CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23575/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2639 / 20 2 2 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso , da ll’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entratee Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat e e difes e ex lege [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2639/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sonodomiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA - BARI , n. 2084/2021, depositatain data 2 4 / 6 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 luglio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) impugnò la cartella di pagamento n. 02420120005638045/000 dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) per l’importo di euro 14.296,28, emessa a seguito di un avviso di accertamento asseritamente mai notificato. Oltre che per vizi propri, la contribuente impugnò la cartella di pagamento per mancanza della notifica dell’atto presupposto e per decadenza e/o prescrizione dei tributi iscritti a ruolo e riferiti alla cartella di pagamento notificata. La C.T.P. di Brindisi rigettò il ricorso. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, ritenendo correttamente notificato a suo tempo l’avviso di accertamento. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con unico controricorso. La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 2639/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazionedell’art. 140 c.p.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/73 e art. 8 della legge n. 890/82 in relazione all’art. 360 m. 3 c.p.c.” , la contribuente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto perfezionata correttamente la notifica dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. L’avviso di accertamento non avrebbe mai raggiunto la sfera di conoscibilità della contribuente, secondo la quale, inoltre, non si sarebbe mai perfezionata la compiuta giacenza in presenza di una situazione di irreperibilità del destinatario. 1.1. Il ricorso è inammissibile. La contribuente, con il motivo in esame, non censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di diritto, ma,partendo dallo stesso presupposto interpretativo da cui parte il giudice di appello, sostiene inammissibilmente che, in presenza di una situazione di irreperibilità relativa del destinatario di una notifica nel luogo in cui essa doveva essere eseguita, tale notificazione non potrebbe mai perfezionarsi, nemmeno con la produzione in giudizio, da parte del soggetto che ha richiesto la notifica, della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. “CAD”) presso l’ufficio postale del primo piego contenente l’atto impositivo da notificare. Nel caso di specie, ha accertato il giudice di appello che anche la raccomandata informativa circa l’avvenuto deposito nell’ufficio postale dell’avviso di accertamento da notificare era stata spedita e che non era stata recapitata alla odierna contribuente a causa della sua irreperibilità, come da attestazione del 2 dicembre 2011. r.g. n. 2639/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E’ appena il caso di ribadire che il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa , contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificaree non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest’ultimo,essa risulti dalla relata di notifica dell’agente postale, così come avvenuto proprio nel caso di specie. 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue che la contribuente deve rimborsarealle controparti le spese del giudizio, che sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entratee dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro3.120 (tremilacentoventi) , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 2639/2022a.c.12 /7/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quello previsto per il ricorso, a norma de