure negoziali atipiche che fioriscono nella realtà sociale – sono rappresentate relazioni economico-giuridiche in cui il punto di riferimento oggettivo dell’interesse delle parti è costituito da utilità immateriali, è evidente che la categoria delle “cose”, quali entità idonee a formare oggetto, oltre che del diritto di proprietà (e, più in generale , di situazioni giuridiche soggettive finali ) , anche di altri diritti (e quindi pure di situazioni giuridiche soggettive strumentali ) , va ampliata oltre l’orizzonte tradizionale delle resfisiche e materiali , per ri comprendervi tutte le utilità ideali o immateriali costituenti possibili punti di riferimento di altrettanti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Tra queste utilità possono essere dedotte incomodato tutte quelle idonee a formare oggetto di un a situazione giuridica soggettiva riconducibile alladetenzione a seguito di una vicenda assimilabile alla traditiodi una res infungibile e inconsumabile, le quali devono reputarsi tendenzialmente soggette, in mancanza di diversa previsione , alla disciplina dei beni mobili(arg. ex art. 813, ult. parte, cod. civ.). Il rilievo secondo cui nella nozione di “cose mobili o immobili” di cui all’art. 1803 cod. civ. rientrano soltanto i beni materiali tradizionalmente ascritti alla categoria fisica delle res è , dunque, dogmaticamente inesatto, confermandos i , pertanto , che l’azienda, quale universitas iurium, comprensiva non solo di res materiali ma anche di beni ideali e rapporti giuridici , unitariamente organizzati in funzionedell’esercizio dell’attività imprenditrice, può formare oggetto del detto contratto reale. P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani A.1.a.1.c. La positiva soluzione della questione di diritto circa l’idoneità dell’ universitas azi e ndale a formare oggetto del cont r atto di comodato, conferma la plausibilità dell’ interpretazione de i contratti fornita dal giudice del merito nellavicenda in esame. Tale circostanza esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa. La doglianza in esame appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte d’appello e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione dei negozi giuridici stipulati tra le parti. A.1.b. Con il secondo sub - motivo del primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione dell’art.1372 cod. civ., deducendosi che la Corte di appello avrebbe “ erroneamente disconosciuto” l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], nonché delle cognate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],alle obbligazioni derivanti dai contratti di convenzione familiare e di locazione commerciale. A.1.c. Con il terzo sub - motivo del primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.1102 cod. civ., per essergli stato impedito di usare la quota parte di sua proprietà del bene comune; la sentenza d’appello è criticata per essere stata disapplicata la regola secondo cui ciascun proprietario ha diritto di servirsi della cosa comune. A.1.c.1. Il secondo e il terzo sub - motivo del primo motivo del ricorso principaledevono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Essi sono inammissibili. P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugnata si fonda, come si è veduto, su una duplice ratio decidendi, l’una concernente la qualificazione della condotta di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] come condotta lecita, l’altra concernentei poteri di [OSCURATO:PERSONA], cui è stata negata la facoltà di ottenere il rilasciodel locale e dei beni aziendali. La prima ratio decidendi si basa, a s ua volta, sulla ritenuta perdurante efficacia di un titolo di detenzione validamente conferito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dalla maggioranza dei partecipanti alla comproprietàindivisa dei beni, ovverosia il contratto di comodato che, nella plausibile –e pertanto insindacabile – interpretazione del giudice del merito, aveva ad oggetto sia il locale che i beni aziendali e, diversamente dalla locazione, non conteneva la fissazione di un termine. La seconda ratio decidendi si basa sulla considerazione , oltre che dei negozi giuridici del 1997 (convenzione familiare e locazione commerciale-comodato), anche delle altre scritture non contestate a firma dei fratelli Fancello, prodotte in giudizio daMariangela [OSCURATO:PERSONA], con le quali i comodanti, non solo avevano manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, ma avevano dichiarato il loro espresso dissenso al subentro in essa di [OSCURATO:PERSONA], «negando potere alla iniziativa» di quest’ultimo, e dunque privandolo del potere di richiedere il rilascio del locale e dei beni aziendali alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, stante il principio per cui il singolo comunista non può porre in essere atti, processuali o sostanziali, inerenti alla gestione o alla disposizione del bene comune, ove risulti l’ espressa volontà contraria degli altri comproprietari; volontà, tra l’altro, saldatasi, nella fattispecie, in quella della maggioranza qualificata – ¾ – dei P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani partecipantialla comunione (è stata citata, in proposito, la sentenza di questa Corten.9556 del 2017). Mentrela prima ratio decidendi è stata c ensurata ( peraltro , come si è veduto, con doglianze in parte infondate e in parte inammissibil i ) con il primo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale, la secondaratio decidendi non trova alcuna adeguata censura nel detto ricorso. In particolare, con essa non si confrontano il secondo e il terzo sub- motivodel primo motivo, i quali introducono nel giudizio i temi, del tutto estranei al fondamento della decisone impugnata , dell’ uso della cosa comune e dell’inadempimento de lle obbligazioni nascenti dai contrattidi convenzione familiare e di locazione commerciale. La censura per violazione dell’art.1102 cod. civ. è inammissibile,in quanto la causa petendi della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] non trovavafondamento nel diritto di uso della cosa comune , bensì nel diverso dirittodi disporre della quota e di cedere il godimento della cosa nei limiti di essa (art.1103 cod. civ.) ; diritto che il dante causa delricorrente principale aveva esercitato mediante la stipula del contrattodi locazione. Del pariinammissibile è la censura per violazione dell’art.1372 cod. civ. – formulata sull’assunto che la Corte territoriale avrebb e “erroneamente disconosciuto” ( recte : non avrebbe sanzionato) l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], nonché delle cognate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , alle obbligazioni derivanti dai contratti di convenzione familiare e di locazione commerciale–, dal momento che il petitum della domanda proposta dal ricorrente non consisteva né nella risoluzione per i n ademp imento di quei contratti, né tanto meno nella richiesta di una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contratto di locazione a partiinvertite che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (quale coniuge ed erede di S alvatore Vi n cenz o Fancello) si sarebbe indebitamente rifiu tata di stipulare con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, la domanda formulata da Gianfranco F ancello non trovava fondamento nell’inadempimento d i [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di procedere alla novazione del rapporto con (gli eredi di) [OSCURATO:PERSONA] mediante inversione delle parti della locazione avente ad oggetto la quota ideale di ¼ dei beni comuni (inadempimento che avrebbe potuto essere invocato a presupposto di un’azione risolutiva o di una richiesta di sentenza ex art.2932 cod. civ., avente adoggetto il non concluso contratto di locazione a parti invertite circoscritto alla suddetta quota), ma trovava fondamento, per un verso, nell’accertamentodell’illiceità della condotta di detenzione della conduttrice e, per l’altro , in quello della sussistenza del potere del locatore di domandare il rilasciodel bene oggetto di proprietà indivisa, sicché, mentre debitamente il giudice del merito ha condotto la sua indagine su entrambi tali profili, invece inammissibilmente il ricorrente ha omessodi censurare la ratio decidendi negativa , relativa al secondo di essi. Ne discende l’inammissibilità delle doglianze in esame, contenute nel secondo e nel terzo sub-motivo del primo motivo del ricorso principale. A.1.d. Con il quarto sub - motivo del primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 1591 e 820 cod. civ, per essere stata dalla Corte di merito erroneamente esclusa la sussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere i danni per ritardatarestituzione e i frutti civili. P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani A.1.d.1.Il quarto sub-motivo è assorbito dalla pronuncia di rigetto del primo, alquale – come si è sopra veduto – ha resistito la statuizione del giudice d’appello diretta a qualificare come lecita la perdurante detenzione del locale dei beni aziendalida parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur dopo la scadenza del contratto di locazione, in ragionedel diverso titolo costituitodal comodato, sicch é essa non poteva ritenersi tenuta all’esecuzionedi prestazioni aventi carattere risarcitorio. A.1.e. Con il quinto sub - motivo del primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] censura, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la statuizionecon cui è stato condannato – in solido con Giuseppa C heri e [OSCURATO:PERSONA] – al la rifusione, in favore di MariangelaFronteddu , delle spese di entrambi i gradi d el giudizio di merito. Il ricorrente principale sostiene che la Corte d’ appello avrebbe dovuto pronunciarela compensazione delle spese, ex art.92, secondo comma, cod. proc. civ., stante la «soccombenzareciproca parziale » , ovverola compensazione parziale, ponendo la restante parte a carico della convenuta. Ciò,perché quasi tutte le domande da lui proposte sarebbero stat e accolte in primo grado, mentre in appello sarebbe stata rigettata unicamente quella diretta ad ottenere l’indennità di occupazione illegittima, essendo cessata la materia del contendere sul l a domanda di condanna alla “volturazione” della licenzaed essendo stata «di fatto confermata in appello» la domanda di rilascio. A.1.e.1.Il motivo è manifestamente infondato , atteso che la Corte d’appello haaccolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] rigettando complessivamente, perché infondate, le domande proposte da P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], di cui ha pure dichiarato inammissibile l’ appello incidentale. La Corte territoriale, dunque, ha correttamente con d an n ato l’appellatosoccombente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’appellantevittoriosa, avuto riguardo all’esito complessivo della lite (Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 24/01/2017, n. 1775; Cass.13/07/2020, n. 14916). In definitiva il primo, articolato motivo del ricorso principale deve essere rigettato. A.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della specifica statuizione della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’ appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt.156, 160e 330 cod. proc. civ.. A.2.1.Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, rilevato che nel ricorsointroduttivo del giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA], pur avendo eletto domicilio fisico presso lo studio di un avvocato diverso dal proprio difensore , aveva invece eletto (distinto) domicilio digitale presso l’ indirizzo PEC di quest’ultimo, ne ha tratto la conseguenza che fosse dunque radicalmente viziata (quale atto inesistente e insuscettibile di sanatoria per raggiungimentodello scopo) la notificazione dell’atto contenente la proposizione dell’appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo PEC del domiciliatario. Questa statuizione ( stando allo stralcio del ricorso in appello , trascritto in controricorso, ove si localizza tale atto processuale come quello recante il n.19 della documentazione depositata: p.36) è esatta sotto il profilo della ricostruzione del “fatto processuale ”, soggetto al P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sindacato di questa Corte; ed è corretta in iure sotto il profilo delle implicazioniin ordine al vizio dell a notificazione , atteso che la notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per convalidazioneoggettiva (Cass. 22/08/2018, n. 20946). Il motivo va dunque dichiarato inammissibile non senza aggiungere,ad abundantiam, che, in ogni caso, la doglianza veicolata con l’appello incidentale – avendo ad oggetto la correzione dell’indicazione del termine di scadenza del contratto di locazione e la misura dell’indennità di occupazione, rispettivamente individuatenella sentenza parziale e in quella definitiva emesse in primo grado – era destinata a restare assorbita dalla decisione di accoglimento dell’appello principale e di consequenziale rigetto delle domande proposteda [OSCURATO:PERSONA]. Non può sottacersi, infine – e ciò costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del motivo in esame –, che il motivo è anche carente di interesse, in quanto la sentenza contiene espressa affermazione della scadenza esatta e in quanto l’eventuale limitatissima soccombenza nemmeno avrebbe potuto incidere sulla questione oggetto dell’ultimo sub-motivo del primo motivo. A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciato , ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere il giudice d’appello considerato che «anche i beni aziendali (macchine, attrezzature, arredi, autorizzazioni ecc.) – e non solo il locale destinato all’ esercizio dell’attività P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani commerciale di bar e gelateria in via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di Dorgali–, costituissero la comunione dei quattro fratelli F ancello » . A.3.1. Il motivo è manifestamente infondato, posto che, tutt’ al contrario, la Corte territoriale, lungi dal non considerare questo fatto, lo ha posto a fondamento della statuizione diretta ed escludere il carattereillecito della perdurante detenzione d i [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del contratto di locazione, interpretando il distint o contratto di comodato quale negozio, non solo privo di scadenza , ma avente ad oggetto l’intero complesso aziendale, e dunque costituente titolo valido ed efficace di attribuzione della detenzionedello stesso, in quanto provenientedalla maggioranza (qualificata: ¾) dei partecipanti allacomunione. In conclusione, il ricorso principale propostoda [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. B.1. Con il primo motivo del ricorso in ci dentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazionedell’art.112 cod. proc. civ, per omessa pronuncia della Corte d’appello sulladomanda di restituzione dell’immobile e dell’azienda, da lei proposta unitamente all’impugnazione delle sentenzedel Tribunale, in esecuzione della prima delle quali i beni erano stati rilasciati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. B.2.Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale, «per l’ipotesi in cui dovesse trovare accoglimentoanche uno solo dei motivi proposti dal Fancello», denuncia, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 447-bise 414 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sebbene egli non avesse prodottoalcuna documentazione per P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani comprovare tale affermata qualità e sebbene la stessa fosse stata da leicontestata sin dalla originaria memoria di costituzione in giudizio. B.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], sempre condizionatamente al l’ accoglimento del ricorso principale, denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., omessa pronuncia su specifiche eccezioni concernenti « l’ incidenza nel la fattispecie concreta del carattere r e ale del comodato e del rilievo dell’intuitus personae con riguardo allo stesso tipo negoziale». B.3.1. Il ricor s o incidentale è stato notificato (tardivamente) in data 23 ottobre 2020, dunque dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art.327 cod. proc. civ., atteso che la sentenza d’appello, pubblicata in data 17 dicembre 2019 (e non notificata), avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione ( tenendo conto della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 e di quella stabilita dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020, convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 27 e 40 del 2020: c.d. sospensione COVID) entro il 21 settembre 2020. Rilevata la tardività del ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve nondimeno affermarsene l’ammissibilità ai sensi dell’art.334 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di impugnazione incidentaletardiva di carattere oppositiv o ( ovverosia , di impugnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale), non soggetta ai presuppostidi ammissibilità (recentemente ridisegnati in senso ampliativo da Cass., Sez. Un. , 28/03/2024, n.8486)fondati sulla necessaria sussistenza di un interesse distinto da quello che sorge dalla mera soccombenza e derivante dall'impugnazione altrui; presupposti cui invece è soggetta P.U. 11.07.2024 N. R.G. 23833/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani l’impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva , e cioè fondata sui medesimi motivi dell’impugnazione principale. Deve dunquedissentirsi dal precedente di questa s tessa Sezione, secondo cui l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva , anche di carattere oppositivo, sarebbesubordinata alla condizione che l’interesse a proporla sia innescato dall’impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest’ultima (Cass 28/07/2022, n. 23584). B.3.2.Ciò posto in ordine all’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], quanto al merito di ess o, mentre il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale (in quantocondizionati al suo accoglimento), il primo motivo è invece fondato. Al riguardo, la stessa sentenza impugnata d à atto, nella trascrizione delle conclusioni delle parti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto e mantenuto la domanda restitutoria , senza però provvedere su diessa. Sussiste, dunque, con evidenza il denunciato vizio di omessa pronuncia. C.In definitiva, deve essere rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Fancello e devono dichiararsi assorbiti, per effetto di tale statuizione, i primi due motivi del ricorso incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo di questo ricorso deve essere invece accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari, comunque in diversa composizione, che provvederà sulla domanda di restituzione dell’immob
Sentenza Cassazione n. 27406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris